Oggi a Venezia si è tenuta la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali e Osservatorio Regionale, tema: la Legge Regionale di Riordino delle Province. L’UPI Veneto, Unione delle Province del Veneto, ha presentate le proprie osservazioni, condivise con l’Anci Veneto e la Città Metropolitana di Venezia.
“Abbiamo presentato le nostre osservazioni condivise con l’Anci Veneto, dimostrando apprezzamento per la scelta regionale di tutelare le autonomie evitando accentramenti – spiega il presidente dell’UPI Veneto, Leonardo Muraro – Ma, in virtù dei pesanti tagli a livello nazionale per il comparto degli enti locali, abbiamo voluto integrare gli articoli del disegno di legge, guardando soprattutto a risorse e personale. Apprezziamo l’impegno dimostrato sinora dalla Regione e come UPI Veneto e Anci Veneto assicuriamo massimo impegno e costante collaborazione finalizzati a garantire servizi e dipendente”.
Queste le osservazioni presentate da UPI Veneto e Anci Veneto:
Art 2: Funzioni di Polizia Provinciale. Le Province propongono di esplicitare la riattribuzione delle funzioni di Polizia Provinciale collegata alle funzioni di competenza regionale (caccia, pesca, agriturismo…). In mancanza di specifiche disposizioni infatti, il personale di Polizia Provinciale sarebbe assorbito in fuzioni di Polizia Municipale, facendo così venir meno le attività molto importanti di vigilanza ittico-venatoria strettamente connesse all’esercizio delle corrispondenti funzioni di competenza regionale.
ART. 7: disposizioni transitorie. Le Province propongono di continuare a gestire le funzioni attualmente in carico fino all’adeguamento delle leggi regionali di settore.
ART. 8: Personale. E’ indispensabile integrare le norme sul personale assicurando la coerenza con le disposizioni della Legge di Stabilità che impone, dal 1 gennaio 2015, la riduzione del 50% per la spesa del personale rispetto alla dotazione dell’aprile 2014 (al 30% per la Provincia di Belluno e la Città metropolitana di Venezia). Il personale che esercita le funzioni non fondamentali, la cui spesa è posta a carico della Regione dall’art. 8, non può permanere nei ruoli delle Province e della Città metropolitana in virtù di quanto disposta dall’art. 1, commi 421-427 della legge di stabilità. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 che prevedono le modalità di ricollocazione del personale. Nel caso di riattribuzione di funzioni alle Province, come previsto dal disegno di legge in discussione, trova applicazione il comma 427 che prevede che “le regioni in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 (Province e Città metropolitana), dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari”. Si impone pertanto una previsione che disponga che “il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali regionali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle Province è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti”.
La disposizione risulta inoltre necessaria in considerazione dell’imminente pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto ministeriale già sottoscritto dal Ministro, emanato ai sensi del comma 423 della legge di stabilità, che definisce i criteri e le scadenze per la mobilità del personale provinciale soprannumerario verso altri enti e impone, entro il 31 ottobre, l’inserimento del personale delle Province nel portale ministeriale ai fini della ricollocazione.
Lo stesso decreto ministeriale all’art. 3 prevede le modalità da seguire in caso di riordino delle funzioni da parte delle Regioni; per dare attuazione a tale disposizione e rendere coerente la proposta di legge regionale, occorre dunque inserire l’integrazione proposta. Sarà quindi necessario intervenire a livello ministeriale per rimuovere i vincoli imposti alle assunzioni da parte dei Comuni, oggi previste per tutto il 2016.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
In merito alle disposizioni finanziarie per la copertura dei costi delle funzioni e del personale, pur riconoscendo l’impegno della Regione a reperire risorse in un quadro complessivo della finanza pubblica molto difficile, è necessario sottolineare l’insostenibilità per le Province dello svolgimento di tutte le funzioni con le risorse previste.
Affinché possa raggiungersi il livello minimo di sostenibilità finanziaria che consenta l’espletamento delle funzioni attribuite, è necessario scorporare, dal complesso delle funzioni attribuite e finanziate alle Province, quelle in materia di Politiche Sociali attribuite dalla Regione ai sensi degli artt. 131 comma 1, e 138, comma 2, lett. c) della L. R. 13 aprile 2001 n. 11 e successive modificazioni, per il cui esercizio, al netto delle spese di personale, necessitano risorse per almeno 13.500.000,00 euro annui. Nel caso di riattribuzione delle funzioni in materia sociale alle Province, è pertanto necessario un autonomo finanziamento, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’art. 8.
Redattore: Ufficio stampa Provincia Treviso