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Conferenza unificata 15 gennaio 2004

Ordine del giorno

Conferenza Unificata 15 gennaio 2004

Sala riunioni – Via della Stamperia 8

 


1) Proposta di progetto per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) – impostazione e realizzazione della banca dati – predisposta dal gruppo tecnico di coordinamento di cui all’articolo 1, punto 1.7.1, della delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143. (ECONOMIA E FINANZE)

Rinvio per ulteriore istruttoria tecnica 

2) Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA). Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Parere negativo di Regioni e Autonomie locali (cfr. documento Upi

3) Schema di regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI). Parere ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Parere negativo dell’Upi se non sono accolti gli emendamenti (cfr. documento Upi )

4) Comunicazione del Capo Dipartimento per la Protezione Civile sulle iniziative in materia di rischio idrogeologico.

Rinvio per assenza del Capo del Dipartimento

5) Rinnovo della nomina dei Direttori delle Agenzie fiscali, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173. (ECONOMIA E FINANZE). Parere ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.

Parere favorevole anche se in Conferenza è stato contestato l’iter delle nomine

Per ulteriori informazioni cfr. il sito della Conferenza unificata

 

 

 

Documenti allegati:

Scuola dell’infanzia e primo ciclo

In allegato, il documento con le osservazioni dell’UPI sullo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, consegnato nell’audizione presso la VII Commissione della Camera dei Deputati il 13 gennaio 2004.

Documenti allegati:

Conferenza Unificata 17 dicembre 2003

Ordine del giorno
Conferenza Unificata
17 dicembre 2003 – ore 15.30
Sala riunioni di Via della Stamperia

 

1) Piano nazionale d’azione per l’occupazione (NAP) 2003. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Parere favorevole con consegna di un documento UPI di raccomandazioni: cfr. resoconto .

2) Questioni relative al trasporto pubblico locale.

Conferenza Stato – città ed autonomie locali 17 dicembre 2003


Ordine del giorno
Conferenza Stato – città ed autonomie locali
17 dicembre 2003 – ore 17.00
Sala riunioni; Via della Stamperia


 

 
1. Approvazione del verbale del 24 luglio 2003

2. Sostituzione presidente di provincia designato dall’UPI in seno alla conferenza stato-città ed autonomie locali

Viene designato il Presidente della Provincia di Trieste, Fabio Scoccimarro

3. D.M. dell’Interno di rinvio del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2004 degli enti locali

Parere favorevole

4. D.M. dell’Interno di individuazione dei tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica, da parte degli enti locali, dei dati contabili alla Corte dei conti

Parere favorevole con raccomandazione (cfr. documento UPI)

5. D.M. dell’Interno per l’individuazione dei criteri per l’attribuzione alle unioni di comuni, del fondo di 5 milioni di euro per l’esercizio associato di funzioni in materia di polizia locale, destinato a finalità di investimento

Parere favorevole

6. Provvedimento di riparto del fondo nazionale speciale investimenti

Parere favorevole

7. D.M. dell’Interno per il riparto del fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori

Parere favorevole

8.  D.M. dell’Interno sulla certificazione dimostrativa della copertura tariffaria del costo di alcuni servizi per il triennio 2003-2005

Parere favorevole

9. Problematica concernente progetti finanziati dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio: decreti “programmi radicali”

Proposta ANCI

10 D.M. dell’Interno concernente l’adeguamento della misura base dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali

Parere favorevole

11. Sostituzione di un componente esperto in seno al CDA della sezione regionale Veneto dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, in sostituzione di altro dimissionario

12. Sostituzione di un componente esperto in seno al CDA della sezione regionale Campania dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, in sostituzione di altro dimissionario

Forti critiche dall’Upi

Lo schema di decreto sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo dell’istruzione limita le competenze delle istituzioni scolastiche autonome, non disciplina in maniera puntuale, come dovrebbe, l’integrazione e il raccordo tra i servizi educativi della prima infanzia e il ciclo primario, e, dal punto di vista finanziario, è incompleto, considerato che il Piano programmatico di interventi finanziari è ancora in fase di predisposizione.

Questo ha voluto sottolineare Gianni Oliva, coordinatore degli Assessori all’istruzione dell’Unione delle Province d’Italia, intervenendo oggi a nome dell’Upi all’audizione alla Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo per la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione.

 “In Conferenza Unificata – ha ricordato l’Assessore Oliva – abbiamo presentato emendamenti , che sono stati approvati, la cui applicazione comporterà un aumento consistente del corpo docenti per il tempo mensa.

Chi pagherà queste spese ulteriori? Certamente non gli enti locali, che dalla finanziaria hanno già avuto tagli disastrosi.

Tra l’altro – sottolinea Oliva –  di questi emendamenti nel testo in discussione alla Commissione non c’è traccia. C’è poi da dire che il testo del decreto, estremamente dettagliato, non rispetta i dettami dalla riforma costituzionale, che assegna allo Stato, in materia di istruzione, la legislazione esclusiva delle sole norme generali.”

Nel link il documento con le osservazioni ,consegnato dall’Upi alla Commissione.

Conferenza Nazionale degli Osservatori Provinciali Rifiuti

E’ possibile consultare gli interventi dei relatori alla IV Conferenza Nazionale cliccando su questo link, o scaricare il documento dall’allegato che segue.  

Documenti allegati:

Conferenza Unificata 6 novembre 2003

Ordine del giorno

Conferenza Unificata del 6 novembre 2003

Roma, Sala Verde di Palazzo Chigi



1) Disegni di legge recanti: ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ’ legge finanziaria 2004” (A.S. 2512) e “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006” (A.S. 2513), nonché relazione previsionale e programmatica per l’anno 2004. (ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell’articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificato dall’articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Parere negativo di Regioni e Autonomie locali

Cfr. documento UPI

2) Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007. (ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificato dall’articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Parere negativo di Regioni e Autonomie locali

3) Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (A.S. 2518). (ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a) e dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Parere negativo di Regioni e Autonomie locali

Cfr. documento UPI

Per ulteriori informazioni confrontare il verbale della seduta sul sito della Conferenza unificata

Conferenza Unificata del 26 novembre 2003

Ordine del giorno
Conferenza Unificata del 26 novembre 2003
Roma Sala Verde di Palazzo Chigi


 

1) Approvazione dei verbali delle sedute del 23 settembre e del 2 ottobre 2003.

2) Informativa del Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alla legge finanziaria 2004.

Dopo una serie di incontri tecnici si doveva verificare la disponibilità del Governo a recepite alcune delle proposte di regioni ed enti locali avanzate in sede politica e in sede tecnica.

Cfr. documento UPI e
rassegna stampa

3) Schema di decreto legislativo su proposta de Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, recante disposizioni in materia di attività cinematografiche, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).

Il Parere dell’ANCI e dell’UPI e favorevole a condizione che siano accolti gli emendamenti

Esito favorevole – emendamenti accolti

4) Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell’ente pubblico “Centro sperimentale di cinematografia” nella fondazione “Scuola nazionale di cinema”. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Parere favorevole dell’UPI  a condizione che siano accolti gli emendamenti

Esito favorevole – emendamenti accolti

5) Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernente “Trasformazione in fondazione dell’ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico, a norma dell’articolo 11, comma 1, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59”. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi dell’articolo10, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Parere favore dell’ANCI e dell’UPI a condizione che siano accolti gli emendamenti.

Esito favorevole – emendamenti accolti

6) Schema di decreto legislativo recante “Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali”, predisposto ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Esito favorevole

7) Schema di disegno di legge recante legge quadro sulla qualità architettonica. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

8) Schema di regolamento su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

9) Schema di regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

10) Schema di regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la razionalizzazione e l’interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

11) Schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2000, n. 53. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA).
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 28 marzo 2000, n. 53.

Rinvio

12) Schema di regolamento su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la disciplina del collocamento fuori ruolo per il temporaneo servizio all’estero dei dipendenti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. (FUNZIONE PUBBLICA).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

13) Schema di regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica recante proroga del termine previsto dall’articolo 6, comma 3, del dPR 21 settembre 2001, n. 422, concernente il regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi. (FUNZIONE PUBBLICA).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

14) Documento concernente l’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione: obiettivi, azioni e modalità di attuazione. (INNOVAZIONE E TECNOLOGIE).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Parere favorevole, con raccomandazione sulla necessità di stabilire nel Tavolo congiunto delle linee guida per lo stanziamento delle risorse sulle infrastrutture

Esito favorevole (cfr. il documento)

15) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina per l’attribuzione del fondo per la riqualificazione urbana dei comuni, ai sensi dell’art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (INTERNO).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Parere favorevole ed esito favorevole

16) Schema di regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

17) Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento per i lavori del genio militare ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

18) Schema di decreto del Ministro delle attività produttive concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE).
Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135.
Parere favorevole

19) Schema di decreto del Ministro delle attività produttive, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della quota del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n.135. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE).
Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n.135.

Parere favorevole ed esito favorevole

20) Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, di riparto, per gli anni 2002 e 2003, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e di determinazione dei permessi e delle relative indennità, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI-PARI OPPORTUNITA’).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

Parere favorevole ed esito favorevole

21) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI).
Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

22) Schema di decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco nazionale dell’Alta Murgia, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO).
Parere ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Parere favorevole ed esito favorevole

23) Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, di due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali quali componenti il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. (DESIGNAZIONE).
Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

24) Designazioni concernenti i componenti del Comitato Paritetico Stato’Regioni’Enti locali in materia di Protezione civile, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2002. (DESIGNAZIONE).
Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

25) Designazione di un rappresentante in seno al Comitato interministeriale per il libro, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002. (DESIGNAZIONE).
Acquisizione delle designazioni ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

26) Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 recante: “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”.
Richiesta delle Regioni.

Le Regioni e le Autonomie locali chiedono il ritiro del provvedimento. Il Governo assicura che il testo del tecreto legge sarà modificato.

Per ulteriori informazioni cfr. il verbale della seduta sul sito della Conferenza unificata

II fase dell’e-government nelle Regioni e negli Enti locali

L’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione
obiettivi, azioni e modalità di attuazione


 

INDICE SINTETICO

Premessa

Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e spc

Diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese

L’inclusione dei piccoli comuni nell’attuazione dell’ e-government

L’avviamento di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy)

La promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese

Risorse destinate alla linea di azione

Documenti allegati:

NOTA TECNICA SUL POTERE NORMATIVO DEGLI ENTI LOCALI

NOTA TECNICA RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N.3”. (03.07.2003)

L’art. 4 della legge cd. La Loggia stabilisce:

che gli statuti devono essere in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell’organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di attuazione dell’art.117, II comma, lettera p), della Costituzione (art.4, 2 comma);

che gli statuti disciplinano i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare (art.4, 2 comma);

che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti (art.4, 3 comma);

che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative degli enti locali è riservata alla potestà regolamentare dell’ente, nell’ambito della legislazione statale e regionale, secondo le rispettive competenze, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità (art.4, 4 comma);

che fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto indicato dall’articolo (art.4, 6 comma).

Queste disposizioni, a parere dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, confermano la nuova collocazione costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, quali elementi costitutivi della Repubblica, e l’immediata operatività delle disposizioni costituzionali in materia di autonomia normativa per il complesso degli enti locali.

Per quanto riguarda gli statuti, l’art. 4, secondo comma, chiarisce che, oltre che essere in armonia con la Costituzione e i principi dell’organizzazione pubblica (ricavabili dall’art. 97 della Costituzione e dalle leggi statali che fissano i principi dell’azione amministrativa), essi devono rispettare le leggi statali che disciplinano le materie di cui all’art. 117, II comma, lettera p) della Costituzione: sistema elettorale, organi di governo,  funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Ne consegue che già ora i Comuni e le Province possono adeguare i propri statuti a quanto disposto dall’art. 4, 2 comma, in armonia alla Costituzione e ai principi dell’organizzazione pubblica e nel rispetto delle disposizioni del TUEL che riguardano specificamente gli organi di governo e della legislazione statale in materia elettorale.

Per quanto riguarda quanto stabilito dall’art. 4, 6 comma, in ordine al dovere per gli enti locali di adottare regolamenti nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le Associazioni ritengono che il potere regolamentare possa essere immediatamente esercitato, anche senza preventivo adeguamento degli statuti a quanto previsto dall’art. 4, 2 comma, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dagli statuti locali vigenti. A maggior ragione e con maggior ampiezza il potere regolamentare potrà essere esercitato ove i Comuni e le Province procedano all’adeguamento degli statuti.

Stabilito dunque che il potere regolamentare di cui all’art.4, 6 comma, è fin da ora pienamente esercitabile nei limiti anzidetti, va precisato inoltre che l’adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all’art. 4, 3 comma, non incontra ostacoli trattandosi di regolamenti relativi all’organizzazione degli enti e non relativi all’esercizio delle funzioni amministrative.

Ne consegue dunque che tali regolamenti potranno e dovranno essere adottati dall’ente territoriale secondo la tempistica e con contenuto che ciascun ente deciderà, fermo restando il rigoroso rispetto della Costituzione, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica, delle norme statutarie in vigore in ciascun ente e delle norme del TUEL concernenti le materie indicate nell’art. 117, II comma, lettera p).

Per quanto riguarda invece i regolamenti locali di cui all’art. 4, 4 comma, trattandosi in questo caso di regolamenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative assegnate all’ente, pur restando fermo il pieno potere di procedere alla loro adozione, si può agevolmente affermare che essi dovranno rispettare  comunque i requisiti minimi di uniformità che le leggi statali e regionali di settore già pongono o porranno in futuro.

Sicchè l’art.4, 6 comma si applica anche per questi ultimi regolamenti, fermo restando il rispetto del limite suindicato consistente nei requisiti minimi di uniformità previsti dalla legislazione statale  e regionale, secondo la rispettiva competenza.
Infine, solo per completezza, va ricordato che quanto esposto vale, in quanto applicabile, anche per le Unioni di Comuni e le Comunità montane, in base a quanto disposto dall’art. 4, 5 comma.

NOTA SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE LA LOGGIA

Nota riguardante il punto 3) dell’ordine del giorno
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali avente ad oggetto
“Attuazione delle disposizioni di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”.


Roma, 24 Luglio 2003

I. In via preliminare l’ANCI e l’UPI intendono ribadire che l’attuazione della legge La Loggia deve avvenire con la compartecipazione attiva e costante delle Autonomie locali, in conformità con il principio fondamentale di collaborazione delle Regioni e delle Autonomie locali nell’adozione delle scelte legislative che attengono all’attuazione del Titolo V della Costituzione.

Non va dimenticato infatti che l’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, prevedendo l’allargamento della Commissione bicamerale per le questioni regionali ai rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ha inteso sostanzialmente elevare a principio costituzionale di organizzazione del nostro  sistema costituzionale quello della leale collaborazione e della cooperazione fra i diversi soggetti del nuovo ordinamento costituzionale policentrico.

Peraltro, l’art. 11 della l. n. 3 del 2001, pur configurandosi come una norma solo transitoria, non fa altro che esplicitare un principio di primaria importanza, essenziale per il buon funzionamento di un moderno sistema a carattere federale o comunque di policentrismo spinto. Infatti, laddove, come nel caso italiano e in tutti i sistemi europei moderni, il policentrismo non segua un sistema di rigida separazione delle competenze (come avvenne, almeno in una prima fase, nel federalismo americano) ma assuma le caratteristiche dell’integrazione fra le sfere di competenza e i diversi ambiti di poteri e funzioni, il buon funzionamento del sistema e la tenuta dell’ordinamento complessivo non può prescindere dall’applicazione piena  del principio di cooperazione e di collaborazione tra i livelli di governo.

Appare dunque evidente che, anche in assenza di formale e puntuale attuazione dell’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, vi è un dovere di correttezza costituzionale nel costruire, ogniqualvolta sia possibile, percorsi collaborativi fra Stato, Regioni e sistema delle Autonomie.

Questo dovere è tanto più forte laddove si intenda operare nelle materie degli art. 117 e del 119 Cost., giacché proprio queste sono le materie che più direttamente attengono alle interazioni fra le competenze legislative e regolamentari dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali e ai rapporti di ordine finanziario fra questi enti che devono costituire l’ossatura della nuova finanza pubblica. E non vi è dubbio che le deleghe contenute nella legge La Loggia, e per quanto qui interessa, quelle dell’art. 2 di tale legge, rientrino a pieno proprio nell’ambito di quanto previsto dall’art. 117 Cost.

II. Quanto esposto costituisce il fondamento giuridico della posizione ANCI e UPI.
L’applicazione del principio costituzionale evidenziato impone che la legislazione statale nelle materie dell’art.117 e dell’art. 119 debba essere elaborata seguendo adeguate forme di collaborazione e compartecipazione fra il decisore nazionale e le Regioni e gli Enti territoriali.

A tale fine, almeno per il Governo, uno strumento essenziale è certamente la valorizzazione delle Conferenze come sedi nelle quali istituzionalmente le Regioni e le Autonomie locali possono e devono esprimere il loro parere.

E’ utile, e spesso indispensabile, prevedere sedi e forme di cooperazione anche nella fase preparatoria lo stesso schema normativo da adottare. Il ricorso a Commissioni paritarie fra Stato e enti territoriali, o il ricorso a tavoli tecnici a composizione paritaria di volta in volta istituiti per l’esame di specifiche questioni, si sono dimostrati negli anni strumenti per anticipare e  consolidare forme di collaborazione che poi le Conferenze di volta in volta competenti hanno siglato e sanzionato a livello politico-istituzionale.

III. L’ANCI e l’UPI pertanto auspicano l’attivazione di una procedura finalizzata ad anticipare alla fase preparatoria la ricerca del massimo consenso possibile fra tutti i soggetti istituzionali interessati all’esercizio della delega  contemplata nell’art.2 della legge.

Il previsto e necessario passaggio in Conferenza Unificata per l’esame degli schemi di decreti ai fini dell’acquisizione del parere non è di per sè sufficiente ad assicurare quel lavoro di reciproco e fattivo scambio di idee e punti di vista che soltanto in fase di preparazione degli schemi medesimi può dare il suo massimo risultato.

IV. Venendo all’esame dei punti più significativi relativi al merito dell’esercizio della delega prevista nell’art. 2,  si osserva quanto segue:

pare importante che la parte relativa all’istituzione delle Città metropolitane di cui all’art. 2, comma 4, lettere h), i) ed l) sia affrontata secondo un disegno strategico unitario e coerente, eventualmente anche attraverso la predisposizione di un apposito tavolo tecnico e comunque attraverso la definizione di uno specifico iter di attuazione di questa parte della delega;

sembra essenziale affermare la necessità di una netta differenziazione concettuale in sede di applicazione del criterio contenuto nell’art. 2, comma 4, lettera m) per quanto attiene ai controlli. Tale distinzione concettuale consiste nel considerare come punto fermo che lo Stato può, nel rispetto delle norme costituzionali, disciplinare liberamente forme e modalità di controllo sugli organi degli enti locali, sulla vigilanza sui servizi statali attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo e sulla vigilanza in ordine ai procedimenti preordinati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, talché per questa parte il dettato dell’art. 2, comma 4, lettera m) suona  come eventuale riconferma della normativa vigente. Non spetta allo Stato invece definire le modalità di controllo sull’esercizio delle funzioni degli enti territoriali. Di conseguenza, il richiamo alle disposizioni volte ad assicurare la conformità dell’attività amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti non può che riguardare le norme statali in materie di giustizia penale, civile e amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 117, comma 2, della Costituzione. Ogni altro controllo finalizzato a garantire la conformità dell’esercizio delle competenze degli enti territoriali alle leggi e ai regolamenti rientra nella competenza delle fonti normative locali.
Ciò non esclude che la figura del segretario comunale e provinciale, fatta salva dall’art. 2, comma 4, lettera m) per quanto attiene alle competenze esercitate in nome dello Stato, ma non per quelle esercitate dagli enti territoriali sulla base delle funzioni loro attribuite, possa egualmente trovare pieno apprezzamento e valorizzazione nell’ambito delle scelte normative, statutarie e regolamentari che ogni ente può e deve compiere.
Del resto questa impostazione è confermata anche dal dettato dell’art. 2 comma 4, lettera e), che, pur facendo riferimento alla tutela dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, riserva alla autonomia statutaria forme di controllo e verifica che sono inevitabilmente destinate a formare sistema con le eventuali forme di controllo di legittimità diverse dal controllo giurisdizionale che l’ente, e l’ente soltanto, può autonomamente prevedere;

pare importante sottolineare la necessità di applicare nel modo più ampio il criterio dell’art. 2, comma 4, lettera c) anche in connessione con quanto previsto dalla successiva lettera d) ed n).
L’applicazione coordinata e corretta di questi di criteri può consentire di dare un’attuazione moderna ed efficiente della allocazione delle funzioni fondamentali, consentendo di trasferire agli enti territoriali anche competenze oggi esercitate dalle Regioni, di valorizzare le forme associative come modo ordinario di esercizio di una parte di tali funzioni e di legare l’individuazione e la ripartizione delle funzioni fondamentali a moderni strumenti di governance, in grado di dare al sistema complessivo una elasticità maggiore di quella che una lettura restrittiva del dato costituzionale potrebbe condurre;

per quanto riguarda l’individuazione delle funzioni fondamentali, va detto che devono essere definite avendo riguardo alle funzioni essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e con riferimento ai bisogni primari delle comunità di riferimento. Inoltre, l’individuazione di tali funzioni deve avvenire in modo da prevedere per ciascun livello di governo, ed anche al fine della coesione e della tenuta dell’ordinamento della Repubblica, la titolarità delle funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente e del soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche le funzioni storicamente svolte.
Questa complessa formula normativa, che va letta alla luce anche di quanto previsto dall’art. 118 Cost., che parla di funzioni amministrative proprie che sono nella titolarità di Comuni, Province e Città metropolitane indipendentemente da quelle conferite dalle leggi statali e regionali, deve essere interpretata e applicata, a giudizio dell’ANCI e dell’UPI, sulla base dei seguenti punti fermi:

1)  Le funzioni proprie degli enti territoriali sono quelle esercitate al momento dell’entrata in vigore della normativa costituzionale, e il significato della norma dell’art. 118 Cost. è quello di confermare a priori, e senza bisogno di una nuova legge di individuazione, la loro titolarità in capo agli enti territoriali, anche dopo l’intervenuta modifica costituzionale.

2) Le funzioni fondamentali sono positivamente individuate come tali dalle leggi statali, e tale individuazione ha la conseguenza di assegnarle agli enti presso i quali sono allocati senza possibilità per le leggi regionali o per altre successive leggi statali di allocare le relative funzioni amministrative in capo ad enti diversi da quelli individuati come titolari di tali funzioni dalle leggi statali attuative della lettera p).

3) Le funzioni fondamentali possono anche coincidere in parte con le funzioni proprie. La loro individuazione da parte della legge statale come fondamentali, ancorché esse dal punto di vista amministrativo sulla base della legislazione esistente siano già ricomprese nell’ambito delle funzioni proprie, si giustifica proprio al fine di renderne stabile anche per il futuro la loro titolarità in capo all’ente territoriale.

4) Il vincolo di individuare tali funzioni fondamentali riconoscendone il particolare ruolo rispetto al funzionamento dell’ente o al soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento potrà ragionevolmente portare sia a qualificare come fondamentali funzioni già oggi esercitate in quanto proprie, sia a ricomprendere in questa categoria funzioni oggi non esercitate dagli enti territoriali o esercitate da livelli di governo diversi da quelli ai quali si vogliono ora assegnare.

5) Resta fermo che mentre le funzioni proprie, così come quelle storicamente già esercitate dagli enti, sono in via generale, e quasi per definizione, individuate sulla base delle esplicite e puntali funzioni amministrative assegnate a Comuni o Province dalle leggi statali e regionali in vigore, le funzioni fondamentali devono essere ora individuate non già attraverso una puntuale opera di individuazione di singole funzioni amministrative da allocare, ma definendo macro-aree o macro-settori nell’ambito dei quali si riconosce la funzione fondamentale esercitata dall’amministrazione locale, con la conseguenza di vincolare le successive leggi statali o regionali che intervengano in tali macro-aree o macro-settori ad assegnare le funzioni amministrative in capo al livello di governo di volta in volta individuato come il titolare della relativa funzione fondamentale, in modo di favorire nel tempo la ricomposizione organica delle funzioni nei diversi livelli di governo locale.

6) Proprio la previsione, contenuta specificamente nella lettera b) del quarto comma dell’art. 2, nella parte in cui richiama la tenuta e la coesione dell’ordinamento della Repubblica e le funzioni storicamente svolte dagli enti territoriali (senza fare esplicito riferimento alle sole loro funzioni proprie), consente infine di ritenere possibile che fra le funzioni fondamentali possano essere ricomprese anche settori o macro-aree nelle quali, già oggi o in futuro, talune competenze e funzioni specifiche possano essere assegnate agli enti territoriali nell’interesse e per conto dei livelli di governo superiori, e specificamente dello Stato medesimo.

V. A giudizio dell’ANCI e dell’UPI, tenendo conto con saggezza e prudenza dei punti fermi delineati, è possibile dare alla delega dell’art. 2 comma 1 della legge La Loggia un’attuazione soddisfacente sia dal punto di vista della legittimità formale che dal punto di vista della corretta funzionalità dell’ordinamento costituzionale.

La complessità dei meccanismi che entrano in gioco e la molteplicità dei criteri che possono essere fatti valere nell’applicare l’impostazione qui proposta, spingono  a richiamare ancora una volta l’attenzione del Governo, e in particolare del Ministro dell’Interno, sull’opportunità di ricercare, già nella fase preliminare della predisposizione degli schemi di decreto, forme di cooperazione con le Associazioni degli enti territoriali.

VI. Per quanto riguarda, infine, la delega contenuta nel secondo comma dell’art. 2 , sia o meno essa una delega distinta da quella contenta nel primo comma, a giudizio dell’ANCI e dell’UPI risulta chiaro quanto segue:

1) Non è possibile procedere all’esercizio della delega contenuta nel comma 2 se non dopo che si sia data piena attuazione e definizione a quanto stabilito dal comma 1.
Infatti, occorre che siano individuate le funzioni fondamentali e, di conseguenza, siano anche definite quali delle funzioni proprie degli enti territoriali e quali delle funzioni da essi storicamente svolte rientrano in quelle fondamentali e nella nuova tecnica normativa per macro-settori e macro-aree. Solo dopo ciò, sarà possibile procedere alla revisione delle disposizioni in vigore in materia di enti locali (e prima di tutto del TUEL) al fine di adeguarle al nuovo testo costituzionale.
In questo senso la delega contenuta nel primo comma dell’art. 2 si pone, anche in virtù del suo diretto collegamento con la norma costituzionale dell’art. 117, comma 2 ,lettera p) come una sorta di normativa interposta fra il nuovo testo costituzionale e la revisione formale, da parte dello Stato, della normativa statale in vigore in materia di enti territoriali.

2) Deve restare fermo che laddove gli enti territoriali sono  dotati di una autonomia normativa nuova rispetto all’ordinamento costituzionale precedente, essi possono comunque esercitarla, anche quando questo conduce all’abrogazione o alla modificazione della normativa statale in vigore. In questo senso affermare che la delega di cui al comma 1 dell’art. 2 si pone come una sorta di norma interposta rispetto all’attuazione della delega di cui al secondo comma dell’art. 2 non incide minimamente sul fatto che sin dall’entrata in vigore della Costituzione la normativa statale in vigore è già diventata normativa “cedevole” in tutti quei casi in cui le nuove fonti di autonomia normativa riconosciuta agli enti territoriali possano già oggi determinare la loro modifica o abrogazione.

3) Va  precisato che anche in sede di attuazione della delega di cui al secondo comma dell’art. 2 le tecniche normative da adottare dovranno tener conto del mutato quadro costituzionale. Occorrerà che l’identificazione delle funzioni degli enti territoriali di competenza della legge statale anche diverse da quelle fondamentali avvenga nel rispetto della nuova posizione di autonomia oggi riconosciuta a questi enti. Posizione di autonomia che impone comunque che le leggi statali, anche con riguardo a funzioni che restano di interesse dello Stato, quando vogliano definire in tutto o in parte ambiti di competenza degli enti territoriali debbano operare in modo da individuare settori o aree di competenza piuttosto che non specifiche e dettagliate funzioni a contenuto vincolato.
Questo punto fermo peraltro non esclude che in casi specifici, e specialmente sulla base di procedure concordate e compartecipate, il legislatore statale possa anche individuare funzioni specifiche e puntuali attribuite agli enti territoriali nell’interesse dello Stato. Resta fermo, però, che in questo ultimo caso la definizione delle modalità di esercizio di tali funzioni e degli eventuali vincoli connessi dovrà essere accompagnata da idonee garanzie per gli enti territoriali, a tutela e nel rispetto della loro nuova posizione di autonomia.

VII. In conclusione l’ANCI e l’UPI:

ritengono che, nello spirito delle riflessioni esposte, sia possibile e realizzabile una fattiva collaborazione fra le Associazioni delle autonomie territoriali e lo Stato.

auspicano che il Governo e il Ministro dell’Interno vogliano accogliere questo contributo come espressione di una concreta e ampia disponibilità alla collaborazione interistituzionale, nello stesso positivo e fattivo spirito che ha presieduto la stesura  della stessa legge n. 131 del 2003 che sta alla base delle riflessioni qui svolte;

si augurano che sia possibile dare attuazione con la massima tempestività all’art. 2, nell’interesse generale dell’ordinamento nonché del ruolo e delle responsabilità proprie di tutti i soggetti che lo costituiscono.

Documento UPI SU “LE CITTA’ METROPOLITANE”

LE CITTA’ METROPOLITANE

La nuova disciplina in attuazione della legge 131/03

Roma, 14 ottobre 2003

 
Il nuovo titolo V della Costituzione.

Il nuovo quadro costituzionale inaugurato dalla l. cost. n. 3/2001, modifica profondamente i principi che reggono il governo locale nel nostro Paese nei suoi rapporti con le Regioni e con lo Stato e nella sua capacità complessiva di amministrazione e di governo nei confronti della collettività. Invero il nuovo testo porta alle estreme conseguenze la caratterizzazione fortemente pluralista e autonomista già propria dei principi costituzionali (art. 5) ed introduce delle innovazioni importanti nell’ambito del governo locale.

Certamente ha un forte rilevo nel disegno complessivo del sistema, l’affermazione che la Repubblica sia “costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” con pari dignità politico costituzionale di tutti questi enti. Ma ha ancora più peso l’affermazione che tutti gli enti del governo territoriale, dalla Regione alla Provincia, alla Città metropolitana, al Comune “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondi i principi fissati dalla Costituzione” (art. 114). Insomma, la pari dignità politico costituzionale si traduce qui in una parità di regime giuridico di tutti gli enti del governo territoriale, tutti definiti nel loro contesto ordinamentale, tanto sul versante organizzativo che su quello funzionale, dai principi della Costituzione.

Per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regione assume un forte peso in termini di capacità autonoma di governo l’attribuzione di una potestà regolamentare assai ampia, che alla luce di quanto previsto dall’art. 4 della legge 131/03, diviene una riserva di capacità normativa, in ordine “alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” (art. 117, 6° co.).

Sul versante dell’amministrazione attiva, le nuove disposizioni costituzionali rafforzano complessivamente il governo locale nella struttura complessiva del governo del paese, in quanto in via di principio riservano le funzioni amministrative agli enti locali, sia quelle proprie, sia quelle conferite con leggi statali o regionali. In verità, l’art. 118 privilegia, come è noto, la dislocazione delle funzioni a livello di Comuni salva l’esigenza di assicurane l’esercizio unitario a livello superiore. Tuttavia, l’assetto concreto dell’amministrazione dipende dall’integrazione del principio di sussidiarietà in senso stretto (che privilegia il livello di governo comunale) con i principi di differenziazione e di adeguatezza, nonché con il principio della titolarità di funzioni proprie che garantisce ad ogni ente di governo territoriale un proprio e tipico ambito funzionale, identificativo del suo stesso essere. In tale prospettiva, alla luce del recente processo di decentramento amministrativo e delle nuove disposizioni costituzionali, per le sue dimensioni organizzative, la Provincia risulta l’ente di governo che può mediamente rispondere meglio alle esigenze di governo di area vasta.

Le “Città metropolitane si collocano proprio nell’ambito del contemperamento dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza relativamente al complessi problemi di governo delle aree metropolitane. In tali aree vaste, le Città metropolitane sostituiscono le Province esistenti e realizzano una struttura di governo differenziata in grado di affrontare in modo adeguato i problemi di integrazione e riequilibrio territoriale, di risorse, di rapporto con i soggetti pubblici e privati, tipici del governo metropolitano.

La Città metropolitana, fino ad ora disciplinata solo a livello di legge ordinaria, diviene una nuova forma di governo territoriale locale riconosciuta a livello costituzionale. Essa si aggiunge e viene equiparata a tutti gli effetti alle tradizionali forme di ente locale. Non vi sono articoli che riguardano specificamente le Città metropolitane, ma queste vengono tout court considerate congiuntamente insieme ai Comuni e alle Province. Non appare più la preoccupazione di garantire – con disposizioni ad hoc – l’istituzione delle Città metropolitane, disciplinandone i rapporti con gli enti preesistenti, ma piuttosto una volontà di conferire pari dignità, a tutti i livelli e senza bisogno di particolari norme maieutiche, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

 

Il Testo Unico degli Enti Locali.

La disciplina delle città e delle aree metropolitane era stata già radicalmente innovata nel 2000 dal Capo III del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000) che aveva sostituito interamente il Capo VI della legge n. 142/90.

In particolare l’articolo 22 disciplina l’individuazione e delimitazione delle aree. Restano invariate le aree metropolitane individuate (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli), ma ritorna il meccanismo di obbligatorietà per le regioni, le quali, se gli enti locali interessati fanno conforme proposta, sono tenute a delimitare l’area metropolitana entro 180 giorni (termine da intendersi ordinatorio). In caso contrario il Governo, sentita la Conferenza Unificata, invita la Regione a provvedere entro un termine stabilito, scaduto il quale provvede in via sostitutiva.

Nelle aree metropolitane caratterizzate cioè dalla presenza di Comuni di grandissime dimensioni e di altri Comuni “i cui insediamenti hanno con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale nonché alle relazioni culturali e alle altre caratteristiche territoriali” (art. 22 t.u.), la Provincia dovrebbe trasformarsi in Città metropolitana: in un ente assai più ricco di funzioni, che assomma in sé tutte le funzioni della provincia e molte di quelle comunali, e si articola non più in Comuni ma in amministrazioni municipali decentrate nell’ambito dell’area metropolitana.

L’articolo 23 del testo unico prevede estrema libertà di organizzazione per le nuove Città metropolitane, svincolandone la costituzione da atti regionali: infatti spetta all’iniziativa del sindaco del Comune capoluogo e del Presidente della provincia, oltre agli enti locali interessati, la convocazione di una assemblea, la quale, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, dove è indicato il territorio, l’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni.

Se tale proposta viene accettata, spetta ad ogni comune sottoporla a referendum nel proprio territorio entro 180 giorni. Se il referendum ottiene esito positivo, la proposta viene presentata dalla Regione (entro 3 mesi) al parlamento per l’approvazione con legge.
La Città metropolitana acquisisce le funzioni della provincia; nel caso in cui il territorio della città metropolitana non coincide con il territorio di una Provincia, si può procedere o all’istituzione di una nuova Provincia o alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali.

Il processo concepito dalla legge per la costruzione della Città metropolitana, tutto concertato tra gli enti territoriali coinvolti, la Provincia, il Comune capoluogo, gli altri Comuni, vede una fase intermedia nella quale, in attesa della costituzione della Città metropolitana quale nuovo ente di governo, gli enti dell’area esercitano in modo coordinato tra loro e mediante forme associative, una serie di funzioni, dalla pianificazione territoriale alla difesa del suolo alla tutela dell’ambiente, alle attività culturali, etc. (art. 24 t.u.) che afferiscono tanto alla competenza provinciale che a quella comunale.

Non può essere trascurato, tuttavia, il fatto che questo processo non sia ancora decollato e che, oggi, le nuove disposizioni del titolo V, parte II, della Costituzione impongono di riconsiderare complessivamente la disciplina della materia alla luce della nuova dimensione delle Città metropolitane, quali enti costituzionalmente necessari.


La legge 5 giugno 2003, n. 131

La legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” tiene conto di questa nuova dimensione costituzionale delle Città metropolitane.

Non a caso, nell’ambito della delega al Governo (art. 2) per l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province  e Città metropolitane e per l’adeguamento delle disposizioni di legge in materia di enti locali alle nuove disposizioni costituzionali, tra i principi ed i criteri direttivi è esplicitamente richiamata l’esigenza di individuare non solo le funzioni fondamentali delle città metropolitane, ma anche di adeguare la restante disciplina contenuta le D. Lgs. 267/00 (i procedimenti di istituzione, gli organi di governo, il sistema elettorale)  alle nuove disposizioni costituzionali.

Il compito di costruire i lineamenti del nuovo ente è pertanto del legislatore statale  e non di quello regionale, in attuazione dell’art. 117, comma 2, lettera p). Per questo motivo, nell’ambito della Commissione per l’attuazione della delega prevista dall’art 2 della legge 131/03, istituita con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2003, uno dei punti caldi di discussione riguarda proprio la materia delle Città metropolitane, poiché su questo punto l’UPI e l’ANCI rischiano di assumere delle posizioni totalmente contrapposte.


La posizione dell’UPI

I Presidenti delle province delle aree metropolitane e l’Ufficio di Presidenza dell’Unione delle Province d’Italia, fin dalla riunione di Bologna del 23 febbraio 2000, hanno ribadito il loro impegno nel processo di costruzione delle Città Metropolitane in una logica di creazione di ordinamenti differenziati che, superata una visione di uniformità, siano modulati su una flessibilità funzionale e pongano attenzione alle specifiche caratteristiche territoriali e sociali di ciascuna area.

In particolare, hanno riaffermato che solo attraverso una concorde azione delle Province e dei Comuni interessati che interagiscono sia sul processo di delimitazione dell’area, sia in quello di individuazione delle funzioni, è possibile giungere alla nascita delle Città Metropolitane ed hanno concordato:

1. sul modello di Città Metropolitana come ente territoriale finalizzato al governo dell’area vasta, dotato di peculiari autonomie sostenute da reali strumenti per il loro esercizio e, di massima, coincidente con il territorio della provincia;

2. sull’esercizio al livello metropolitano del complesso delle funzioni provinciali e in particolare dei compiti di regolazione e controllo dei servizi a rete (trasporti, ciclo delle acque, rifiuti, infrastrutture, ecc.);

3. sulla Conferenza metropolitana dapprima come sede per la sperimentazione dell’esercizio associato di funzioni tramite accordi, convenzioni o costituzione di uffici comuni, nonché come sede naturale nella quale incardinare il processo concertato di costruzione del nuovo soggetto istituzionale.

E’ comunque convinzione unanime dell’UPI e delle Province interessate che la Città Metropolitana corrisponde alla Provincia e che, quindi,  nel nuovo assetto territoriale la Provincia deve rivestire un ruolo centrale, anche perché dove si costituisce la Città Metropolitana scompare la Provincia (e sarebbe perciò corretto parlare piuttosto di Province Metropolitana).

L’organizzazione comunale nell’ambito della Città metropolitana non scompare del tutto ma si articola nei Municipi, ai quali corrispondono i Comuni più piccoli dell’area e le Circoscrizioni del Comune più grande, secondo il modello della “Città reticolare”.

In conseguenza, nella costituzione della Città Metropolitana, ruolo fondamentale spetta alle Province nelle quali sono situate le Aree metropolitane. E’ assolutamente da escludere che la costituzione della Città Metropolitana derivi da una mera trasformazione del Comune capoluogo e dall’aggregazione dei comuni dell’hinterland poiché ciò non risolve i problemi di governo dell’area vasta e comporta una difficile complessiva riconsiderazione delle circoscrizioni delle Province limitrofe. Al contrario, la costituzione della Città Metropolitana necessariamente coinvolge la Provincia, il Comune capoluogo e gli altri comuni dell’Area, in un processo di aggregazione tra più enti le cui funzioni vengano recepite dal nuovo ente, in un processo cooperativo e non competitivo.


Una proposta per l’attuazione dell’art. 2 della legge 131/03

Alla luce di queste posizioni già espresse è possibile individuare una proposta dell’UPI in vista dell’attuazione della delega prevista dall’art. 2 della legge 131/03 e della revisione della disciplina relativa alle Città metropolitane.

Il primo punto da cui occorre partire è che oggi le città metropolitane devono essere istituite in quanto sono enti territoriali necessari, come i Comuni e le Province, previsti dalla Costituzione. Non è perciò lasciata alla discrezionalità del legislatore l’opzione se istituirle o meno. Per il resto, non esistono disposizioni costituzionali relative all’individuazione delle aree metropolitane, nonché al procedimento di istituzione e alla disciplina specifica delle funzioni e dell’organizzazione delle Città metropolitane. Le disposizioni vigenti del TU sugli enti locali possono essere un utile punto di partenza per prefigurare la futura disciplina in materia, poiché il legislatore costituzionale, nel costituzionalizzare le Città metropolitane ha certamente avuto come riferimento tale disciplina. Tuttavia, proprio dalla previsione costituzionale delle Città metropolitane come enti necessari si deve trarre spunto per una revisione della disciplina che porti a superare i ritardi e le incertezze che hanno caratterizzato questo ente territoriale.

Il secondo punto da affrontare è quello relativo all’individuazione delle aree metropolitane. La definizione dell’art. 22 del Testo Unico, tutto sommato, è accettabile in quanto l’area metropolitana è un’area, un territorio nel quale tra il comune capoluogo e gli altri comuni viciniori si crea una situazione di stretta integrazione territoriale, in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali, alle caratteristiche territoriali. Se ciò è vero l’area metropolitana non può risolversi nel territorio di un solo comune ma deve comunque coinvolgere più comuni nell’ambito di un’area vasta integrata. Essa può coincidere con l’area provinciale ed in questo caso non vi sarebbero implicazioni sulle altre circoscrizioni limitrofe. Oppure  può delimitarsi al di qua o al di là della circoscrizione provinciale esistente ed in questo caso dovrebbero essere riviste di conseguenza anche le circoscrizioni delle Province limitrofe (con tutte le difficoltà del caso). Fatta questa premessa il legislatore può limitarsi a definire la sola nozione di area metropolitana, può fissare dei criteri identificativi rinviando l’individuazione dell’area a successive leggi speciali istitutive, può individuare direttamente (come adesso) le aree interessate, oppure può combinare tra di loro queste diverse soluzioni. La scelta a monte di un elenco chiuso di aree metropolitane (non necessariamente quelle previste nell’art. 22) ha il pregio di fornire un quadro preciso di riferimento alle istituzioni interessate. Per contro, il rinvio totale alla legge speciale ha il pregio di fornire una maggiore libertà al legislatore ordinario nel procedere, caso per caso, alla concreta individuazione delle aree ed alla conseguente necessaria e contestuale istituzione delle Città metropolitane.

In ogni modo, una volta individuata l’area metropolitana l’istituzione della Città metropolitana diviene necessaria e la Città metropolitana prende il luogo della Provincia esistente, trasformandosi in una “Città reticolare” al cui interno vi sono diversi municipi o comuni, di norma corrispondenti ai comuni preesistenti dell’area e alle circoscrizioni comunali del comune capoluogo. Il territorio nazionale si articolerà perciò per circoscrizioni regionali, per circoscrizioni provinciali o metropolitane ed, infine, per circoscrizioni comunali o municipali. Da una analisi letterale delle disposizioni costituzionali non è stata adottata la soluzione di porre esplicitamente in alternativa i due enti (“Province o Città metropolitane”). Ma alla alternatività si arriva necessariamente se si considerano indefettibili ed immodificabili i due livelli di governo tra i quali la Città metropolitana si dovrà inserire: il Comune e la Regione. La Città metropolitana è quindi, necessariamente, un ente di livello intermedio, con caratteristiche del tutto speciali rispetto alla Provincia ordinaria, se non altro perché chiamato ad esercitare funzioni ed erogare anche servizi (in forma particolarmente coordinata) che nel regime ordinario spettano al livello comunale (e sono spesso assicurati dal Comune capoluogo). In conclusione, le Città metropolitane sono un livello istituzionale alternativo alla Provincia, cui sono assegnate le funzioni provinciali e comunali per il governo di un’area territoriale vasta. In tale prospettiva pertanto la città metropolitana è piuttosto una “provincia speciale” ovvero una “provincia metropolitana” che diventa titolare delle funzioni di area vasta oggi esercitate dalla Provincia, delle funzioni comunali che implichino un approccio metropolitano e delle altre funzioni che possono essere trasferite dalla Regione. Sempre in tale prospettiva potrebbero trovare soluzione le problematiche relative agli organi di governo delle Città metropolitane e al loro sistema di elezione.

Il nuovo quadro costituzionale impone, inoltre, una modifica ed una semplificazione delle norme procedurali previste dal testo unico, alla luce della qualificazione della Città metropolitana quale “ente costituzionalmente necessario che comporta la scomparsa della Provincia sullo stesso territorio”.  Pertanto, nell’ambito della revisione delle disposizioni del T.U. 267/00, è indispensabile disciplinare, da un lato, il potere di iniziativa in capo alla Provincia e, dall’altro, la necessaria partecipazione al procedimento dei Comuni e della Regione, rinviando ogni altra disciplina di dettaglio alla legge speciale istitutiva della Città metropolitana. La soluzione sembra quella più coerente con il nuovo titolo V della Costituzione, che pone su uno stesso piano i diversi livelli di governo. Ogni scelta che incida sostanzialmente sull’autonomia e sulla stessa esistenza delle Province dovrebbe perciò avvenire con il consenso delle amministrazioni interessate. Dal punto di vista del contemperamento dei diversi interessi appare equilibrato che sia la legge statale a procedere all’istituzione delle Città metropolitane, in analogia a quanto previsto dall’art. 133 della Costituzione, anche in connessione con il ruolo dello Stato nel processo di necessaria istituzione delle Province e dei nuovi enti di governo.

In ultimo, occorre aggiungere che l’intervento di adeguamento delle disposizioni oggi contenute nel TU 267/00 sulle Città metropolitane non deve essere necessariamente esaustivo di tutte le problematiche aperte. Molte di esse, infatti, possono essere meglio risolte nell’ambito delle leggi statali speciali che disciplinano la concreta istituzione delle  Città metropolitane.


Città metropolitana e Roma capitale

Il rinvio alla disciplina della legge speciale istitutiva della Città metropolitana è, infine, coerente anche con il modello scelto per l’istituzione di Roma come città capitale, nel quale le problematiche della “città metropolitana” potrebbero facilmente essere considerate insieme a quelle della “città capitale”, vista la loro stretta interdipendenza.

Una sollecita attuazione dell’art. 114, comma 3, della Costituzione, attraverso la legge speciale su Roma capitale, in questo modo, potrebbe rappresentare un valido esempio anche per l’istituzione delle altre Città metropolitane.

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