NOTA TECNICA RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N.3”. (03.07.2003)
L’art. 4 della legge cd. La Loggia stabilisce:
■ che gli statuti devono essere in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell’organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di attuazione dell’art.117, II comma, lettera p), della Costituzione (art.4, 2 comma);
■ che gli statuti disciplinano i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare (art.4, 2 comma);
■ che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti (art.4, 3 comma);
■ che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative degli enti locali è riservata alla potestà regolamentare dell’ente, nell’ambito della legislazione statale e regionale, secondo le rispettive competenze, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità (art.4, 4 comma);
■ che fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto indicato dall’articolo (art.4, 6 comma).
Queste disposizioni, a parere dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, confermano la nuova collocazione costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, quali elementi costitutivi della Repubblica, e l’immediata operatività delle disposizioni costituzionali in materia di autonomia normativa per il complesso degli enti locali.
Per quanto riguarda gli statuti, l’art. 4, secondo comma, chiarisce che, oltre che essere in armonia con la Costituzione e i principi dell’organizzazione pubblica (ricavabili dall’art. 97 della Costituzione e dalle leggi statali che fissano i principi dell’azione amministrativa), essi devono rispettare le leggi statali che disciplinano le materie di cui all’art. 117, II comma, lettera p) della Costituzione: sistema elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
Ne consegue che già ora i Comuni e le Province possono adeguare i propri statuti a quanto disposto dall’art. 4, 2 comma, in armonia alla Costituzione e ai principi dell’organizzazione pubblica e nel rispetto delle disposizioni del TUEL che riguardano specificamente gli organi di governo e della legislazione statale in materia elettorale.
Per quanto riguarda quanto stabilito dall’art. 4, 6 comma, in ordine al dovere per gli enti locali di adottare regolamenti nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le Associazioni ritengono che il potere regolamentare possa essere immediatamente esercitato, anche senza preventivo adeguamento degli statuti a quanto previsto dall’art. 4, 2 comma, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dagli statuti locali vigenti. A maggior ragione e con maggior ampiezza il potere regolamentare potrà essere esercitato ove i Comuni e le Province procedano all’adeguamento degli statuti.
Stabilito dunque che il potere regolamentare di cui all’art.4, 6 comma, è fin da ora pienamente esercitabile nei limiti anzidetti, va precisato inoltre che l’adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all’art. 4, 3 comma, non incontra ostacoli trattandosi di regolamenti relativi all’organizzazione degli enti e non relativi all’esercizio delle funzioni amministrative.
Ne consegue dunque che tali regolamenti potranno e dovranno essere adottati dall’ente territoriale secondo la tempistica e con contenuto che ciascun ente deciderà, fermo restando il rigoroso rispetto della Costituzione, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica, delle norme statutarie in vigore in ciascun ente e delle norme del TUEL concernenti le materie indicate nell’art. 117, II comma, lettera p).
Per quanto riguarda invece i regolamenti locali di cui all’art. 4, 4 comma, trattandosi in questo caso di regolamenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative assegnate all’ente, pur restando fermo il pieno potere di procedere alla loro adozione, si può agevolmente affermare che essi dovranno rispettare comunque i requisiti minimi di uniformità che le leggi statali e regionali di settore già pongono o porranno in futuro.
Sicchè l’art.4, 6 comma si applica anche per questi ultimi regolamenti, fermo restando il rispetto del limite suindicato consistente nei requisiti minimi di uniformità previsti dalla legislazione statale e regionale, secondo la rispettiva competenza.
Infine, solo per completezza, va ricordato che quanto esposto vale, in quanto applicabile, anche per le Unioni di Comuni e le Comunità montane, in base a quanto disposto dall’art. 4, 5 comma.