OGGETTO: adeguamento da parte delle stazioni appaltanti dei prezzi a base d’asta nelle gare d’appalto.
In esito all’audizione tenutasi presso questa Autorità nell’adunanza del 21 aprile u.s. si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 13 maggio 2004 ha approvato le seguenti considerazioni.
Si rileva preliminarmente che il Governo ha già preannunciato l’adozione di un provvedimento straordinario, mirato a introdurre un meccanismo di compensazione degli extra-costi legati all’emergenza ferro scoppiata negli ultimi mesi. A beneficiarne, per tutto il 2004, saranno le imprese di costruzione impegnate nella realizzazione di opere pubbliche aggiudicate prima del 31 dicembre 2003.
In base alle prime indicazioni fornite, il punto di partenza del meccanismo di compensazione prospettato dal Governo sarebbe costituito dal prezzo medio dei prodotti siderurgici rilevato dalle Camere di Commercio nell’ultimo bimestre del 2003.
Partendo da questo dato il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, rileverà e pubblicherà ogni due mesi i prezzi di mercato dei prodotti siderurgici.
Poi scatterà il confronto con i prezzi medi di novembre-dicembre. La compensazione alle imprese sarà ammessa quando, per singola tipologia, l’aumento dei prezzo dei prodotti siderurgici rilevati supererà di 4 volte l’aumento medio dell’indice dei prezzi alla produzione industriale rilevato dall’Istat.
L’indennità sarà corrisposta a valere sulle somme a disposizione dei soggetti aggiudicatori per imprevisti, per accantonamento di cui all’art. 26 della legge n.109/94 e s.m. o per eventuali economie derivanti da minor prezzo di aggiudicazione. Tuttavia, laddove dette somme dovessero risultare insufficienti, l’attuale schema di decreto stabilisce che si provvederà, per la parte eccedente, ricorrendo ad un apposito fondo, denominato “Fondo per il riequilibrio dei prezzi contrattuali derivanti dall’incremento dei costi del ferro”, costituito presso il Ministero delle attività produttive.
A far scattare la procedura straordinaria di rimborso provvederà il Direttore dei Lavori, La stazione appaltante, inoltre, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto de quo, dovrà revisionare i propri prezziari relativamente alle voci di elenco correlate ai prodotti siderurgici destinati alle costruzioni, provvedendo ad un’ulteriore revisione entro il 31 dicembre 2004.
In conclusione, allo stato attuale, i contenuti del provvedimento governativo sopra esposti sembrerebbero, nelle loro linee generali, rispondere alle esigenze espresse in sede di audizione.
Da un lato, infatti, il decreto introduce un’espressa deroga all’art.26, commi 3 e 4, della legge n. 109/1994 e s.m., riconoscendo la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali relativi ai prodotti siderurgici destinati alle costruzioni.
Dall’altro lato, il provvedimento medesimo, attraverso l’istituzione del citato “Fondo per il riequilibrio dei prezzi contrattuali derivanti dall’incremento dei costi del ferro”, costituito presso il Ministero delle attività produttive, risponde anche alle preoccupazioni delle associazioni (espresse nelle memorie depositate) circa l’eventuale insufficienza di risorse finanziarie a disposizione delle stazionoi appaltanti per far fronte alle richieste di rimborso delle imprese.
Il decreto infine contiene anche disposizioni rivolte alle stazioni appaltanti, affinchè provvedano a revisionare i propri prezziari relativamente alle voci di elenco correlate ai prodotti siderurgici destinati alle costruzioni. Ciò, come sopra richiamato, sia entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso sia entro il 31 dicembre 2004, con l’evidente fine di garantire, nell’immediato futuro, la rispondenza ai prezzi reali di mercato dei prezziari impiegati per redigere il computo metrico-estimativo degli interventi.
Stante la suesposta iniziativa governativa non sembrano al momento esservi ulteriori margini di intervento da parte di questa Autorità.