Ai sensi dell’articolo 1.septies del dl 73/01 “Sostegni-bis” – art 1-septies DL 73 2021 – è previsto un Fondo compensativo per il rincaro dei materiali da costruzione.
Nel merito si allega:
– la circolare del Ministero delle Infrastrutture con la quale vengono fornite le modalità di calcolo e pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali più significativi
– il decreto 11 novembre 2021(pubblicato in GU il 23.11 )
– gli allegati 1 e 2 e decreto di rettifica per refuso , con il quale vengono indicati i prezzi medi 2020 e le variazioni percentuali superiori all’8% dei prezzi dei materiali più significativi verificatesi nel primo semestre 2021 Allegato+1_Decreto Allegato+2_Decreto RETTIFICA all. 1 e 2 d.M. 11.11.2021-signed
Si ricorda altresì che per accedere al fondo, occorre che le imprese abbiano presentato alla stazione appaltante entro l’8 dicembre 2021 adeguata documentazione giustificativa. Nel caso in cui (cfr. art. 1 septies, co.6 dl 73/21) la stazione appaltante non abbia a disposizione sufficienti risorse per procedere alla compensazione (previa verifica e convalida dei conteggi), potrà accedere al Fondo MIMS entro il 22 gennaio 2022 (60gg dalla pubblicazione in GU del dm 11.11.21 – vedi inoltre DM 30 settembre 2021 , con comunicazione pec alla Direzione Generale regolazione dei contratti pubblici e vigilanza grandi opere del Ministero Infrastrutture.
Redattore: Redazione Upi