Schema di decreto
del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
per la definizione delle modalità d’impiego
del Fondo nazionale per l’efficienza energetica
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Conferenza Unificata 26 ottobre 2017
Punto 7) Odg
A seguito della riunione tecnica del 10 ottobre scorso, in cui Regioni, Anci ed UPI hanno illustrato proposte emendative allo schema di decreto in oggetto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso una nuova versione del testo, che recepisce parte degli emendamenti presentati.
L’Unione delle Province d’Italia, nel rammentare la grave situazione finanziaria delle Province, fa tuttora presente che il meccanismo previsto dalla bozza di provvedimento, che concede agevolazioni per una sola quota degli investimenti proposti di efficienza energetica, non mette i nostri Enti nella condizione di attuare azioni significative di riqualificazione degli stabili provinciali, per via della loro consistenza edilizia e delle tipologie costruttive più ricorrenti.
Deve considerarsi, a tal riguardo, che il costo degli interventi non è integralmente sottoponibile a procedure per l’ottenimento di incentivi e rimborsi, poiché non si rivelerebbero computabili a tali fini consistenti lavori, i quali, pur connessi alla primaria finalità di efficientamento, dovranno necessariamente essere eseguiti per l’adeguamento degli impianti, il ripristino le finiture e il rinforzo degli elementi strutturali, il cui miglioramento sismico è peraltro auspicato dallo stesso provvedimento posto in esame.
Specie in riferimento alla situazione delle Province, è quindi indispensabile poter disporre dell’integrale copertura dei costi con le misure di agevolazione programmate dal MiSE.
Come segnalato in sede tecnica, poiché è condivisa l’urgente esigenza di dare avvio ad azioni più incisive e sinergiche protese all’efficienza energetica degli edifici pubblici, devono confermarsi le perplessità già espresse circa l’impianto di governance ipotizzato dal provvedimento esaminato, secondo cui la gestione del fondo è posta in capo a un soggetto di nuova concezione, distinto da quello configurato per analoghi meccanismi finanziari (es. conto termico/GSE), mentre il coordinamento è affidato a una “cabina di regia”, inspiegabilmente priva della presenza di Regioni ed Enti locali.
Si fornisce quindi parere favorevole, riproponendo allo stesso tempo le proposte emendative illustrate in sede tecnica, che appaiono non accolte nella riformulazione del provvedimento tramessa dal MiSE.
In particolare:
A. al Capo III si propone la seguente riformulazione dell’Art.12, co.6:
“Gli enti locali possono assumere mutui e accedere ad altre forme di finanziamento, per le finalità di cui al presente decreto, in deroga all’art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Motivazione
La mancanza di deroga dai limiti di indebitamento previsti dal TUEL compromette l’intera utilizzabilità ed efficacia del meccanismo del fondo, dando accesso soltanto a poche amministrazioni. Al contrario, anche ai fini di calmierare il debito delle PA locali, portandole a un regime efficace e virtuoso dei conti pubblici, l’efficientamento del patrimonio pubblico – spesso energivoro – ha impatti positivi in tale direzione. Si propone, d’altro canto, di inserire criteri di valutazione dei progetti presentati, orientati a dimostrare la convenienza dello “sforamento” del limite di legge de quo.
B. Si propone di sostituire il co.2 dell’art.13 con il seguente:
“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono raggiungere anche il 100% dei costi agevolabili”.
Motivazione
Lo spirito del decreto deve essere quello di accelerare e agevolare gli interventi di efficienza energetica, per cui si ritiene più opportuno innalzare al massimo la percentuale di copertura.
C. Nell’art.14, co.1, si chiede di sostituire le parole “sono concessi da un minimo di euro 150.000 (centocinquantamila)” con la seguente frase “sono concessi da un minimo di euro 100.000 (centomila)”, nonché di sopprimere la lett.a) del medesimo comma.
Motivazione
La riduzione della somma minima, oltre ad apparire meglio commisurata alla gran parte degli interventi di efficientamento delle centrali termiche, consente l’assegnazione di più contributi, a fronte dell’esiguità iniziale del fondo.
D. All’art.14 si propone di aggiungere il seguente comma:
“2. La soglia minima dei finanziamenti agevolabili di cui all’art. 8 è ridotta a euro 50.000, limitatamente alla copertura di interventi di diagnosi energetica sul patrimonio edilizio o di analisi di consistenza sull’infrastruttura pubblica”.
Motivazione
Una delle cause di mancato utilizzo del conto termico coincide con l’assenza di diagnosi energetica, obbligatoria per l’accesso allo strumento, per cui si ritiene necessario prevedere un raccordo fra i meccanismi, con la copertura della corrispondente spesa, che ha contenuto valore. La diagnosi, peraltro, effettuata per ottenere la prevalutazione della performance al fine di individuare le opere più utili, riguarderebbe una porzione più vasta di patrimonio o, almeno, un intero plesso, rispetto al singolo edificio destinatario dell’intervento.
E. All’Art.18, dopo il co.5, si chiede di aggiungere il seguente comma:
“6. Alle riunioni della cabina di regia possono inoltre partecipare i rappresentanti di ANCI, UPI e Regioni, specie se l’istruttoria ha riguardato progetti inerenti gli enti locali dove sia necessaria un’ulteriore azione di stimolo e sensibilizzazione”.
Motivazione
La partecipazione dei soggetti rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali appare indispensabile nella fase attuativa.
F. All’art.20, co.2, si propone di aggiungere il seguente paragrafo:
“Per i beneficiari di cui all’art.11, la conclusione degli interventi s’intende raggiunta in corrispondenza alla dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori”.
Motivazione
In tal modo, per accertare la regolarità del programma di attuazione, si farà riferimento alla materiale esecuzione dei lavori, vista l’inopportunità di affrettare le attività conclusive di collaudazione delle opere, da cui dipenderà, invece, la corresponsione della rata di saldo.