Documento ed emendamenti al disegno di legge as 1826 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge finanziaria 2003)
Roma, 20 novembre 2002
L’Unione delle Province d’Italia, anche in occasione dell’Assemblea Generale delle Province, svoltasi a Milano nei giorni 11 e 12 novembre, ha confermato e ribadito il proprio giudizio negativo sulla manovra economica per l’anno 2003, per la parte relativa agli enti locali, così come approvata dalla Camera dei Deputati.
Tale manovra, infatti, comporta una forte penalizzazione all’azione e al ruolo delle Province.
L’UPI sottolinea da un lato la mancanza di un reale confronto finalizzato a concordare in modo costruttivo le reciproche responsabilità per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica generale in un clima di leale collaborazione e reciproco rispetto e, dall’altro, l’evidente contrasto dell’impianto complessivo delle norme per gli enti locali, in particolare di quelle relative al patto di stabilità interno, con i principi di autonomia riconosciuti a livello costituzionale, nonché con il processo attuativo dell’art. 119 così come concordato nell’Intesa interistituzionale siglata lo scorso 20 giugno.
Particolarmente lesive del ruolo e delle possibilità di intervento delle Province, ed in questo senso inaccettabili, sono le nuove regole per il patto di stabilità così come previste nel testo approvato alla Camera. Infatti, calcolare il saldo comprendendo le spese connesse all’esercizio di funzioni trasferite senza considerare le relative entrate, determinerà automaticamente l’impossibilità per le Province di osservare i vincoli per il 2003, bloccando la capacità di spesa delle Province per tutte le funzioni principali: centri per l’impiego, formazione professionale e orientamento, manutenzione edilizia scolastica, viabilità, nonché interventi di sviluppo economico, sociale e culturale dei territori d’intesa e a sostegno delle politiche dei comuni, in particolare quelli minori, anche nella forma di cofinanziamento di programmi europei e nazionali.
Ancor più gravi saranno le conseguenze per gli anni 2004 e 2005 allorché si prevede l’inserimento nella determinazione del saldo finanziario ai fini del patto di stabilità anche delle spese per investimento. Ciò determinerà una inaccettabile contrazione della capacità di investimento degli enti locali e quindi l’impossibilità di sostenere le politiche di sviluppo locale, in contrasto con la dichiarata volontà del Governo di rilanciare l’economia.
Allo stesso tempo, priva di alcun fondamento appare la scelta di un recupero coatto e retroattivo di finanziamenti pregressi per bilanci già definitivamente e correttamente chiusi sulla base delle normative vigenti, come pure il ricorso obbligatorio alla Consip per l’acquisto di beni e servizi, il blocco generalizzato e burocratico del turn over del personale, la particolare invadenza e centralismo dei controlli sia esterni che interni.
Infine, per quanto riguarda gli interventi di adeguamento delle scuole e la loro messa a norma ai sensi del dlg.626/94, si sottolinea ancora una volta la gravità della assoluta mancanza di concrete e adeguate dotazioni finanziarie.
EMENDAMENTI
Art. 14 (Acquisto di beni e servizi)
Al comma 1 sopprimere le parole anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro
Alla fine del comma 2, lettera b), dopo la parola n.488 aggiungere le parole ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui sopra come base d’asta al ribasso.
Sopprimere i commi 4 e 5
Scopo del primo emendamento è quello di innalzare la soglia del valore del contratto per cui diviene obbligatorio l’espletamento di procedure aperte o ristrette, in deroga alla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie. Ciò consente di snellire in maniera sostanziale le procedure di acquisto di materiali e/o servizi che ricorrono in maniera frequente.
L’emendamento al comma 2 permette alle Province di non ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip, utilizzando i prezzi di riferimento come base d’asta al ribasso.
La soppressione dei commi 4 e 5 risponde invece all’esigenza di contrastare la tendenza a instaurare meccanismi di evidente ingerenza da parte del Governo centrale, con i quali si intende dare un forte ruolo “inquirente” alla Corte dei Conti
Art. 15 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
Al comma 1 dopo le parole e delle finanze inserire le parole sentita la Conferenza Unificata.
L’emendamento serve a garantire un meccanismo di consultazione necessaria, in considerazione della materia trattata.
Art. 16 (Acquisizione di informazioni)
Sopprimere il comma 2
Appare evidente la volontà del Ministero dell’Economia di stabilire rapporti univoci di controllo sulle attività di spesa degli enti locali.
Art. 17 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
Modificare i commi 4 e 5 nel modo seguente:
Al comma 4 sostituire le parole disavanzo finanziario con la parola saldo.
Al comma 4 sostituire le parole non può essere superiore a quello dell’anno 2001 con le parole “deve essere migliorato nella misura del 4,7% rispetto a quello dell’anno 2001”.
Al comma 5 sostituire le parole disavanzo finanziario con la parola saldo.
Al comma 5 aggiungere la lettera
e) le entrate e le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
Al comma 5, lett.d) dopo le parole le spese per interessi passivi aggiungere le parole le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno.
Va sottolineato che “l’impalcatura” della soluzione emendativa (commi 4 e 5) qui prospettata può essere considerata utile anche solo per le province, ferma restando la possibilità, per i Comuni, di mantenere la formulazione già approvata in prima lettura dalla Camera. Nel caso venga accolta la possibilità di prevedere soluzioni diverse all’interno del comparto, tenendo conto delle profonde differenze di incidenza finanziaria delle competenze trasferite, è evidente che tutto l’articolo dovrà essere opportunamente corretto. Nell’ambito di tale correzione il Governo potrebbe assumersi parte degli oneri necessari a finanziare le risorse sottratte alle Province anche rimodulando, se necessario, il carico degli effetti dell’emendamento già approvato alla Camera che oggi appare evidentemente sperequato a danno delle Province.
Peraltro è evidente che l’applicazione di questa norma, come da noi proposta, all’intero comparto permetterebbe di mantenere invariati i saldi finanziari previsti dal Governo.
Il comma 7 va così riformulato:
Il comma 5 dell’art.24 della l.n. 448 del 28.12.01 è soppresso.
Al comma 9 dell’art.24 della l.n.448 del 28.12.01 sopprimere da le parole Per l’anno 2002, qualora l’ente fino alla fine del comma.
Il comma 3 dell’art.24 della l.n.448 del 28-12-01 viene così modificato:
“sono escluse dall’applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
Con questo emendamento si richiede l’eliminazione della sanzione finanziaria per mancata osservanza dei limiti relativi ai pagamenti dell’anno 2002 sia per le difficoltà di applicazione sia per il contrasto con le direttive europee in materia di termini dei pagamenti rcepite con d.lgs.9-10-02 n.231 avente per oggetto attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Inoltre, si ritiene necessario eliminare un evidente problema posto dalla legge n.448/01 che, ai fini della determinazione del saldo finanziario (comma 1 art. 24), non aveva esplicitamente previsto l’esclusione delle spese relative alle nuove funzioni statali o regionali. Si evidenzia che, proprio nel 2002, tali oneri hanno determinato un incremento notevolissimo, che renderebbe assolutamente impossibile il raggiungimento dell’equilibrio finanziario da parte di tutte le province.
Al comma 8 sostituire le parole per l’anno 2004 con le parole per gli anni 2004 e 2005
Sopprimere commi 9 e 10
La soppressione dei commi 9 e 10 e la modifica del comma 8 risponde alla esigenza di non anticipare meccanismi di rispetto del patto di stabilità interno anche per gli anni 2004 e 2005, (ulteriormente penalizzanti visto che contemplano nel calcolo del disavanzo anche le risorse per investimenti), considerata inoltre l’esigenza di procedere all’attuazione del federalismo fiscale.
Al comma 11, dopo le dell’interno inserire le parole sentita la Conferenza Unificata,
Sopprimere il comma 13
La soluzione emendativa del comma 11 intende garantire la necessaria consultazione della Conferenza Unificata per la redazione degli strumenti di monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità.
La soppressione del comma 13 intende eliminare le sanzioni per chi non rispetta il patto per il 2003. Già lo scorso anno si sono avanzati forti dubbi sulla opportunità di inserire meccanismi punitivi oltre che incentivanti. Si ricorda che originariamente il patto di stabilità interno prevedeva solamente meccanismi premianti (e non c’erano sanzioni): ora la situazione è totalmente invertita.
Art. 18 (disposizioni varie per le regioni)
Sopprimere il comma 14
Si tratta di eliminare le sanzioni pecuniarie per gli amministratori che deliberino forme di indebitamento dell’ente per spese diverse da quelle di investimento.
Art. 19 (Disposizioni varie per gli enti locali)
Sopprimere il comma 11
La sottrazione, da parte dello Stato, dell’ammontare finora non riscosso a causa di insufficiente o inesistente trasferimento erariale, delle somme relative al passaggio del personale Ata allo Stato e al maggior gettito Enel e Ipt, attraverso il gettito Rca, appare assolutamente inaccettabile, perché introduce un principio assolutamente insostenibile dal punto di vista contabile, perché il recupero opererebbe su somme non più nella disponibilità di cassa degli enti, i quali, con tali risorse, hanno realizzato investimenti negli anni precedenti.
Inoltre, tale recupero, che per le Province ammonta a circa 800 milioni di euro, non risulta incidere sui saldi finanziari della manovra. Si sottolinea, infine, che tale recupero incide non solo su bilanci già chiusi nel passato, ma ha effetto anche per il futuro e quindi sulla programmazione pluriennale degli enti.
Art.22 Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici
Al comma 1, dopo le parole e successive modificazioni, inserire le parole esclusi Regioni ed enti locali,
Al comma 4 dopo le parole vigili del fuoco inserire le seguenti ad esclusione delle regioni e degli enti locali
Sopprimere il comma 9
Gli emendamenti mirano ad escludere dal generalizzato blocco delle assunzioni, gli enti locali. Ciò in conformità dell’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti stessi, oltre alla necessità di garantire l’esercizio delle funzioni delegate e trasferite in maniera funzionale, soprattutto in questa delicata fase di riorganizzazione a seguito del decentramento amministrativo, che non ha garantito risorse finanziarie sufficienti per il personale trasferito.
Al comma 16 sostituire la parola municipali con la parola locali
e sostituire la parola municipali con le parole degli enti locali
L’emendamento mira ad escludere dal blocco generalizzato delle assunzioni anche il personale delle polizie provinciali e municipali
Emendamento Tabella 1
Legge 362 del 1998: edilizia scolastica
Sostituire il numero 10.000 con 30.000
L’Unione delle Province d’Italia ha più volte espresso la necessità inderogabile di risorse aggiuntive per la messa a norma degli edifici scolastici. Lo stanziamento presente in tabella che si riferisce a risorse in conto mutui, è assolutamente inadeguato per l’anno 2003.