L’ ACCORDO TRA REGIONI ED ENTI LOCALI
Presentazione
Va segnalato il quadro dei contenuti e delle metodologie su cui si è operato attraverso la redazione di una intesa istituzionale e di un emendamento unitario all’art. 10 del DDL La Loggia (AC n. 3590) che riassumiamo nei suoi termini essenziali
Si tratta di due testi di accordo tra le Regioni a Statuto speciale e Province Autonome e le Associazioni degli Enti locali sulle più ampie forme di autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in base all’art. 10, l. c. n. 3/2001.
E’ indiscutibile il fatto che queste due convergenze rappresentano, in termini di metodo e di contenuto, due testimonianze e due contributi di alto valore e significato per quanto riguarda la concezione e la pratica di costruzione di un ordinamento federalista italiano fondato sui principi di autonomia, responsabilità e sussidiarietà.
Allo stesso tempo il pieno e rigoroso rispetto dell’autonomia di ogni Regione e degli Enti locali, nella loro condizione di specialità riconosciuta dalla Costituzione, può favorire, grazie anche a questa intesa, la crescita dei livelli di confronto e di concertazione tra gli Enti territoriali e lo sviluppo di forme di cooperazione interregionale anche sulla base dello scambio di best practicies.
Nel caso dell’Intesa istituzionale, il documento si colloca nella logica dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 281/1997, il quale prevede accordi tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e di svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
Il modello di riferimento è l’accordo raggiunto nella Conferenza unificata del 20 giugno 2002, riguardante l’Intesa Istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali, dove sono stati indicati i principi informatori comuni dell’azione dei soggetti istituzionali per il processo di armonizzazione dell’ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, che discende dal mutato assetto delle Autonomie territoriali disciplinato dalla legge c. n. 3/2001.
Presupposto dell’accordo è il riconoscimento della necessità di garantire la piena e coerente attuazione della legge costituzionale n. 3/2001 che prevede, all’art. 10, forme più ampie di autonomia da riconoscere, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, alle Regioni e Province Autonome stesse, nonché ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, quali soggetti istituzionali che, assieme allo Stato, “costituiscono” la Repubblica e partecipano all’unità e alla indivisibilità della medesima.
Nel caso dell’emendamento unitario all’art. 10 del DDL La Loggia, l’accordo scaturisce dalla considerazione del fatto che, dopo la legge costituzionale n. 3/2001, nessun ente territoriale – anche in conseguenza dell’abrogazione degli artt.125, 128 e 130 Cost.- ha istituzionalmente una posizione di gerarchia sovraordinata.
L’emendamento sopra richiamato chiarisce la corretta attuazione del nuovo quadro costituzionale nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano con specifico riguardo alla estensione delle forme più ampie di autonomia, sia per le medesime Regioni e Province autonome, che per le Autonomie locali, nel rispetto delle prerogative costituzionali di ogni ente.
ACCORDO tra Regioni a Statuto speciale e Province Autonome e Associazioni degli Enti locali sulle più ampie forme di autonomia dei Comuni, delle Province e della Città metropolitane ex art. 10, l. c. n. 3/2001
Considerato l’accordo raggiunto nella Conferenza unificata del 20 giugno 2002, contenente l’Intesa Istituzionale tra Stato Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, c. 2, lettera c), del decreto legislativo 281/97, sui principi informatori comuni dell’azione dei soggetti istituzionali per il processo di armonizzazione dell’ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, che discende dal mutato assetto delle Autonomie territoriali disciplinato dalla legge c. n. 3/2001;
Considerata la necessità di garantire la piena e coerente attuazione della legge costituzionale n. 3/2001 che prevede, all’art. 10, forme più ampie di autonomia da riconoscere alle Regioni e Province Autonome e ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, quali soggetti istituzionali che, assieme allo Stato, “costituiscono” la Repubblica e partecipano all’unità e alla indivisibilità della medesima;
Considerato che, in attesa delle modifiche degli Statuti speciali, va assicurata l’armonia con l’art. 5 Cost., che riconosce e promuove le autonomie locali, la sintonia con gli statuti speciali vigenti, nonché l’eventuale adeguamento delle norme di attuazione, in ordine a ruolo, garanzie, funzioni, finanza degli Enti locali;
Riconosciuta la necessità di definire un quadro di iniziative specifiche delle Regioni e delle Province Autonome a Statuto speciale, con gli Enti locali, rappresentati dalle rispettive Associazioni, nella salvaguardia delle rispettive prerogative e realizzando tra loro una coordinata e concertata cooperazione, volte ad estendere in quelle Regioni e Province Autonome, qualora non già avvenuto, condizioni e forme effettive di autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e funzionale, finanziaria e fiscale degli Enti locali, non meno ampie di quelle degli Enti locali nelle altre Regioni a statuto ordinario e comunque corrispondenti e simmetriche con la specialità delle prerogative regionali;
Evidenziato che i principi costituzionali della equiordinazione, della sussidiarietà e della leale collaborazione richiedono, anche nello spirito della Intesa Interistituzionale sottoscritta il 20 giugno 2002 dal Presidente del Consiglio e dai rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e delle Autonomie locali, il concorso attivo e paritario di tutti i livelli istituzionali alla individuazione dei contenuti principali e dei tempi di completa estensione ed attuazione, anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome, se non ancora avvenuto, delle più ampie forme costituzionali di autonomia riconosciute agli Enti locali;
Convenendo che, inoltre, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome, debbono trovare applicazione congiunta e coerente i principi costituzionali di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, anche tramite forme di aggregazione associativa quali, ad esempio, per i piccoli Comuni, le Comunità montane e le Unioni di Comuni;
Riconosciuta la necessità di individuare conseguenti principi informatori comuni di azione dei soggetti istituzionali preordinati agli obiettivi e alle esigenze sopra indicate, pur nel rispetto e nella salvaguardia e valorizzazione dell’originalità delle scelte già adottate o da adottarsi, in relazione alla peculiarità dei rispettivi ordinamenti; tra le Regioni e le Province Autonome, i Comuni, le Province e le Comunità montane, rappresentate dalle rispettive Associazioni
SI CONVIENE IL SEGUENTE ACCORDO:
1. E’ istituito un tavolo permanente tra le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome e le Associazioni delle Autonomie locali, supportato da esperti, avente il compito di precisare, sulla base degli indirizzi del presente accordo un quadro generale degli orientamenti, delle azioni e degli approfondimenti mirati ad una specifica politica di attuazione costituzionale delle Autonomie locali negli ordinamenti speciali.
2. Il tavolo permanente ha, altresì, compiti di esame congiunto dell’evolversi delle dinamiche politiche, legislative e concertative in tema di autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e Province Autonome, anche per uno scambio di conoscenza sulle migliori esperienze realizzate.
3. La sede di confronto da realizzare a livello nazionale, sarà accompagnata da autonome e analoghe iniziative in sede regionale, da attivare, anche sulla base dell’attuale stato dei rapporti istituzionali specifici nelle diverse realtà regionali.
4. Verranno precisate nelle sedi indicate e nelle altre praticabili, contenuti derivanti dal mutato assetto dell’ordinamento, qualificato dall’avere collocato gli Enti territoriali a fianco dello Stato, quali elementi costitutivi della Repubblica, di maniera che ne deriva un quadro nel quale Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato rivestono pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze; riconoscendo la Costituzione a Comuni, Province e Città metropolitane la natura di Enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 114 della Carta.
5. Tra le questioni che formeranno oggetto di tale estesa iniziativa collaborativa, sono individuate, negli ordinamenti speciali, quelle concernenti:
a. L’equiordinamento.
b. L’interpretazione corretta dell’articolo 10 della legge c.n. 3/2001 che prevede “forme più ampie di autonomia” che comportano, in via logica e sistemica, una estensione e un rafforzamento delle prerogative e dei poteri nei confronti dello Stato da riservare alle Autonomie regionali e provinciali “speciali”.
c. La portata del nuovo quadro costituzionale concernente gli ambiti di autonomia degli enti locali, tenendo conto che le garanzie di autonomia per detti enti, rispetto a quelli in precedenza contenuti negli abrogati articoli 128 e 130 Cost., sono ora assicurati con maggior forza dall’art. 114 Cost., che ne sancisce l’ampiezza con il solo limite dei principi fissati dalla Costituzione. In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:
– l’autonomia statutaria,
– l’autonomia normativa, nell’ambito delle competenze assegnate dalla Costituzione agli Enti locali (art.117, 6° comma),
– la centralità della funzione amministrativa assegnata ai Comuni ed agli altri Enti locali ai sensi dell’art.118 Cost., con il superamento del parallelismo tra potestà legislative e potestà amministrative regionali,
– le forme associative intercomunali (tra le quali, ad esempio, Comunità montane, Unioni di Comuni, Convenzioni), quale espressione diretta – della sussidiarietà strettamente congiunta con l’adeguatezza (e la differenziazione) – dell’autonomia dei piccoli Comuni;
– la estensione della applicazione dell’articolo 119 della Costituzione in ordine alla autonomia fiscale, tributaria e finanziaria degli Enti locali anche nelle Regioni a statuto speciale;
– il superamento del sistema dei controlli preventivi esterni sugli atti degli Enti locali, con una impostazione ora essenzialmente fondata su forme di autocontrollo.
6. Il terreno comune di confronto delle Associazioni degli Enti locali con le rispettive Regioni a Statuto speciale e Province Autonome, si incentrerà, nell’autonomia delle singole sedi di confronto in ambito regionale e nella salvaguardia della peculiarità dei rispettivi ordinamenti, in particolare, su:
a. l’elaborazione concertata di proposte di leggi “statutarie” regionali, previste dalla legge c. n. 2 del 2001, con specifico riguardo alle forme di partecipazione delle Autonomie locali nell’ambito della nuova forma di governo regionale o provinciale,
b. la corretta applicazione delle finalità e delle specifiche disposizioni relative alle autonomie speciali previste dalla legge La Loggia (art.10), anche con riferimento alle autonomie locali,
c. l’utilizzazione di tutte le altre sedi di confronto e di decisione sulle questioni sopra indicate al fine di assicurare forme più ampie di autonomia sia delle Regioni ed alle Province autonome, sia degli Enti locali che operano all’interno di quegli ordinamenti speciali; d. l’adeguamento, ove necessario, delle norme di attuazione ai principi costituzionali e statutari nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome, per quanto riguarda le garanzie e le prerogative di autonomia degli Enti locali.
7. Il Convegno di Cagliari costituisce un momento di verifica della convergenza di tipo conoscitivo, politico e progettuale – per la trattazione e per la soluzione dei nodi strategici.
8. Sarà concordato il testo di un emendamento unitario al Ddl La Loggia, volto ad assicurare che le forme più ampie di autonomia, conseguenti alla l.c. 3/01, riguardano non solo le Regioni e le Province Autonome, ma anche gli Enti locali (intesa specifica)
INTESA SPECIFICA
Art. 10 ddl La Loggia – EMENDAMENTO
AGGIUNGERE un nuovo quarto comma:
“4. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città metropolitane dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 si applicano, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell’ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che vi danno attuazione, per quanto di loro competenza ed in base ai rispettivi Statuti, in sintonia con i principi sanciti dall’ articolo 5 e dal Titolo V della Costituzione e del principio di leale collaborazione.”
Cagliari, 20 Marzo 2003
I PRESIDENTI I PRESIDENTI delle Regioni a Statuto speciale delle Associazioni degli Enti locali e delle Province Autonome