Dopo il riconoscimento del Tar Toscana della questione di legittimità costituzionale su parte delle materie ambientali riordinate dalla Regione (grazie al ricorso avanzato dalla Provincia di Grosseto e da UPI Toscana con intervento ad adiuvandum a nome di tutte le Province), la Corte Costituzionale si è nel frattempo già espressa su un altro aspetto della L.R. 22 / 2015.
Nel corso di due procedimenti civili riguardanti provvedimenti adottati dalla Provincia di Pisa su materie non più provinciali a seguito del riordino (rifiuti e demanio idrico), era stata sollevata dal tribunale ordinario di Pisa questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 10, comma 3 e 11-bis, comma 5 della L.R. 22 / 2015 che escludevano dal passaggio in Regione i procedimenti già in corso e il relativo contenzioso.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 110 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli sopra citati, come sostenuto dalla Provincia di Pisa, in quanto trattasi di norme processuali rientranti nella competenza esclusiva statale nella materia giurisdizionale e processuale.
La Consulta ha sancito inoltre quanto UPI Toscana e le Province hanno da sempre sostenuto nelle varie sedi di confronto: che la Legge regionale toscana contrasta con la stessa Legge Delrio laddove questa prevede che “l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso […