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Forti critiche dall’Upi

Lo schema di decreto sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo dell’istruzione limita le competenze delle istituzioni scolastiche autonome, non disciplina in maniera puntuale, come dovrebbe, l’integrazione e il raccordo tra i servizi educativi della prima infanzia e il ciclo primario, e, dal punto di vista finanziario, è incompleto, considerato che il Piano programmatico di interventi finanziari è ancora in fase di predisposizione.

Questo ha voluto sottolineare Gianni Oliva, coordinatore degli Assessori all’istruzione dell’Unione delle Province d’Italia, intervenendo oggi a nome dell’Upi all’audizione alla Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo per la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione.

 “In Conferenza Unificata – ha ricordato l’Assessore Oliva – abbiamo presentato emendamenti , che sono stati approvati, la cui applicazione comporterà un aumento consistente del corpo docenti per il tempo mensa.

Chi pagherà queste spese ulteriori? Certamente non gli enti locali, che dalla finanziaria hanno già avuto tagli disastrosi.

Tra l’altro – sottolinea Oliva –  di questi emendamenti nel testo in discussione alla Commissione non c’è traccia. C’è poi da dire che il testo del decreto, estremamente dettagliato, non rispetta i dettami dalla riforma costituzionale, che assegna allo Stato, in materia di istruzione, la legislazione esclusiva delle sole norme generali.”

Nel link il documento con le osservazioni ,consegnato dall’Upi alla Commissione.

Conferenza Nazionale degli Osservatori Provinciali Rifiuti

E’ possibile consultare gli interventi dei relatori alla IV Conferenza Nazionale cliccando su questo link, o scaricare il documento dall’allegato che segue.  

Documenti allegati:

Conferenza Unificata 6 novembre 2003

Ordine del giorno

Conferenza Unificata del 6 novembre 2003

Roma, Sala Verde di Palazzo Chigi



1) Disegni di legge recanti: ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ’ legge finanziaria 2004” (A.S. 2512) e “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006” (A.S. 2513), nonché relazione previsionale e programmatica per l’anno 2004. (ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell’articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificato dall’articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Parere negativo di Regioni e Autonomie locali

Cfr. documento UPI

2) Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007. (ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificato dall’articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Parere negativo di Regioni e Autonomie locali

3) Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (A.S. 2518). (ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a) e dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Parere negativo di Regioni e Autonomie locali

Cfr. documento UPI

Per ulteriori informazioni confrontare il verbale della seduta sul sito della Conferenza unificata

Conferenza Unificata del 26 novembre 2003

Ordine del giorno
Conferenza Unificata del 26 novembre 2003
Roma Sala Verde di Palazzo Chigi


 

1) Approvazione dei verbali delle sedute del 23 settembre e del 2 ottobre 2003.

2) Informativa del Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alla legge finanziaria 2004.

Dopo una serie di incontri tecnici si doveva verificare la disponibilità del Governo a recepite alcune delle proposte di regioni ed enti locali avanzate in sede politica e in sede tecnica.

Cfr. documento UPI e
rassegna stampa

3) Schema di decreto legislativo su proposta de Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, recante disposizioni in materia di attività cinematografiche, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).

Il Parere dell’ANCI e dell’UPI e favorevole a condizione che siano accolti gli emendamenti

Esito favorevole – emendamenti accolti

4) Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell’ente pubblico “Centro sperimentale di cinematografia” nella fondazione “Scuola nazionale di cinema”. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Parere favorevole dell’UPI  a condizione che siano accolti gli emendamenti

Esito favorevole – emendamenti accolti

5) Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernente “Trasformazione in fondazione dell’ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico, a norma dell’articolo 11, comma 1, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59”. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi dell’articolo10, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Parere favore dell’ANCI e dell’UPI a condizione che siano accolti gli emendamenti.

Esito favorevole – emendamenti accolti

6) Schema di decreto legislativo recante “Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali”, predisposto ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Esito favorevole

7) Schema di disegno di legge recante legge quadro sulla qualità architettonica. (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

8) Schema di regolamento su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

9) Schema di regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

10) Schema di regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la razionalizzazione e l’interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

11) Schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2000, n. 53. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA).
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 28 marzo 2000, n. 53.

Rinvio

12) Schema di regolamento su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la disciplina del collocamento fuori ruolo per il temporaneo servizio all’estero dei dipendenti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. (FUNZIONE PUBBLICA).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

13) Schema di regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica recante proroga del termine previsto dall’articolo 6, comma 3, del dPR 21 settembre 2001, n. 422, concernente il regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi. (FUNZIONE PUBBLICA).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

14) Documento concernente l’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione: obiettivi, azioni e modalità di attuazione. (INNOVAZIONE E TECNOLOGIE).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Parere favorevole, con raccomandazione sulla necessità di stabilire nel Tavolo congiunto delle linee guida per lo stanziamento delle risorse sulle infrastrutture

Esito favorevole (cfr. il documento)

15) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina per l’attribuzione del fondo per la riqualificazione urbana dei comuni, ai sensi dell’art. 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (INTERNO).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Parere favorevole ed esito favorevole

16) Schema di regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

17) Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento per i lavori del genio militare ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

18) Schema di decreto del Ministro delle attività produttive concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE).
Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135.
Parere favorevole

19) Schema di decreto del Ministro delle attività produttive, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della quota del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n.135. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE).
Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n.135.

Parere favorevole ed esito favorevole

20) Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, di riparto, per gli anni 2002 e 2003, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e di determinazione dei permessi e delle relative indennità, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI-PARI OPPORTUNITA’).
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

Parere favorevole ed esito favorevole

21) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI).
Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

22) Schema di decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco nazionale dell’Alta Murgia, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO).
Parere ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Parere favorevole ed esito favorevole

23) Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, di due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali quali componenti il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. (DESIGNAZIONE).
Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

24) Designazioni concernenti i componenti del Comitato Paritetico Stato’Regioni’Enti locali in materia di Protezione civile, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2002. (DESIGNAZIONE).
Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

25) Designazione di un rappresentante in seno al Comitato interministeriale per il libro, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002. (DESIGNAZIONE).
Acquisizione delle designazioni ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rinvio

26) Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 recante: “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”.
Richiesta delle Regioni.

Le Regioni e le Autonomie locali chiedono il ritiro del provvedimento. Il Governo assicura che il testo del tecreto legge sarà modificato.

Per ulteriori informazioni cfr. il verbale della seduta sul sito della Conferenza unificata

II fase dell’e-government nelle Regioni e negli Enti locali

L’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione
obiettivi, azioni e modalità di attuazione


 

INDICE SINTETICO

Premessa

Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e spc

Diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese

L’inclusione dei piccoli comuni nell’attuazione dell’ e-government

L’avviamento di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy)

La promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese

Risorse destinate alla linea di azione

Documenti allegati:

L’INTESA TRA I PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME ED I PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE ISTITUZIONI LOCALI

L’ ACCORDO TRA REGIONI ED ENTI LOCALI

Presentazione

Va segnalato il quadro dei contenuti e delle metodologie su cui si è operato attraverso la redazione di una intesa istituzionale e di un emendamento unitario all’art. 10 del DDL La Loggia (AC n. 3590) che riassumiamo nei suoi termini essenziali

Si tratta di due testi di accordo tra le Regioni a Statuto speciale e Province Autonome e le Associazioni degli Enti locali sulle più ampie forme di autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in base all’art. 10, l. c. n. 3/2001.

E’ indiscutibile il fatto che queste due convergenze rappresentano, in termini di metodo e di contenuto, due testimonianze e due contributi di alto valore e significato per quanto riguarda la concezione e la pratica di costruzione di un ordinamento federalista italiano fondato sui principi di autonomia, responsabilità e sussidiarietà.

Allo stesso tempo il pieno e rigoroso rispetto dell’autonomia di ogni Regione e degli Enti locali, nella loro condizione di specialità riconosciuta dalla Costituzione, può favorire, grazie anche a questa intesa, la crescita dei livelli di confronto e di concertazione tra gli Enti territoriali e lo sviluppo di forme di cooperazione interregionale anche sulla base dello scambio di best practicies.

Nel caso dell’Intesa istituzionale, il documento si colloca nella logica dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 281/1997, il quale prevede accordi tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e di svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

Il modello di riferimento è l’accordo raggiunto nella Conferenza unificata del 20 giugno 2002, riguardante l’Intesa Istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali, dove sono stati indicati i principi informatori comuni dell’azione dei soggetti istituzionali per il processo di armonizzazione dell’ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, che discende dal mutato assetto delle Autonomie territoriali disciplinato dalla legge c. n. 3/2001.

Presupposto dell’accordo è il riconoscimento della necessità di garantire la piena e coerente attuazione della legge costituzionale n. 3/2001 che prevede, all’art. 10, forme più ampie di autonomia da riconoscere, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, alle Regioni e Province Autonome stesse, nonché ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, quali soggetti istituzionali che, assieme allo Stato, “costituiscono” la Repubblica e partecipano all’unità e alla indivisibilità della medesima.

Nel caso dell’emendamento unitario all’art. 10 del DDL La Loggia, l’accordo scaturisce dalla considerazione del fatto che, dopo la legge costituzionale n. 3/2001, nessun ente territoriale – anche in conseguenza dell’abrogazione degli artt.125, 128 e 130 Cost.- ha istituzionalmente una posizione di gerarchia sovraordinata.

L’emendamento sopra richiamato chiarisce la corretta attuazione del nuovo quadro costituzionale nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano con specifico riguardo alla estensione delle forme più ampie di autonomia, sia per le medesime Regioni e Province autonome, che per le Autonomie locali, nel rispetto delle prerogative costituzionali di ogni ente.

 

ACCORDO tra Regioni a Statuto speciale e Province Autonome e Associazioni degli Enti locali sulle più ampie forme di autonomia dei Comuni, delle Province e della Città metropolitane ex art. 10, l. c. n. 3/2001

Considerato l’accordo raggiunto nella Conferenza unificata del 20 giugno 2002, contenente l’Intesa Istituzionale tra Stato Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, c. 2, lettera c), del decreto legislativo 281/97, sui principi informatori comuni dell’azione dei soggetti istituzionali per il processo di armonizzazione dell’ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, che discende dal mutato assetto delle Autonomie territoriali disciplinato dalla legge c. n. 3/2001;

Considerata la necessità di garantire la piena e coerente attuazione della legge costituzionale n. 3/2001 che prevede, all’art. 10, forme più ampie di autonomia da riconoscere alle Regioni e Province Autonome e ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, quali soggetti istituzionali che, assieme allo Stato, “costituiscono” la Repubblica e partecipano all’unità e alla indivisibilità della medesima;

Considerato che, in attesa delle modifiche degli Statuti speciali, va assicurata l’armonia con l’art. 5 Cost., che riconosce e promuove le autonomie locali, la sintonia con gli statuti speciali vigenti, nonché l’eventuale adeguamento delle norme di attuazione, in ordine a ruolo, garanzie, funzioni, finanza degli Enti locali;

Riconosciuta la necessità di definire un quadro di iniziative specifiche delle Regioni e delle Province Autonome a Statuto speciale, con gli Enti locali, rappresentati dalle rispettive Associazioni, nella salvaguardia delle rispettive prerogative e realizzando tra loro una coordinata e concertata cooperazione, volte ad estendere in quelle Regioni e Province Autonome, qualora non già avvenuto, condizioni e forme effettive di autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e funzionale, finanziaria e fiscale degli Enti locali, non meno ampie di quelle degli Enti locali nelle altre Regioni a statuto ordinario e comunque corrispondenti e simmetriche con la specialità delle prerogative regionali;

Evidenziato che i principi costituzionali della equiordinazione, della sussidiarietà e della leale collaborazione richiedono, anche nello spirito della Intesa Interistituzionale sottoscritta il 20 giugno 2002 dal Presidente del Consiglio e dai rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e delle Autonomie locali, il concorso attivo e paritario di tutti i livelli istituzionali alla individuazione dei contenuti principali e dei tempi di completa estensione ed attuazione, anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome, se non ancora avvenuto, delle più ampie forme costituzionali di autonomia riconosciute agli Enti locali;

Convenendo che, inoltre, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome, debbono trovare applicazione congiunta e coerente i principi costituzionali di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, anche tramite forme di aggregazione associativa quali, ad esempio, per i piccoli Comuni, le Comunità montane e le Unioni di Comuni;

Riconosciuta la necessità di individuare conseguenti principi informatori comuni di azione dei soggetti istituzionali preordinati agli obiettivi e alle esigenze sopra indicate, pur nel rispetto e nella salvaguardia e valorizzazione dell’originalità delle scelte già adottate o da adottarsi, in relazione alla peculiarità dei rispettivi ordinamenti; tra le Regioni e le Province Autonome, i Comuni, le Province e le Comunità montane, rappresentate dalle rispettive Associazioni

SI CONVIENE IL SEGUENTE ACCORDO:

1. E’ istituito un tavolo permanente tra le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome e le Associazioni delle Autonomie locali, supportato da esperti, avente il compito di precisare, sulla base degli indirizzi del presente accordo un quadro generale degli orientamenti, delle azioni e degli approfondimenti mirati ad una specifica politica di attuazione costituzionale delle Autonomie locali negli ordinamenti speciali.

2. Il tavolo permanente ha, altresì, compiti di esame congiunto dell’evolversi delle dinamiche politiche, legislative e concertative in tema di autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e Province Autonome, anche per uno scambio di conoscenza sulle migliori esperienze realizzate.

3. La sede di confronto da realizzare a livello nazionale, sarà accompagnata da autonome e analoghe iniziative in sede regionale, da attivare, anche sulla base dell’attuale stato dei rapporti istituzionali specifici nelle diverse realtà regionali.

4. Verranno precisate nelle sedi indicate e nelle altre praticabili, contenuti derivanti dal mutato assetto dell’ordinamento, qualificato dall’avere collocato gli Enti territoriali a fianco dello Stato, quali elementi costitutivi della Repubblica, di maniera che ne deriva un quadro nel quale Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato rivestono pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze; riconoscendo la Costituzione a Comuni, Province e Città metropolitane la natura di Enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 114 della Carta.

5. Tra le questioni che formeranno oggetto di tale estesa iniziativa collaborativa, sono individuate, negli ordinamenti speciali, quelle concernenti:

a. L’equiordinamento.

b. L’interpretazione corretta dell’articolo 10 della legge c.n. 3/2001 che prevede “forme più ampie di autonomia” che comportano, in via logica e sistemica, una estensione e un rafforzamento delle prerogative e dei poteri nei confronti dello Stato da riservare alle Autonomie regionali e provinciali “speciali”.

c. La portata del nuovo quadro costituzionale concernente gli ambiti di autonomia degli enti locali, tenendo conto che le garanzie di autonomia per detti enti, rispetto a quelli in precedenza contenuti negli abrogati articoli 128 e 130 Cost., sono ora assicurati con maggior forza dall’art. 114 Cost., che ne sancisce l’ampiezza con il solo limite dei principi fissati dalla Costituzione. In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:

 l’autonomia statutaria,

– l’autonomia normativa, nell’ambito delle competenze assegnate dalla Costituzione agli Enti locali (art.117, 6° comma),

– la centralità della funzione amministrativa assegnata ai Comuni ed agli altri Enti locali ai sensi dell’art.118 Cost., con il superamento del parallelismo tra potestà legislative e potestà amministrative regionali,

– le forme associative intercomunali (tra le quali, ad esempio, Comunità montane, Unioni di Comuni, Convenzioni), quale espressione diretta – della sussidiarietà strettamente congiunta con l’adeguatezza (e la differenziazione) – dell’autonomia dei piccoli Comuni;

– la estensione della applicazione dell’articolo 119 della Costituzione in ordine alla autonomia fiscale, tributaria e finanziaria degli Enti locali anche nelle Regioni a statuto speciale;

– il superamento del sistema dei controlli preventivi esterni sugli atti degli Enti locali, con una impostazione ora essenzialmente fondata su forme di autocontrollo.

6. Il terreno comune di confronto delle Associazioni degli Enti locali con le rispettive Regioni a Statuto speciale e Province Autonome, si incentrerà, nell’autonomia delle singole sedi di confronto in ambito regionale e nella salvaguardia della peculiarità dei rispettivi ordinamenti, in particolare, su:

a. l’elaborazione concertata di proposte di leggi “statutarie” regionali, previste dalla legge c. n. 2 del 2001, con specifico riguardo alle forme di partecipazione delle Autonomie locali nell’ambito della nuova forma di governo regionale o provinciale,

b. la corretta applicazione delle finalità e delle specifiche disposizioni relative alle autonomie speciali previste dalla legge La Loggia (art.10), anche con riferimento alle autonomie locali,

c. l’utilizzazione di tutte le altre sedi di confronto e di decisione sulle questioni sopra indicate al fine di assicurare forme più ampie di autonomia sia delle Regioni ed alle Province autonome, sia degli Enti locali che operano all’interno di quegli ordinamenti speciali; d. l’adeguamento, ove necessario, delle norme di attuazione ai principi costituzionali e statutari nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome, per quanto riguarda le garanzie e le prerogative di autonomia degli Enti locali.

7. Il Convegno di Cagliari costituisce un momento di verifica della convergenza di tipo conoscitivo, politico e progettuale – per la trattazione e per la soluzione dei nodi strategici.

8. Sarà concordato il testo di un emendamento unitario al Ddl La Loggia, volto ad assicurare che le forme più ampie di autonomia, conseguenti alla l.c. 3/01, riguardano non solo le Regioni e le Province Autonome, ma anche gli Enti locali (intesa specifica)  

INTESA SPECIFICA

Art. 10 ddl La Loggia – EMENDAMENTO

AGGIUNGERE un nuovo quarto comma:

“4. Le forme di autonomia più ampie riconosciute a Comuni, Province e Città metropolitane dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 si applicano, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge costituzionale, anche agli enti locali ricompresi nell’ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che vi danno attuazione, per quanto di loro competenza ed in base ai rispettivi Statuti, in sintonia con i principi sanciti dall’ articolo 5 e dal Titolo V della Costituzione e del principio di leale collaborazione.” 

Cagliari, 20 Marzo 2003

I PRESIDENTI I PRESIDENTI delle Regioni a Statuto speciale delle Associazioni degli Enti locali e delle Province Autonome

NOTA TECNICA SUL POTERE NORMATIVO DEGLI ENTI LOCALI

NOTA TECNICA RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELL’ART. 4 DELLA LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N.3”. (03.07.2003)

L’art. 4 della legge cd. La Loggia stabilisce:

che gli statuti devono essere in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell’organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di attuazione dell’art.117, II comma, lettera p), della Costituzione (art.4, 2 comma);

che gli statuti disciplinano i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare (art.4, 2 comma);

che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti (art.4, 3 comma);

che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative degli enti locali è riservata alla potestà regolamentare dell’ente, nell’ambito della legislazione statale e regionale, secondo le rispettive competenze, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità (art.4, 4 comma);

che fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto indicato dall’articolo (art.4, 6 comma).

Queste disposizioni, a parere dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, confermano la nuova collocazione costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, quali elementi costitutivi della Repubblica, e l’immediata operatività delle disposizioni costituzionali in materia di autonomia normativa per il complesso degli enti locali.

Per quanto riguarda gli statuti, l’art. 4, secondo comma, chiarisce che, oltre che essere in armonia con la Costituzione e i principi dell’organizzazione pubblica (ricavabili dall’art. 97 della Costituzione e dalle leggi statali che fissano i principi dell’azione amministrativa), essi devono rispettare le leggi statali che disciplinano le materie di cui all’art. 117, II comma, lettera p) della Costituzione: sistema elettorale, organi di governo,  funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Ne consegue che già ora i Comuni e le Province possono adeguare i propri statuti a quanto disposto dall’art. 4, 2 comma, in armonia alla Costituzione e ai principi dell’organizzazione pubblica e nel rispetto delle disposizioni del TUEL che riguardano specificamente gli organi di governo e della legislazione statale in materia elettorale.

Per quanto riguarda quanto stabilito dall’art. 4, 6 comma, in ordine al dovere per gli enti locali di adottare regolamenti nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le Associazioni ritengono che il potere regolamentare possa essere immediatamente esercitato, anche senza preventivo adeguamento degli statuti a quanto previsto dall’art. 4, 2 comma, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dagli statuti locali vigenti. A maggior ragione e con maggior ampiezza il potere regolamentare potrà essere esercitato ove i Comuni e le Province procedano all’adeguamento degli statuti.

Stabilito dunque che il potere regolamentare di cui all’art.4, 6 comma, è fin da ora pienamente esercitabile nei limiti anzidetti, va precisato inoltre che l’adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all’art. 4, 3 comma, non incontra ostacoli trattandosi di regolamenti relativi all’organizzazione degli enti e non relativi all’esercizio delle funzioni amministrative.

Ne consegue dunque che tali regolamenti potranno e dovranno essere adottati dall’ente territoriale secondo la tempistica e con contenuto che ciascun ente deciderà, fermo restando il rigoroso rispetto della Costituzione, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica, delle norme statutarie in vigore in ciascun ente e delle norme del TUEL concernenti le materie indicate nell’art. 117, II comma, lettera p).

Per quanto riguarda invece i regolamenti locali di cui all’art. 4, 4 comma, trattandosi in questo caso di regolamenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative assegnate all’ente, pur restando fermo il pieno potere di procedere alla loro adozione, si può agevolmente affermare che essi dovranno rispettare  comunque i requisiti minimi di uniformità che le leggi statali e regionali di settore già pongono o porranno in futuro.

Sicchè l’art.4, 6 comma si applica anche per questi ultimi regolamenti, fermo restando il rispetto del limite suindicato consistente nei requisiti minimi di uniformità previsti dalla legislazione statale  e regionale, secondo la rispettiva competenza.
Infine, solo per completezza, va ricordato che quanto esposto vale, in quanto applicabile, anche per le Unioni di Comuni e le Comunità montane, in base a quanto disposto dall’art. 4, 5 comma.

NOTA SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE LA LOGGIA

Nota riguardante il punto 3) dell’ordine del giorno
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali avente ad oggetto
“Attuazione delle disposizioni di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”.


Roma, 24 Luglio 2003

I. In via preliminare l’ANCI e l’UPI intendono ribadire che l’attuazione della legge La Loggia deve avvenire con la compartecipazione attiva e costante delle Autonomie locali, in conformità con il principio fondamentale di collaborazione delle Regioni e delle Autonomie locali nell’adozione delle scelte legislative che attengono all’attuazione del Titolo V della Costituzione.

Non va dimenticato infatti che l’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, prevedendo l’allargamento della Commissione bicamerale per le questioni regionali ai rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ha inteso sostanzialmente elevare a principio costituzionale di organizzazione del nostro  sistema costituzionale quello della leale collaborazione e della cooperazione fra i diversi soggetti del nuovo ordinamento costituzionale policentrico.

Peraltro, l’art. 11 della l. n. 3 del 2001, pur configurandosi come una norma solo transitoria, non fa altro che esplicitare un principio di primaria importanza, essenziale per il buon funzionamento di un moderno sistema a carattere federale o comunque di policentrismo spinto. Infatti, laddove, come nel caso italiano e in tutti i sistemi europei moderni, il policentrismo non segua un sistema di rigida separazione delle competenze (come avvenne, almeno in una prima fase, nel federalismo americano) ma assuma le caratteristiche dell’integrazione fra le sfere di competenza e i diversi ambiti di poteri e funzioni, il buon funzionamento del sistema e la tenuta dell’ordinamento complessivo non può prescindere dall’applicazione piena  del principio di cooperazione e di collaborazione tra i livelli di governo.

Appare dunque evidente che, anche in assenza di formale e puntuale attuazione dell’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, vi è un dovere di correttezza costituzionale nel costruire, ogniqualvolta sia possibile, percorsi collaborativi fra Stato, Regioni e sistema delle Autonomie.

Questo dovere è tanto più forte laddove si intenda operare nelle materie degli art. 117 e del 119 Cost., giacché proprio queste sono le materie che più direttamente attengono alle interazioni fra le competenze legislative e regolamentari dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali e ai rapporti di ordine finanziario fra questi enti che devono costituire l’ossatura della nuova finanza pubblica. E non vi è dubbio che le deleghe contenute nella legge La Loggia, e per quanto qui interessa, quelle dell’art. 2 di tale legge, rientrino a pieno proprio nell’ambito di quanto previsto dall’art. 117 Cost.

II. Quanto esposto costituisce il fondamento giuridico della posizione ANCI e UPI.
L’applicazione del principio costituzionale evidenziato impone che la legislazione statale nelle materie dell’art.117 e dell’art. 119 debba essere elaborata seguendo adeguate forme di collaborazione e compartecipazione fra il decisore nazionale e le Regioni e gli Enti territoriali.

A tale fine, almeno per il Governo, uno strumento essenziale è certamente la valorizzazione delle Conferenze come sedi nelle quali istituzionalmente le Regioni e le Autonomie locali possono e devono esprimere il loro parere.

E’ utile, e spesso indispensabile, prevedere sedi e forme di cooperazione anche nella fase preparatoria lo stesso schema normativo da adottare. Il ricorso a Commissioni paritarie fra Stato e enti territoriali, o il ricorso a tavoli tecnici a composizione paritaria di volta in volta istituiti per l’esame di specifiche questioni, si sono dimostrati negli anni strumenti per anticipare e  consolidare forme di collaborazione che poi le Conferenze di volta in volta competenti hanno siglato e sanzionato a livello politico-istituzionale.

III. L’ANCI e l’UPI pertanto auspicano l’attivazione di una procedura finalizzata ad anticipare alla fase preparatoria la ricerca del massimo consenso possibile fra tutti i soggetti istituzionali interessati all’esercizio della delega  contemplata nell’art.2 della legge.

Il previsto e necessario passaggio in Conferenza Unificata per l’esame degli schemi di decreti ai fini dell’acquisizione del parere non è di per sè sufficiente ad assicurare quel lavoro di reciproco e fattivo scambio di idee e punti di vista che soltanto in fase di preparazione degli schemi medesimi può dare il suo massimo risultato.

IV. Venendo all’esame dei punti più significativi relativi al merito dell’esercizio della delega prevista nell’art. 2,  si osserva quanto segue:

pare importante che la parte relativa all’istituzione delle Città metropolitane di cui all’art. 2, comma 4, lettere h), i) ed l) sia affrontata secondo un disegno strategico unitario e coerente, eventualmente anche attraverso la predisposizione di un apposito tavolo tecnico e comunque attraverso la definizione di uno specifico iter di attuazione di questa parte della delega;

sembra essenziale affermare la necessità di una netta differenziazione concettuale in sede di applicazione del criterio contenuto nell’art. 2, comma 4, lettera m) per quanto attiene ai controlli. Tale distinzione concettuale consiste nel considerare come punto fermo che lo Stato può, nel rispetto delle norme costituzionali, disciplinare liberamente forme e modalità di controllo sugli organi degli enti locali, sulla vigilanza sui servizi statali attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo e sulla vigilanza in ordine ai procedimenti preordinati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, talché per questa parte il dettato dell’art. 2, comma 4, lettera m) suona  come eventuale riconferma della normativa vigente. Non spetta allo Stato invece definire le modalità di controllo sull’esercizio delle funzioni degli enti territoriali. Di conseguenza, il richiamo alle disposizioni volte ad assicurare la conformità dell’attività amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti non può che riguardare le norme statali in materie di giustizia penale, civile e amministrativa, giusta quanto previsto dall’art. 117, comma 2, della Costituzione. Ogni altro controllo finalizzato a garantire la conformità dell’esercizio delle competenze degli enti territoriali alle leggi e ai regolamenti rientra nella competenza delle fonti normative locali.
Ciò non esclude che la figura del segretario comunale e provinciale, fatta salva dall’art. 2, comma 4, lettera m) per quanto attiene alle competenze esercitate in nome dello Stato, ma non per quelle esercitate dagli enti territoriali sulla base delle funzioni loro attribuite, possa egualmente trovare pieno apprezzamento e valorizzazione nell’ambito delle scelte normative, statutarie e regolamentari che ogni ente può e deve compiere.
Del resto questa impostazione è confermata anche dal dettato dell’art. 2 comma 4, lettera e), che, pur facendo riferimento alla tutela dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, riserva alla autonomia statutaria forme di controllo e verifica che sono inevitabilmente destinate a formare sistema con le eventuali forme di controllo di legittimità diverse dal controllo giurisdizionale che l’ente, e l’ente soltanto, può autonomamente prevedere;

pare importante sottolineare la necessità di applicare nel modo più ampio il criterio dell’art. 2, comma 4, lettera c) anche in connessione con quanto previsto dalla successiva lettera d) ed n).
L’applicazione coordinata e corretta di questi di criteri può consentire di dare un’attuazione moderna ed efficiente della allocazione delle funzioni fondamentali, consentendo di trasferire agli enti territoriali anche competenze oggi esercitate dalle Regioni, di valorizzare le forme associative come modo ordinario di esercizio di una parte di tali funzioni e di legare l’individuazione e la ripartizione delle funzioni fondamentali a moderni strumenti di governance, in grado di dare al sistema complessivo una elasticità maggiore di quella che una lettura restrittiva del dato costituzionale potrebbe condurre;

per quanto riguarda l’individuazione delle funzioni fondamentali, va detto che devono essere definite avendo riguardo alle funzioni essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e con riferimento ai bisogni primari delle comunità di riferimento. Inoltre, l’individuazione di tali funzioni deve avvenire in modo da prevedere per ciascun livello di governo, ed anche al fine della coesione e della tenuta dell’ordinamento della Repubblica, la titolarità delle funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente e del soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche le funzioni storicamente svolte.
Questa complessa formula normativa, che va letta alla luce anche di quanto previsto dall’art. 118 Cost., che parla di funzioni amministrative proprie che sono nella titolarità di Comuni, Province e Città metropolitane indipendentemente da quelle conferite dalle leggi statali e regionali, deve essere interpretata e applicata, a giudizio dell’ANCI e dell’UPI, sulla base dei seguenti punti fermi:

1)  Le funzioni proprie degli enti territoriali sono quelle esercitate al momento dell’entrata in vigore della normativa costituzionale, e il significato della norma dell’art. 118 Cost. è quello di confermare a priori, e senza bisogno di una nuova legge di individuazione, la loro titolarità in capo agli enti territoriali, anche dopo l’intervenuta modifica costituzionale.

2) Le funzioni fondamentali sono positivamente individuate come tali dalle leggi statali, e tale individuazione ha la conseguenza di assegnarle agli enti presso i quali sono allocati senza possibilità per le leggi regionali o per altre successive leggi statali di allocare le relative funzioni amministrative in capo ad enti diversi da quelli individuati come titolari di tali funzioni dalle leggi statali attuative della lettera p).

3) Le funzioni fondamentali possono anche coincidere in parte con le funzioni proprie. La loro individuazione da parte della legge statale come fondamentali, ancorché esse dal punto di vista amministrativo sulla base della legislazione esistente siano già ricomprese nell’ambito delle funzioni proprie, si giustifica proprio al fine di renderne stabile anche per il futuro la loro titolarità in capo all’ente territoriale.

4) Il vincolo di individuare tali funzioni fondamentali riconoscendone il particolare ruolo rispetto al funzionamento dell’ente o al soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento potrà ragionevolmente portare sia a qualificare come fondamentali funzioni già oggi esercitate in quanto proprie, sia a ricomprendere in questa categoria funzioni oggi non esercitate dagli enti territoriali o esercitate da livelli di governo diversi da quelli ai quali si vogliono ora assegnare.

5) Resta fermo che mentre le funzioni proprie, così come quelle storicamente già esercitate dagli enti, sono in via generale, e quasi per definizione, individuate sulla base delle esplicite e puntali funzioni amministrative assegnate a Comuni o Province dalle leggi statali e regionali in vigore, le funzioni fondamentali devono essere ora individuate non già attraverso una puntuale opera di individuazione di singole funzioni amministrative da allocare, ma definendo macro-aree o macro-settori nell’ambito dei quali si riconosce la funzione fondamentale esercitata dall’amministrazione locale, con la conseguenza di vincolare le successive leggi statali o regionali che intervengano in tali macro-aree o macro-settori ad assegnare le funzioni amministrative in capo al livello di governo di volta in volta individuato come il titolare della relativa funzione fondamentale, in modo di favorire nel tempo la ricomposizione organica delle funzioni nei diversi livelli di governo locale.

6) Proprio la previsione, contenuta specificamente nella lettera b) del quarto comma dell’art. 2, nella parte in cui richiama la tenuta e la coesione dell’ordinamento della Repubblica e le funzioni storicamente svolte dagli enti territoriali (senza fare esplicito riferimento alle sole loro funzioni proprie), consente infine di ritenere possibile che fra le funzioni fondamentali possano essere ricomprese anche settori o macro-aree nelle quali, già oggi o in futuro, talune competenze e funzioni specifiche possano essere assegnate agli enti territoriali nell’interesse e per conto dei livelli di governo superiori, e specificamente dello Stato medesimo.

V. A giudizio dell’ANCI e dell’UPI, tenendo conto con saggezza e prudenza dei punti fermi delineati, è possibile dare alla delega dell’art. 2 comma 1 della legge La Loggia un’attuazione soddisfacente sia dal punto di vista della legittimità formale che dal punto di vista della corretta funzionalità dell’ordinamento costituzionale.

La complessità dei meccanismi che entrano in gioco e la molteplicità dei criteri che possono essere fatti valere nell’applicare l’impostazione qui proposta, spingono  a richiamare ancora una volta l’attenzione del Governo, e in particolare del Ministro dell’Interno, sull’opportunità di ricercare, già nella fase preliminare della predisposizione degli schemi di decreto, forme di cooperazione con le Associazioni degli enti territoriali.

VI. Per quanto riguarda, infine, la delega contenuta nel secondo comma dell’art. 2 , sia o meno essa una delega distinta da quella contenta nel primo comma, a giudizio dell’ANCI e dell’UPI risulta chiaro quanto segue:

1) Non è possibile procedere all’esercizio della delega contenuta nel comma 2 se non dopo che si sia data piena attuazione e definizione a quanto stabilito dal comma 1.
Infatti, occorre che siano individuate le funzioni fondamentali e, di conseguenza, siano anche definite quali delle funzioni proprie degli enti territoriali e quali delle funzioni da essi storicamente svolte rientrano in quelle fondamentali e nella nuova tecnica normativa per macro-settori e macro-aree. Solo dopo ciò, sarà possibile procedere alla revisione delle disposizioni in vigore in materia di enti locali (e prima di tutto del TUEL) al fine di adeguarle al nuovo testo costituzionale.
In questo senso la delega contenuta nel primo comma dell’art. 2 si pone, anche in virtù del suo diretto collegamento con la norma costituzionale dell’art. 117, comma 2 ,lettera p) come una sorta di normativa interposta fra il nuovo testo costituzionale e la revisione formale, da parte dello Stato, della normativa statale in vigore in materia di enti territoriali.

2) Deve restare fermo che laddove gli enti territoriali sono  dotati di una autonomia normativa nuova rispetto all’ordinamento costituzionale precedente, essi possono comunque esercitarla, anche quando questo conduce all’abrogazione o alla modificazione della normativa statale in vigore. In questo senso affermare che la delega di cui al comma 1 dell’art. 2 si pone come una sorta di norma interposta rispetto all’attuazione della delega di cui al secondo comma dell’art. 2 non incide minimamente sul fatto che sin dall’entrata in vigore della Costituzione la normativa statale in vigore è già diventata normativa “cedevole” in tutti quei casi in cui le nuove fonti di autonomia normativa riconosciuta agli enti territoriali possano già oggi determinare la loro modifica o abrogazione.

3) Va  precisato che anche in sede di attuazione della delega di cui al secondo comma dell’art. 2 le tecniche normative da adottare dovranno tener conto del mutato quadro costituzionale. Occorrerà che l’identificazione delle funzioni degli enti territoriali di competenza della legge statale anche diverse da quelle fondamentali avvenga nel rispetto della nuova posizione di autonomia oggi riconosciuta a questi enti. Posizione di autonomia che impone comunque che le leggi statali, anche con riguardo a funzioni che restano di interesse dello Stato, quando vogliano definire in tutto o in parte ambiti di competenza degli enti territoriali debbano operare in modo da individuare settori o aree di competenza piuttosto che non specifiche e dettagliate funzioni a contenuto vincolato.
Questo punto fermo peraltro non esclude che in casi specifici, e specialmente sulla base di procedure concordate e compartecipate, il legislatore statale possa anche individuare funzioni specifiche e puntuali attribuite agli enti territoriali nell’interesse dello Stato. Resta fermo, però, che in questo ultimo caso la definizione delle modalità di esercizio di tali funzioni e degli eventuali vincoli connessi dovrà essere accompagnata da idonee garanzie per gli enti territoriali, a tutela e nel rispetto della loro nuova posizione di autonomia.

VII. In conclusione l’ANCI e l’UPI:

ritengono che, nello spirito delle riflessioni esposte, sia possibile e realizzabile una fattiva collaborazione fra le Associazioni delle autonomie territoriali e lo Stato.

auspicano che il Governo e il Ministro dell’Interno vogliano accogliere questo contributo come espressione di una concreta e ampia disponibilità alla collaborazione interistituzionale, nello stesso positivo e fattivo spirito che ha presieduto la stesura  della stessa legge n. 131 del 2003 che sta alla base delle riflessioni qui svolte;

si augurano che sia possibile dare attuazione con la massima tempestività all’art. 2, nell’interesse generale dell’ordinamento nonché del ruolo e delle responsabilità proprie di tutti i soggetti che lo costituiscono.

Documento UPI SU “LE CITTA’ METROPOLITANE”

LE CITTA’ METROPOLITANE

La nuova disciplina in attuazione della legge 131/03

Roma, 14 ottobre 2003

 
Il nuovo titolo V della Costituzione.

Il nuovo quadro costituzionale inaugurato dalla l. cost. n. 3/2001, modifica profondamente i principi che reggono il governo locale nel nostro Paese nei suoi rapporti con le Regioni e con lo Stato e nella sua capacità complessiva di amministrazione e di governo nei confronti della collettività. Invero il nuovo testo porta alle estreme conseguenze la caratterizzazione fortemente pluralista e autonomista già propria dei principi costituzionali (art. 5) ed introduce delle innovazioni importanti nell’ambito del governo locale.

Certamente ha un forte rilevo nel disegno complessivo del sistema, l’affermazione che la Repubblica sia “costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” con pari dignità politico costituzionale di tutti questi enti. Ma ha ancora più peso l’affermazione che tutti gli enti del governo territoriale, dalla Regione alla Provincia, alla Città metropolitana, al Comune “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondi i principi fissati dalla Costituzione” (art. 114). Insomma, la pari dignità politico costituzionale si traduce qui in una parità di regime giuridico di tutti gli enti del governo territoriale, tutti definiti nel loro contesto ordinamentale, tanto sul versante organizzativo che su quello funzionale, dai principi della Costituzione.

Per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regione assume un forte peso in termini di capacità autonoma di governo l’attribuzione di una potestà regolamentare assai ampia, che alla luce di quanto previsto dall’art. 4 della legge 131/03, diviene una riserva di capacità normativa, in ordine “alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” (art. 117, 6° co.).

Sul versante dell’amministrazione attiva, le nuove disposizioni costituzionali rafforzano complessivamente il governo locale nella struttura complessiva del governo del paese, in quanto in via di principio riservano le funzioni amministrative agli enti locali, sia quelle proprie, sia quelle conferite con leggi statali o regionali. In verità, l’art. 118 privilegia, come è noto, la dislocazione delle funzioni a livello di Comuni salva l’esigenza di assicurane l’esercizio unitario a livello superiore. Tuttavia, l’assetto concreto dell’amministrazione dipende dall’integrazione del principio di sussidiarietà in senso stretto (che privilegia il livello di governo comunale) con i principi di differenziazione e di adeguatezza, nonché con il principio della titolarità di funzioni proprie che garantisce ad ogni ente di governo territoriale un proprio e tipico ambito funzionale, identificativo del suo stesso essere. In tale prospettiva, alla luce del recente processo di decentramento amministrativo e delle nuove disposizioni costituzionali, per le sue dimensioni organizzative, la Provincia risulta l’ente di governo che può mediamente rispondere meglio alle esigenze di governo di area vasta.

Le “Città metropolitane si collocano proprio nell’ambito del contemperamento dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza relativamente al complessi problemi di governo delle aree metropolitane. In tali aree vaste, le Città metropolitane sostituiscono le Province esistenti e realizzano una struttura di governo differenziata in grado di affrontare in modo adeguato i problemi di integrazione e riequilibrio territoriale, di risorse, di rapporto con i soggetti pubblici e privati, tipici del governo metropolitano.

La Città metropolitana, fino ad ora disciplinata solo a livello di legge ordinaria, diviene una nuova forma di governo territoriale locale riconosciuta a livello costituzionale. Essa si aggiunge e viene equiparata a tutti gli effetti alle tradizionali forme di ente locale. Non vi sono articoli che riguardano specificamente le Città metropolitane, ma queste vengono tout court considerate congiuntamente insieme ai Comuni e alle Province. Non appare più la preoccupazione di garantire – con disposizioni ad hoc – l’istituzione delle Città metropolitane, disciplinandone i rapporti con gli enti preesistenti, ma piuttosto una volontà di conferire pari dignità, a tutti i livelli e senza bisogno di particolari norme maieutiche, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

 

Il Testo Unico degli Enti Locali.

La disciplina delle città e delle aree metropolitane era stata già radicalmente innovata nel 2000 dal Capo III del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000) che aveva sostituito interamente il Capo VI della legge n. 142/90.

In particolare l’articolo 22 disciplina l’individuazione e delimitazione delle aree. Restano invariate le aree metropolitane individuate (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli), ma ritorna il meccanismo di obbligatorietà per le regioni, le quali, se gli enti locali interessati fanno conforme proposta, sono tenute a delimitare l’area metropolitana entro 180 giorni (termine da intendersi ordinatorio). In caso contrario il Governo, sentita la Conferenza Unificata, invita la Regione a provvedere entro un termine stabilito, scaduto il quale provvede in via sostitutiva.

Nelle aree metropolitane caratterizzate cioè dalla presenza di Comuni di grandissime dimensioni e di altri Comuni “i cui insediamenti hanno con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale nonché alle relazioni culturali e alle altre caratteristiche territoriali” (art. 22 t.u.), la Provincia dovrebbe trasformarsi in Città metropolitana: in un ente assai più ricco di funzioni, che assomma in sé tutte le funzioni della provincia e molte di quelle comunali, e si articola non più in Comuni ma in amministrazioni municipali decentrate nell’ambito dell’area metropolitana.

L’articolo 23 del testo unico prevede estrema libertà di organizzazione per le nuove Città metropolitane, svincolandone la costituzione da atti regionali: infatti spetta all’iniziativa del sindaco del Comune capoluogo e del Presidente della provincia, oltre agli enti locali interessati, la convocazione di una assemblea, la quale, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, dove è indicato il territorio, l’organizzazione, l’articolazione interna e le funzioni.

Se tale proposta viene accettata, spetta ad ogni comune sottoporla a referendum nel proprio territorio entro 180 giorni. Se il referendum ottiene esito positivo, la proposta viene presentata dalla Regione (entro 3 mesi) al parlamento per l’approvazione con legge.
La Città metropolitana acquisisce le funzioni della provincia; nel caso in cui il territorio della città metropolitana non coincide con il territorio di una Provincia, si può procedere o all’istituzione di una nuova Provincia o alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali.

Il processo concepito dalla legge per la costruzione della Città metropolitana, tutto concertato tra gli enti territoriali coinvolti, la Provincia, il Comune capoluogo, gli altri Comuni, vede una fase intermedia nella quale, in attesa della costituzione della Città metropolitana quale nuovo ente di governo, gli enti dell’area esercitano in modo coordinato tra loro e mediante forme associative, una serie di funzioni, dalla pianificazione territoriale alla difesa del suolo alla tutela dell’ambiente, alle attività culturali, etc. (art. 24 t.u.) che afferiscono tanto alla competenza provinciale che a quella comunale.

Non può essere trascurato, tuttavia, il fatto che questo processo non sia ancora decollato e che, oggi, le nuove disposizioni del titolo V, parte II, della Costituzione impongono di riconsiderare complessivamente la disciplina della materia alla luce della nuova dimensione delle Città metropolitane, quali enti costituzionalmente necessari.


La legge 5 giugno 2003, n. 131

La legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” tiene conto di questa nuova dimensione costituzionale delle Città metropolitane.

Non a caso, nell’ambito della delega al Governo (art. 2) per l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province  e Città metropolitane e per l’adeguamento delle disposizioni di legge in materia di enti locali alle nuove disposizioni costituzionali, tra i principi ed i criteri direttivi è esplicitamente richiamata l’esigenza di individuare non solo le funzioni fondamentali delle città metropolitane, ma anche di adeguare la restante disciplina contenuta le D. Lgs. 267/00 (i procedimenti di istituzione, gli organi di governo, il sistema elettorale)  alle nuove disposizioni costituzionali.

Il compito di costruire i lineamenti del nuovo ente è pertanto del legislatore statale  e non di quello regionale, in attuazione dell’art. 117, comma 2, lettera p). Per questo motivo, nell’ambito della Commissione per l’attuazione della delega prevista dall’art 2 della legge 131/03, istituita con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2003, uno dei punti caldi di discussione riguarda proprio la materia delle Città metropolitane, poiché su questo punto l’UPI e l’ANCI rischiano di assumere delle posizioni totalmente contrapposte.


La posizione dell’UPI

I Presidenti delle province delle aree metropolitane e l’Ufficio di Presidenza dell’Unione delle Province d’Italia, fin dalla riunione di Bologna del 23 febbraio 2000, hanno ribadito il loro impegno nel processo di costruzione delle Città Metropolitane in una logica di creazione di ordinamenti differenziati che, superata una visione di uniformità, siano modulati su una flessibilità funzionale e pongano attenzione alle specifiche caratteristiche territoriali e sociali di ciascuna area.

In particolare, hanno riaffermato che solo attraverso una concorde azione delle Province e dei Comuni interessati che interagiscono sia sul processo di delimitazione dell’area, sia in quello di individuazione delle funzioni, è possibile giungere alla nascita delle Città Metropolitane ed hanno concordato:

1. sul modello di Città Metropolitana come ente territoriale finalizzato al governo dell’area vasta, dotato di peculiari autonomie sostenute da reali strumenti per il loro esercizio e, di massima, coincidente con il territorio della provincia;

2. sull’esercizio al livello metropolitano del complesso delle funzioni provinciali e in particolare dei compiti di regolazione e controllo dei servizi a rete (trasporti, ciclo delle acque, rifiuti, infrastrutture, ecc.);

3. sulla Conferenza metropolitana dapprima come sede per la sperimentazione dell’esercizio associato di funzioni tramite accordi, convenzioni o costituzione di uffici comuni, nonché come sede naturale nella quale incardinare il processo concertato di costruzione del nuovo soggetto istituzionale.

E’ comunque convinzione unanime dell’UPI e delle Province interessate che la Città Metropolitana corrisponde alla Provincia e che, quindi,  nel nuovo assetto territoriale la Provincia deve rivestire un ruolo centrale, anche perché dove si costituisce la Città Metropolitana scompare la Provincia (e sarebbe perciò corretto parlare piuttosto di Province Metropolitana).

L’organizzazione comunale nell’ambito della Città metropolitana non scompare del tutto ma si articola nei Municipi, ai quali corrispondono i Comuni più piccoli dell’area e le Circoscrizioni del Comune più grande, secondo il modello della “Città reticolare”.

In conseguenza, nella costituzione della Città Metropolitana, ruolo fondamentale spetta alle Province nelle quali sono situate le Aree metropolitane. E’ assolutamente da escludere che la costituzione della Città Metropolitana derivi da una mera trasformazione del Comune capoluogo e dall’aggregazione dei comuni dell’hinterland poiché ciò non risolve i problemi di governo dell’area vasta e comporta una difficile complessiva riconsiderazione delle circoscrizioni delle Province limitrofe. Al contrario, la costituzione della Città Metropolitana necessariamente coinvolge la Provincia, il Comune capoluogo e gli altri comuni dell’Area, in un processo di aggregazione tra più enti le cui funzioni vengano recepite dal nuovo ente, in un processo cooperativo e non competitivo.


Una proposta per l’attuazione dell’art. 2 della legge 131/03

Alla luce di queste posizioni già espresse è possibile individuare una proposta dell’UPI in vista dell’attuazione della delega prevista dall’art. 2 della legge 131/03 e della revisione della disciplina relativa alle Città metropolitane.

Il primo punto da cui occorre partire è che oggi le città metropolitane devono essere istituite in quanto sono enti territoriali necessari, come i Comuni e le Province, previsti dalla Costituzione. Non è perciò lasciata alla discrezionalità del legislatore l’opzione se istituirle o meno. Per il resto, non esistono disposizioni costituzionali relative all’individuazione delle aree metropolitane, nonché al procedimento di istituzione e alla disciplina specifica delle funzioni e dell’organizzazione delle Città metropolitane. Le disposizioni vigenti del TU sugli enti locali possono essere un utile punto di partenza per prefigurare la futura disciplina in materia, poiché il legislatore costituzionale, nel costituzionalizzare le Città metropolitane ha certamente avuto come riferimento tale disciplina. Tuttavia, proprio dalla previsione costituzionale delle Città metropolitane come enti necessari si deve trarre spunto per una revisione della disciplina che porti a superare i ritardi e le incertezze che hanno caratterizzato questo ente territoriale.

Il secondo punto da affrontare è quello relativo all’individuazione delle aree metropolitane. La definizione dell’art. 22 del Testo Unico, tutto sommato, è accettabile in quanto l’area metropolitana è un’area, un territorio nel quale tra il comune capoluogo e gli altri comuni viciniori si crea una situazione di stretta integrazione territoriale, in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali, alle caratteristiche territoriali. Se ciò è vero l’area metropolitana non può risolversi nel territorio di un solo comune ma deve comunque coinvolgere più comuni nell’ambito di un’area vasta integrata. Essa può coincidere con l’area provinciale ed in questo caso non vi sarebbero implicazioni sulle altre circoscrizioni limitrofe. Oppure  può delimitarsi al di qua o al di là della circoscrizione provinciale esistente ed in questo caso dovrebbero essere riviste di conseguenza anche le circoscrizioni delle Province limitrofe (con tutte le difficoltà del caso). Fatta questa premessa il legislatore può limitarsi a definire la sola nozione di area metropolitana, può fissare dei criteri identificativi rinviando l’individuazione dell’area a successive leggi speciali istitutive, può individuare direttamente (come adesso) le aree interessate, oppure può combinare tra di loro queste diverse soluzioni. La scelta a monte di un elenco chiuso di aree metropolitane (non necessariamente quelle previste nell’art. 22) ha il pregio di fornire un quadro preciso di riferimento alle istituzioni interessate. Per contro, il rinvio totale alla legge speciale ha il pregio di fornire una maggiore libertà al legislatore ordinario nel procedere, caso per caso, alla concreta individuazione delle aree ed alla conseguente necessaria e contestuale istituzione delle Città metropolitane.

In ogni modo, una volta individuata l’area metropolitana l’istituzione della Città metropolitana diviene necessaria e la Città metropolitana prende il luogo della Provincia esistente, trasformandosi in una “Città reticolare” al cui interno vi sono diversi municipi o comuni, di norma corrispondenti ai comuni preesistenti dell’area e alle circoscrizioni comunali del comune capoluogo. Il territorio nazionale si articolerà perciò per circoscrizioni regionali, per circoscrizioni provinciali o metropolitane ed, infine, per circoscrizioni comunali o municipali. Da una analisi letterale delle disposizioni costituzionali non è stata adottata la soluzione di porre esplicitamente in alternativa i due enti (“Province o Città metropolitane”). Ma alla alternatività si arriva necessariamente se si considerano indefettibili ed immodificabili i due livelli di governo tra i quali la Città metropolitana si dovrà inserire: il Comune e la Regione. La Città metropolitana è quindi, necessariamente, un ente di livello intermedio, con caratteristiche del tutto speciali rispetto alla Provincia ordinaria, se non altro perché chiamato ad esercitare funzioni ed erogare anche servizi (in forma particolarmente coordinata) che nel regime ordinario spettano al livello comunale (e sono spesso assicurati dal Comune capoluogo). In conclusione, le Città metropolitane sono un livello istituzionale alternativo alla Provincia, cui sono assegnate le funzioni provinciali e comunali per il governo di un’area territoriale vasta. In tale prospettiva pertanto la città metropolitana è piuttosto una “provincia speciale” ovvero una “provincia metropolitana” che diventa titolare delle funzioni di area vasta oggi esercitate dalla Provincia, delle funzioni comunali che implichino un approccio metropolitano e delle altre funzioni che possono essere trasferite dalla Regione. Sempre in tale prospettiva potrebbero trovare soluzione le problematiche relative agli organi di governo delle Città metropolitane e al loro sistema di elezione.

Il nuovo quadro costituzionale impone, inoltre, una modifica ed una semplificazione delle norme procedurali previste dal testo unico, alla luce della qualificazione della Città metropolitana quale “ente costituzionalmente necessario che comporta la scomparsa della Provincia sullo stesso territorio”.  Pertanto, nell’ambito della revisione delle disposizioni del T.U. 267/00, è indispensabile disciplinare, da un lato, il potere di iniziativa in capo alla Provincia e, dall’altro, la necessaria partecipazione al procedimento dei Comuni e della Regione, rinviando ogni altra disciplina di dettaglio alla legge speciale istitutiva della Città metropolitana. La soluzione sembra quella più coerente con il nuovo titolo V della Costituzione, che pone su uno stesso piano i diversi livelli di governo. Ogni scelta che incida sostanzialmente sull’autonomia e sulla stessa esistenza delle Province dovrebbe perciò avvenire con il consenso delle amministrazioni interessate. Dal punto di vista del contemperamento dei diversi interessi appare equilibrato che sia la legge statale a procedere all’istituzione delle Città metropolitane, in analogia a quanto previsto dall’art. 133 della Costituzione, anche in connessione con il ruolo dello Stato nel processo di necessaria istituzione delle Province e dei nuovi enti di governo.

In ultimo, occorre aggiungere che l’intervento di adeguamento delle disposizioni oggi contenute nel TU 267/00 sulle Città metropolitane non deve essere necessariamente esaustivo di tutte le problematiche aperte. Molte di esse, infatti, possono essere meglio risolte nell’ambito delle leggi statali speciali che disciplinano la concreta istituzione delle  Città metropolitane.


Città metropolitana e Roma capitale

Il rinvio alla disciplina della legge speciale istitutiva della Città metropolitana è, infine, coerente anche con il modello scelto per l’istituzione di Roma come città capitale, nel quale le problematiche della “città metropolitana” potrebbero facilmente essere considerate insieme a quelle della “città capitale”, vista la loro stretta interdipendenza.

Una sollecita attuazione dell’art. 114, comma 3, della Costituzione, attraverso la legge speciale su Roma capitale, in questo modo, potrebbe rappresentare un valido esempio anche per l’istituzione delle altre Città metropolitane.

Nota sul Disegno di legge costituzionale sulla devoluzione

Conferenza unificata del 14 febbraio 2002


Nota sul Disegno di legge costituzionale

“Modificazioni all’articolo 117 della Costituzione”

 

La necessità di proseguire il processo di revisione costituzionale, che completi la riforma autonomistica avviata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, è stata posta da tempo con forza dall’intero sistema degli enti territoriali.

Le indiscutibili priorità, non rinviabili nel tempo e da recepire sin d’ora nel ddl cost. in esame, sono innanzitutto:

a) la riforma del Parlamento, che garantisca la partecipazione del sistema delle autonomie territoriali alla formazione delle decisioni fondamentali dello Stato, con l’istituzione di una Camera delle Autonomie;

b) la tutela costituzionale, con garanzie e forme efficaci di accesso alla Corte, per Comuni, Province e Città metropolitane, soggetti costitutivi della Repubblica al pari dello Stato e delle Regioni.

Questi ed altri aspetti condivisi unanimemente, sia dalle rappresentanze istituzionali che da quelle politiche, debbono essere oggetto di una iniziativa legislativa coerente e concertata tra Stato, Regioni ed Enti locali. Solo in tal modo, così come è stato per la precedente riforma del titolo V, si può ottenere il duplice risultato di una riforma realizzata in tempi rapidi ed effettivamente corrispondente alle richieste del mondo delle autonomie.

Il disegno di legge proposto dal Governo appare per questo innanzitutto deludente ed elusivo. I veri limiti della riforma costituzionale appena entrata in vigore non sono infatti neppure presi in esame. Al contrario, le modifiche proposte all’articolo 117 appaiono di difficile ed equivoca interpretazione.

L’unico punto affrontato dal testo predisposto dal Governo riguarda infatti un gruppo di materie (scuola, sanità e polizia locale) sulle quali singole regioni potrebbero assumere, di propria iniziativa, la competenza legislativa esclusiva. Tale spostamento di competenze appare di modestissimo significato, in quanto la polizia amministrativa locale già appartiene alla competenza legislativa esclusiva delle regioni e, ai sensi dell’articolo 116 Cost., co.3, è già possibile, su iniziativa delle regioni interessate, attribuire alle regioni medesime la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute e di istruzione.

Inoltre sulla scuola il testo sembra indicare l’obiettivo di affidare tutta la politica scolastica ad “alcune” regioni, salva una parte di programmi di interesse nazionale. Non possiamo condividere questa scelta: l’accesso all’istruzione pubblica è la materia in cui più si giocano i diritti dei cittadini, il principio di uguaglianza, la stessa identità della comunità nazionale. Peraltro, nell’ambito della scuola resta preziosa l’autonomia delle istituzioni scolastiche, garantita dal terzo comma del nuovo articolo 117, così come restano fermi i doveri dello Stato indicati dall’art. 33 Cost. per l’istituzione di “scuole statali per tutti gli ordini e gradi”.

Non comprendiamo quindi l’effettiva portata degli intendimenti innovativi del Governo, mentre riaffermiamo con decisione le competenze degli enti locali nei servizi educativi e scolastici, consolidate da decenni di esperienze positive sul territorio.

Analoghe riflessioni si debbono fare a proposito dell’equivoca espressione “polizia locale”, nonostante gli apparenti chiarimenti forniti in ordine alla realizzazione di una polizia regionale “intermedia” tra quella statale e quella degli enti locali. Già oggi l’articolo 117 Cost. assegna alle regioni la competenza esclusiva in materia di polizia amministrativa locale. Il testo proposto sarà certamente di difficilissima interpretazione, coordinato con la lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 e con il terzo comma dell’articolo 118. Tuttavia pare finalizzato a stravolgere il ruolo delle polizie locali, municipali e provinciali, portandole su funzioni preminenti di sicurezza e di ordine pubblico. Comuni e Province, che da oltre un secolo hanno esercitato con efficacia la funzione di polizia locale (che resta senza alcun dubbio una loro “funzione fondamentale” ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera p), non condividono questa trasformazione, ritengono che le regole fondamentali in materia di ordine pubblico e di sicurezza debbano essere uguali su tutto il territorio nazionale, e temono che – a seguito di questa equivoca espressione costituzionale – si vogliano avviare processi di centralizzazione in ambito regionale, o la sovrapposizione di nuovi corpi di polizia regionale alle realtà già operanti e indiscutibili delle forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia municipale e provinciale.

Quanto alla “assistenza e organizzazione sanitaria”, poichè la competenza legislativa esclusiva delle regioni è già attivabile con il procedimento previsto dall’articolo 116, terzo comma, non comprendiamo le ragioni della proposta. A meno che l’obiettivo, per questa come per le altre materie del disegno di legge, non sia quello di escludere il sistema delle autonomie locali – i comuni, le province, le città metropolitane – da decisioni importantissime per le comunità locali, rischiando certamente di incidere sulle “prestazioni essenziali” per tutti i cittadini, richiamate dall’art.117.

Il terzo comma dell’articolo 116, nel disciplinare i processi di ampliamento della competenza legislativa esclusiva delle regioni, prescrive il coinvolgimento degli enti locali. Il disegno di legge del Governo non ne fa parola.

In questo ambito di riflessioni, l’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM debbono esprimere un parere non favorevole al testo presentato.

DOCUMENTO UPI SULLA ULTERIORE IPOTESI DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Documento

 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE   “MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72,80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135, 138DELLA COSTITUZIONE”  A.S. 2544

 
Audizione I Commissione
Senato della Repubblica
Roma, 29 ottobre 2003

 

 

Il disegno di legge costituzionale A.S. 2544 intende superare i precedenti progetti di revisione costituzionale presentati dal Governo (il ddl sulla Devolution e il ddl cd. La Loggia, approvato dal Consiglio dei Ministri ma mai presentato in Parlamento) proponendosi come provvedimento di riforma costituzionale, non solo del titolo V, ma di tutto l’ordinamento della Repubblica.
 
L’UPI ha da tempo evidenziato l’esigenza di completare la riforma introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001, in particolare sotto due profili:
– la riforma del bicameralismo perfetto e l’istituzione del Senato federale;
– l’integrazione delle garanzie costituzionali.

Relativamente al percorso di elaborazione ed approvazione di una riforma costituzionale di tale complessità occorre inoltre premettere due considerazioni di metodo.
 
· Qualsiasi proposta di riforma costituzionale che incida sostanzialmente sulla forma di stato e sui rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni necessita di una sostanziale concertazione e condivisione fra tutti i livelli territoriali, che oggi sono a pari titolo elementi costitutivi della Repubblica.

· Inoltre, se la finalità politica principale del disegno di legge è il completamento della riforma del titolo V e la realizzazione di un assetto ordinamentale compiutamente federalista e autonomista, occorre fin da subito dare attuazione alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 che a tutt’oggi sono rimaste lettera morta, ossia la modifica dei regolamenti parlamentari per l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti di Regioni e Autonomie locali e l’introduzione nel sistema di finanza pubblica dei principi e delle regole del federalismo fiscale sanciti nell’art. 119 della Costituzione.

Nel merito dello schema di disegno di legge costituzionale si evidenziano le seguenti considerazioni  e proposte.
 

1. Senato federale

Il disegno di legge ha il merito di porre con chiarezza l’obiettivo di superare l’attuale sistema parlamentare attraverso l’istituzione di un Senato federale. Pertanto, si esprime apprezzamento per la scelta di fondo tesa al superamento del bicameralismo paritario e perfetto. Ciò rappresenta un passo imprescindibile nel cammino verso un assetto che si vuole federale ed autonomista.

Si dissente, però, dal modello e dalla composizione del Senato federale previsti nel disegno di legge, che offrono un’immagine sbiadita ed imperfetta di un organo che aspirerebbe a rappresentare gli interessi dei territori e dei loro governi. Se questo è l’obiettivo da raggiungere un modello coerente dovrebbe quantomeno prevedere la limitazione dell’elettorato passivo a coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive negli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni).

In ogni modo, il Senato federale della Repubblica, inteso come sede di rappresentanza degli interessi territoriali, presuppone che i diversi livelli territoriali costitutivi della Repubblica siano direttamente in esso rappresentati: in quanto Camera rappresentativa degli enti del governo territoriale non può non avere al suo interno una rappresentanza degli enti territoriali.

Tale rappresentanza deve essere “paritaria” rispetto alla componente eletta a suffragio universale diretto, alla luce dei principi costituzionali che conferiscono agli enti territoriali e allo Stato una pari dignità politico costituzionale.

Per gli stessi motivi, nell’ambito della componente rappresentativa degli enti territoriali, vi deve essere un rapporto paritario tra i rappresentanti delle Regioni e quelli degli Enti locali: Comuni, Province e Città metropolitane. Tale componente può essere formata sia da membri di diritto direttamente individuati dalla Costituzione, sia da membri eletti dai Consigli regionali o da Assemblee di amministratori locali, la cui composizione sia individuata dalla Costituzione, su base nazionale o su base territoriale.

Pertanto, nell’ipotesi prevista dal disegno di legge A.S. 2544 di un Senato federale di 200 membri, si potrebbe pensare ad un sistema misto in cui una metà dei membri siano pariteticamente rappresentativi dei territori ed un’altra metà siano eletti a suffragio universale diretto a salvaguardia di una vocazione di rappresentanza generale (e non corporativa) di questa seconda Camera.

Si potrebbe configurare, in tale ipotesi, la seguente composizione del Senato federale:
· 100 senatori eletti a suffragio universale diretto;
· 100 senatori rappresentanti degli enti territoriali di cui:
  – 22 presidenti di regione e province autonome;
  – 28 senatori eletti dai Consigli regionali in proporzione alla popolazione regionale;
  – 14 sindaci delle Città metropolitane;
  – 12 presidenti di provincia eletti dall’assemblea dei presidenti su scala nazionale;
  – 24 sindaci eletti dalle assemblee dei sindaci su scala regionale.


Inoltre, l’istituzione del Senato federale, così come proposto, potrebbe avvenire già a partire dalla XV legislatura e non come previsto dalle disposizioni transitorie del Disegno di legge A.S. 2544, che rinviano l’istituzione del Senato federale alla XVI legislatura.

In ogni modo, al di là della composizione del Senato federale, occorre evitare conflitti e confusioni nei procedimenti di formazione delle leggi e nei rapporti tra la Camera politica e il Senato federale. Se è giusto che il rapporto di fiducia tra il governo ed il Parlamento sia limitato alla sola Camera dei deputati per la formazione delle leggi occorre distinguere le leggi per cui dovrebbe essere previsto un iter unicamerale con l’approvazione della sola Camera dei deputati e le leggi per cui andrebbe previsto un iter bicamerale con l’approvazione sia della Camera dei deputati sia del Senato federale (tra le quali è essenziale ricomprendere per esempio la legge finanziaria e di bilancio, le leggi per l’individuazione dei principi nelle materie concorrenti, le leggi per l’individuazione delle funzioni fondamentali degli organi e del sistema elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, le leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali, le leggi di riforma costituzionale).
 

2. Accesso alla Corte costituzionale per Comuni, Province e Città metropolitane

La previsione di una diversa composizione della Corte costituzionale che passa da 15 a 19 giudici (di cui 3 nominati dalla Camera e 6 dal Senato federale) risolve parzialmente il problema di un maggiore raccordo di quest’organo di garanzia con le nuove funzioni delle Regioni e delle Autonomie locali.

Congiuntamente alla diversa composizione, infatti, occorre prevedere l’accesso diretto alla Corte costituzionale per i Comuni, le Province e le Città metropolitane a tutela delle loro attribuzioni costituzionali. In mancanza di tale previsione risulterebbe, infatti, alquanto compromessa la pari dignità costituzionale di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, come prevista dall’art. 114 della Costituzione.

Per questi motivi si propone di inserire nel disegno di legge i seguenti due emendamenti:

All’art. 127 della Costituzione aggiungere il seguente terzo comma:

3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane, quando ritengano che una legge o un atto avente forza di legge statale o regionale ledano la loro autonomia costituzionalmente garantita, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.


All’art. 134 della Costituzione modificare l’ultimo periodo del primo alinea nel modo seguente:

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli in cui siano parti lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni.”

 

NOTA SULL’IPOTESI DI RIFORMA COSTITUZIONALE PROPOSTA DAL GOVERNO

NOTA
 
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE“MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135, 138 DELLA COSTITUZIONE”.
 


Roma, 9 ottobre 2003
 

Lo schema di disegno di legge costituzionale approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre scorso intende superare i precedenti progetti di revisione costituzionale, ossia il disegno di legge cd. devolution – licenziato in prima lettura dalla Camera e dal Senato – e il disegno di legge  cd. La Loggia, approvato dal Consiglio dei Ministri,mai presentato in Parlamento.
Tale provvedimento di riforma costituzionale innova e modifica  non solo talune disposizioni del Titolo V, ma tutta la Parte Seconda della Costituzione riguardante l’Ordinamento della Repubblica.

Relativamente al percorso di elaborazione ed approvazione di una riforma costituzionale di tale ampiezza e rilevanza, occorre premettere talune considerazioni di metodo.
 

· L’ANCI, l’UPI e l’UNCEM hanno da tempo evidenziato l’esigenza di completare e, se necessario, correggere  l’assetto istituzionale, come delineato dalla legge costituzionale n.3/2001. L’invito di continuare insieme un percorso di  riforma costituzionale che conduca ad una valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità dei livelli di governo territoriale è rimasto fin qui inascoltato.
Ribadiamo pertanto che ogni  proposta di riforma costituzionale che incida sostanzialmente sulla forma di stato e sui rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni necessita di una sostanziale  concertazione e condivisione fra tutti i livelli territoriali, che sono a pari titolo elementi costitutivi della Repubblica.
 
· Inoltre, se con tale disegno di legge s’intende perseguire il completamento della riforma del titolo V, ossia la realizzazione di un assetto ordinamentale compiutamente federalista ed autonomista,  occorre fin da subito dare attuazione alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 che a tutt’oggi sono rimaste lettera morta, ossia la modifica dei regolamenti parlamentari per l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti di Regioni e Autonomie locali e l’introduzione nel sistema di finanza pubblica dei principi e delle regole del federalismo finanziario e fiscale sanciti nell’art.119 della Costituzione.
 
In considerazione di ciò e della complessità della  materia di cui si controverte, si pone all’attenzione l’opportunità di scomporre tale provvedimento in diversi disegni di legge costituzionali che trattino in modo organico i diversi istituti (sistema parlamentare, forma di governo, forma di Stato, garanzie costituzionali) al fine di consentire un più agevole percorso parlamentare.
 
Nel merito dello schema di disegno di legge costituzionale, si evidenziano le seguenti considerazioni generali.
 
· Lo schema di disegno di legge ha il merito di porre con chiarezza l’obiettivo di superare l’attuale sistema parlamentare con l’istituzione del Senato federale. Pertanto, si esprime apprezzamento per la scelta di fondo tesa al superamento dell’attuale bicameralismo paritario e perfetto. Ciò, infatti, rappresenta un passo imprescindibile nel cammino verso un assetto che si vuole federale ed autonomista.
Si dissente fermamente dal modello di Senato federale delineato, che offre un immagine sbiadita ed imperfetta di un organo, che aspirerebbe a rappresentare gli interessi dei territori, le istanze delle comunità e dei loro governi.
Al  riguardo, si rileva come  un vero Senato federale, inteso come sede di rappresentanza degli interessi territoriali, presuppone invece che i diversi livelli territoriali costitutivi della Repubblica siano immediatamente in esso rappresentati.   
Si potrebbe immaginare pertanto un sistema ibrido in cui parte dei membri sia pariteticamente rappresentativa dei territori ed un’altra parte sia elettiva a salvaguardia di una vocazione di rappresentanza generale (e non corporativa) della seconda Camera.
Nel progetto presentato si rileva invece la  debolezza, se non l’inconsistenza, dei fattori che dovrebbero connotare il Senato in senso federale (requisito per l’elettorato passivo) e la presenza di indicatori che confermano i sospetti su una convinzione ‘federale’ del Governo nel delineare i caratteri del Senato.

· Vanno enunciate gravi perplessità in ordine alla generale funzionalità del sistema parlamentare. La problematica ripartizione della competenza legislativa fra le due Camere rischia di portare all’instaurazione di un regime bicamerale non solo asimmetrico (il che sarebbe in linea di massima accettabile), ma anche zoppo e fortemente duale. In tale sistema, infatti, è possibile che ciascuna Camera produca un indirizzo politico legislativo divergente, con il rischio di un cortocircuito normativo in quelle materie o settori la cui competenza a legiferare è frazionata fra concorrenza ed esclusività.
L’incoerenza sistemica è accentuata dai seguenti problemi: a) alcune materie (in tutti i casi in cui la Costituzione prevede il rinvio a leggi e quindi di non facile determinazione) restano di competenza della legge bicamerale; b) il Senato comunque ha competenza legislativa ‘primaria’ rispetto alla Camera nelle materie di legislazione ‘concorrente’; c) il progetto intende dar vita a un premierato forte, in grado di determinare anche lo scioglimento della Camera in caso di voto contrario a una proposta del Governo.
Ci si deve chiedere come possa funzionare un sistema così potenzialmente conflittuale e privo di adeguati elementi istituzionali di interconnessione. Così come ci si deve chiedere come possa conciliarsi il rafforzamento del premierato con la mancanza di ogni strumento governativo di indirizzo rispetto al Senato federale. Il rapporto fiduciario permane esclusivamente tra Primo ministro e Camera dei deputati, cementato dall’elezione della Camera attraverso l’indicazione nelle schede del candidato Primo ministro. Invece, a stretto rigore, rispetto al Senato non si può neppure parlare di maggioranza o minoranza e non vi alcun potere di indirizzo da parte del Governo.
 
· La previsione di un Senato federale non risolve  il problema di un adeguato e proficuo sistema di raccordi istituzionali tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni.
Numerose problematiche interistituzionali hanno natura politico-amministrativa e possono trovare soluzione solo in una sede di concertazione come la Conferenza unificata, quale luogo principale di raccordo tra i diversi livelli di governo. Pertanto, si ritiene opportuno promuovere una riflessione seria sull’istituto che porti ad un suo diretto riconoscimento costituzionale.
 
· La previsione di una composizione modificata della Corte costituzionale che passa da 15 a 19 giudici (di cui 3 nominati dalla Camera e 6 dal Senato federale) risolve parzialmente il problema di un maggiore raccordo di quest’organo di garanzia con le nuove funzioni delle Regioni e delle Autonomie locali. Congiuntamente alla diversa composizione, infatti, occorre prevedere l’ accesso diretto alla Corte costituzionale per i Comuni, le Città metropolitane e le Province  a tutela delle loro attribuzioni costituzionali. In mancanza di tale previsione risulterebbe, infatti, alquanto compromessa la pari dignità costituzionale di Comuni, Province, Regioni e Stato, come prevista dall’art.114 della Costituzione.

Sulla base di tali preliminari considerazioni di carattere generale non si può sottacere che lo schema di disegno di legge costituzionale rappresenta  un passo indietro nel cammino verso un sistema istituzionale federale, ad eccezione dell’opzione di fondo evidenziata, consistente nella trasformazione del bicameralismo paritario.
Si auspica l’apertura di un confronto paritario, proficuo e leale che miri ad una riscrittura  del testo almeno nella parte, per gli enti territoriali essenziale, concernente la morfologia strutturale e funzionale del Senato federale.
 
 
PRINCIPALI  ISTITUTI OGGETTO DI REVISIONE


1. Senato federale della Repubblica

Il Senato della Repubblica è  rinominato Senato federale della Repubblica con una riduzione del numero dei senatori da 315 a 200. E’ prevista l’elezione del Senato con sistema proporzionale e su base regionale ed è enunciato espressamente che il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza dei territori. In tal senso, è previsto quale requisito per l’accesso all’elettorato passivo il ricoprire o l’aver ricoperto una carica pubblica elettiva locale o regionale nella regione in cui ci si candida o l’essere stato eletto senatore o deputato sempre nella regione.
Per la validità delle deliberazioni del Senato federale è introdotto un quorum minimo consistente nella presenza di senatori eletti almeno in un terzo delle regioni.
Valutazione positiva in ordine alla ‘salutare’ riduzione del numero dei senatori.
Il ‘pregevole’ richiamo alla rappresentanza territoriale non è però tradotto in una morfologia strutturale e funzionale del Senato appropriata ed accettabile. Il  regime elettorale adottato fissa un legame debole, imperfetto e sbiadito con le istituzioni territoriali, che in alcun modo risponde all’idea di rappresentanza degli interessi delle comunità e dei loro governi  che l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM portano avanti.
La condizione  per accedere all’elettorato passivo fa presumere e sottintende una spinta alla regionalizzazione dei senatori nella geografia parlamentare, uno stimolo all’aggregazione per comune derivazione regionale, che potrebbe trascendere il naturale legame politico-partitico.
Ciò trova ulteriore conferma nell’introduzione nell’ordinamento parlamentare di un inedito ‘numero legale’ per la validità delle deliberazioni, ossia la presenza all’atto dell’espressione del voto di senatori eletti almeno in un terzo delle regioni.
 Come si farà a rilevare il numero legale, se non vi è una suddivisione per derivazione regionale, forse anche fisica e comunque verificabile , dei senatori nell’Aula?
Inoltre, inevitabilmente  i rappresentanti delle regioni con pochi seggi peseranno più degli altri e, per contro, quelli delle regioni popolose meno; ci si chiede poi: basta anche un solo senatore di una regione per integrare la regione dentro il c.d. “terzo” delle regioni, o è necessaria la presenza della maggioranza dei senatori di una regione perché si possa dire che quella regione integra il “quorum del terzo”?.



2.Procedimento di formazione delle leggi.

Si tratta di una delle norme chiave del nuovo disegno costituzionale, ma anche la più debole e controversa.
La vecchia formula “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, che nella sua sinteticità esprimeva per intero il nostro bicameralismo perfetto e paritario, viene sostituita da un lungo e complesso articolato, che segna il passaggio ad un bicameralismo differenziato ed asimmetrico.
Il primo comma stabilisce che la Camera dei Deputati esamina tutti i provvedimenti riguardanti le materie elencate nell’art.117, secondo comma, riservate alla potestà legislativa esclusiva statale, con le eccezioni contemplate nel terzo comma della disposizione, oltre ai disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato. 
Il provvedimento licenziato dalla Camera è trasmesso al Senato federale, che può esaminarlo, se entro dieci giorni dalla trasmissione, ne fanno richiesta la maggioranza dei componenti. Si prevede un termine di trenta giorni entro il quale il Senato delibera; se il testo è modificato, viene ritrasmesso alla Camera che decide in via definitiva.
Il secondo comma prevede che il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie concorrenti, anche qui salve le eccezioni contemplate nel terzo comma.
Dopo l’approvazione del disegno di legge, ricorre la medesima procedura prevista nel primo comma.
Il terzo comma prevede la eccezione all’ordinaria procedura prevalentemente monocamerale, individuando le materie  in cui è necessaria la doppia, ma non più conforme, deliberazione da parte delle due Camere: perequazione delle risorse finanziarie, individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, il sistema elettorale di Camera e Senato ed ogni altra caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato.
Si disciplina l’ipotesi di deliberazioni di testi non conformi da parte dei due organi, prevedendo un’unica lettura, conclusa la quale, se sussistono difformità, si attiva una procedura su iniziativa dei Presidenti delle due Camere che hanno facoltà di convocare una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo limitatamente alle disposizioni su cui vi è disaccordo. Il testo predisposto è sottoposto all’approvazione delle due Camere e su di esso  non sono ammessi emendamenti.
Il quarto comma rimette ai Presidenti delle due Camere la decisione insindacabile sulle questioni di competenza circa l’esercizio della funzione legislativa.
Fuor di dubbio,  tale norma presenta gravi profili di criticità: sia di ordine generale, relativi al modello di sistema parlamentare a cui si sono ispirati gli estensori del testo; sia di ordine sostanziale, se si guarda al possibile funzionamento del ‘mono-bicameralismo’ prospettato.
Se è politicamente legittimo optare, nella varietà di sistemi che l’esperienze parlamentari degli altri Paesi offre, quello che si ritiene più affine o migliore per il nostro assetto istituzionale, non è politicamente sostenibile costruire un sistema parlamentare che presenta incongruenze ed aporie così ingombranti.
Si indicano le più evidenti: come si fa a ripartire la competenza legislativa fra Camera e Senato in modo così netto, a seconda che si tratti di materia esclusiva o concorrente, pur con le marginali eccezioni indicate, se molte materie concorrenti richiamano materie esclusive (e viceversa)?  Perché l’individuazione dei principi della legislazione concorrente deve essere rimessa al solo Senato federale? Quale sarà e chi darà  l’indirizzo politico-legislativo, se questo è frazionato fra due soggetti che potranno avere maggioranze politiche diverse,  di cui una soltanto è legata da un rapporto di fiducia con il Governo?
Poi, la procedura immaginata nel terzo comma, nel caso di una lettura non conforme del testo da parte delle due Camere, appare non chiara: si prevede una facoltà (quindi possono non farlo?) dei Presidenti delle due Camere di convocare una commissione mista paritetica che dovrebbe predisporre un testo limitatamente alle disposizioni in cui non vi è lettura conforme. Nulla si dice su cosa succede se la commissione non raggiunge l’accordo ? Poniamo che il testo venga licenziato, si dice che è sottoposto all’approvazione delle due Camere, che possono prendere o lasciare, che succede, non si dice, se una approva e l’altra no? Sembrerebbe che  i membri del comitato possano influenzare il voto di 600 persone. E se  la procedura descritta  non arriva a buon fine, quanto potrà durare la paralisi o cortocircuito istituzionale?
Ancora, sull’intesa fra i Presidenti per risolvere le questioni di competenza: e se non si raggiunge l’intesa, consapevoli della tendenza naturale dei Presidenti di difendere le prerogative della propria Assemblea?
Infine, va evidenziata l’eccentricità e l’incoerenza dell’elenco delle competenze legislative a bicameralismo paritario, sia in ordine all’indeterminatezza del riferimento a quelle che la Costituzione individua come leggi (si tratta di ogni caso di riserva di legge o invece dei soli casi in cui si richiama esplicitamente la legge come fonte di disciplina di una certo di settore?) sia con riguardo al fatto che sono bicamerali le leggi sulle funzioni fondamentali, ma non le altre che possono interessare gli enti territoriali, il che è un grave limite all’idea di Senato federale.
Altra notazione: nulla è detto sul procedimento di revisione della Costituzione e non c’è nessuna differenziazione di ruolo dal Senato rispetto alla Camera nei casi in cui si vogliano rivedere norme costituzionali relative alle regioni e agli enti territoriali (il che nuovamente compromette il carattere c.d. federale del Senato).



3.Iniziativa legislativa.

Viene aggiunta la precisazione secondo cui ciascun membro delle Camere ha iniziativa legislativa solo nell’ambito delle competenze dell’organo a cui si appartiene.
Viene così differenziato il diritto di iniziativa dei membri delle due Camere, ma non quello del Governo né quello delle Regioni, che rimane inspiegabilmente intatto, anzi rafforzato. I poteri tradizionali delle Regioni, in materia d’iniziativa legislativa, richiesta di referendum ed elezione del Presidente della Repubblica rivivono a testimonianza dell’ambiguità o incompiutezza del modello di Senato federale.

 

4.Presidente della Repubblica.

Si riformula l’art.87 vigente e si dice che il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l’unità federale della Nazione ed  esercita le funzioni che gli sono conferite dalla Costituzione.
Rispetto all’elencazione vigente, il Presidente non autorizza più la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa governativa; nomina i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e designa il vicepresidente del CSM tra i suoi componenti.
Si accoglie con favore il riconoscimento della funzione presidenziale di tutela della garanzia costituzionale; si evidenzia l’ingresso del concetto di “unità federale della Nazione”, che sancisce la trasformazione della nostra forma di Stato.  La novazione della norma costituzionale va nel senso di un ‘ridimensionamento’ accentuato di ruolo, poteri, funzioni del Presidente, che incide direttamente sulla nostra forma di Governo. Si delinea all’orizzonte una figura di Presidente che ‘regna ma non governa’, considerata peraltro la successiva sottrazione del potere di scioglimento della Camera dei Deputati.


5.Scioglimento delle Camere.

Cambia in modo sostanziale la disciplina dello scioglimento della Camera dei Deputati. Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume l’esclusiva responsabilità, decreta lo scioglimento della Camera ed indice le elezioni nei successivi sessanta giorni. Analogamente, in caso di morte, impedimento, dimissioni per motivi diversi dal voto contrario della Camera, qualora non possa nominare un nuovo  primo ministro, in base ai risultati elettorali della Camera.
Il secondo comma prevede che la richiesta di scioglimento non può essere presentata, se la Camera sia stata sciolta su richiesta nei dodici mesi precedenti.
Si stabilisce che in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale, il Presidente della Repubblica può decretarne lo scioglimento.
Si conferma il rafforzamento della figura del primo ministro che ha diritto di vita e di morte sull’organo che esprime la fiducia.
Il Presidente della Repubblica assume il ruolo di notaio della volontà del premier, senza poter esercitare alcun sindacato politico.
Compare nel lessico costituzionale il termine primo ministro che sostituisce quello di Presidente del Consiglio dei Ministri.



6. Governo e Primo Ministro.

Si prevede che la candidatura di primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, con l’indicazione del nome sulla scheda ed, inoltre, che la legge elettorale incentiva la formazione di una maggioranza.
Si abroga il potere del Presidente della Repubblica di nominare i ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.
Da rimarcare la costituzionalizzazione di alcune regole di grande valenza ed effetto a cui il sistema elettorale della Camera deve attenersi.
Da evidenziare l’abrogazione del potere di nomina, in molti casi non solo formale, dei Ministri da parte del Presidente della Repubblica.



7.Governo in Parlamento.

Siamo in presenza di una integrale riformulazione della disposizione. Si prevede: l’illustrazione del programma di governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina;la presentazione di un rapporto annuale sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Si riformula la disciplina del voto di fiducia, prevedendo che il primo ministro possa chiedere alla Camera dei Deputati di esprimersi, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento ed indice le elezioni.
Si disciplina la mozione di sfiducia che deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti; il voto favorevole alla mozione di sfiducia determina lo scioglimento della Camera.
Sembrerebbe che l’illustrazione del programma di governo debba avvenire anche nel Senato federale, oltre che nella Camera dei deputati, sebbene il Senato non sia legato da rapporto di fiducia con l’esecutivo.
La fiducia diviene il decisivo e principale instrumentum regni in mano al primo ministro per controllare la sua maggioranza, in quanto il voto di sfiducia determina sempre, in via automatica, la fine della legislatura.
La norma in commento riassume in sè la “schizofrenia” del sistema che prevede un premierato così forte rispetto alla Camera e così debole rispetto al Senato.
L’assenza di ogni potere di indirizzo del Primo Ministro rispetto al Senato fa si che questa Camera sia il ruolo di legislatore che di “Governo di sé stessa”, almeno rispetto all’enucleazione dell’indirizzo politico generale, con la conseguenza di dar vita non solo a un bicameralismo asimmetrico ma anche a una “forma di governo asimmetrica”, nella quale da una parte l’organo di indirizzo politico è il Governo (rispetto alla Camera dei deputati) e dall’altra l’organo di indirizzo politico è il Senato (rispetto a sé stesso).



8.Capitale della Repubblica federale.

Si precisa che Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale e nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto della Regione Lazio.
Si amplia la disciplina costituzionale su Roma capitale, riconoscendo uno status speciale la cui concreta disciplina è rimessa allo Statuto regionale. L’ipotesi di affidare alla fonte statutaria il compito di definire i poteri della Capitale – pur apprezzabile per il riferimento al riconoscimento della potestà legislativa – non è condivisibile. Proprio in un ordinamento di tipo federale è importante che l’assetto della “Capitale della Repubblica” sia deciso dalla legge dello Stato,  con il coinvolgimento della Regione, ed in modo da salvaguardare comunque l’autonomia delle Istituzioni locali.


9.Competenze legislative esclusive delle Regioni.

Si attribuisce alla potestà legislativa regionale la competenza esclusiva nelle materie: assistenza ed organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
L’articolato cd.devolution, già approvato in prima lettura da Camera e Senato, viene assorbito nello schema pur con alcune importante correzioni, che fanno acquistare alla norma maggiore coerenza giuridica.
Viene meno il meccanismo della cd.autoattivazione da parte della Regione, e si inserisce più armonicamente l’attribuzione della competenza legislativa esclusiva alle regioni nel testo vigente dell’art.117.
Si chiarisce l’ambigua e ambivalente previsione del vigente quarto comma dell’art.117 in ordine alla potestà legislativa residuale e/o esclusiva delle regioni nelle materie non enumerate.
Ciò detto, permangono per intero le gravi perplessità, già da tempo, manifestate sul provvedimento che  estromette lo Stato quale soggetto che garantisce una disciplina ed una tutela uniforme per tutti i cittadini in tre settori vitali, quali sanità, istruzione e sicurezza. La devolution rischia di intaccare il fine fondamentale della tendenziale uniformità qualitativa e quantitativa su tutto il territorio nazionale nell’erogazione delle prestazioni di base del welfare, con conseguenze difficilmente accettabili sul grado di coesione sociale e con gravi lesioni di alcuni principi fondamentali sanciti nella Carta costituzionale.
Preoccupa il possibile profilarsi di interpretazioni parziali, suffragate dalla riformulazione della norma che definisce la competenza legislativa esclusiva (o residuale) delle regioni in tutte le materie non espressamente assegnate dal 117. Preoccupa la possibile deduzione per sottrazione da parte del legislatore regionale di una competenza in materia di ordinamento degli enti locali. Ribadiamo su tale punto che  al di fuori degli ambiti materiali riservati al legislatore statale in via esclusiva (art.117, secondo comma, l.p), vi è solo l’autonoma potestà normativa dell’ente locale che si esplica nella forma statutaria e regolamentare.



10.Interesse nazionale.

Si reintroduce l’impugnazione della legge regionale da parte del Governo per violazione dell’interesse nazionale della Repubblica. Si rimette al Senato federale il compito di valutare le disposizioni censurate. Il Senato decide con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti sul rinvio della legge alla Regione, indicando nel caso le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro trenta giorni dalla data del rinvio, il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, sempre a maggioranza assoluta, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica l’annullamento della legge o di sue disposizioni.
Appare quantomeno discutibile la reintroduzione di una formula vaga quale “l’interesse nazionale” che è stata fonte e può essere fonte di forti conflitti istituzionali.


11.Corte costituzionale.

I giudici costituzionali passano da 15 a 19: in luogo degli attuali 5 eletti dalle Camere, 3 sono eletti dalla Camera dei deputati e 6 dal Senato federale, gli altri 10 sono ancora designati rispettivamente dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.
Il giudice costituzionale che è cessato dalla carica non può, nei cinque anni successivi, ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
Appare condivisibile la previsione di una componente espressione delle autonomie territoriali nell’organo di giurisdizione costituzionale.
Si formula, comunque, un giudizio parzialmente positivo ribadendo, ai fini del completamento di un ordinamento istituzionale autenticamente federale, la necessità di riconoscere anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la possibilità di tutelare nel processo costituzionale le prerogative costituzionalmente attribuite.

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