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Nota su riunione

1.PREMESSA

 

L’apertura di un confronto istituzionale sulla realizzazione, in vista della legge finanziaria per il 2003, dei meccanismi di partecipazione del sistema Regioni e autonomie locali al patto di stabilità interno, non può che essere accolta con favore, poiché evidenzia la volontà da parte dello Stato come pure di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, di addivenire ad un impianto normativo quanto più concertato e condiviso possibile, proprio in virtù dello spirito di responsabile collaborazione che tutto il sistema ha espresso fin dal 1998.

Ciò sottolinea, peraltro, la consapevolezza comune che ogni intervento che, ora più che mai, investe il sistema della finanza locale, non può essere individuato e condiviso senza avere, come scenario di fondo, la coerente attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 119 Cost.

In questo senso l’UPI sottolinea l’importanza e il rilievo propri della intesa interistituzionale siglata il 20 giugno scorso, con cui si individuano i principi fondamentali cui l’azione del governo, delle regioni e degli enti locali dovranno fare riferimento per dare completa attuazione al nuovo titolo V della Costituzione.

Per quanto attiene specificamente il patto di stabilità, l’UPI intende fare esplicito riferimento alle risoluzioni parlamentari approvate dopo la discussione sul Dpef 2003-2006, laddove il Parlamento impegna il Governo a stabilire, nell’ambito della definizione delle regole del patto di stabilità interno meccanismi condivisi di compartecipazione e di corresponsabilizzazione al perseguimento degli obiettivi… attivando procedure idonee a consentire la conoscenza dell’andamento dei flussi di entrata e di spesa degli enti territoriali. In tali risoluzioni vi è anche il necessario riferimento alla concreta attuazione dell’art.119 Cost. sul federalismo fiscale.

Per ciò che concerne le norme riportate dalla legge 448/2001 l’UPI ha già espresso in più sedi la propria contrarietà rispetto a vincoli ulteriori rispetto a quello del disavanzo, come il tetto alla spesa o quant’altro mortifichi in maniera evidente l’autonomia degli enti locali.

Preme infatti ricordare che il patto di stabilità interno, nato appunto dalla volontà del sistema autonomistico di contribuire fattivamente al rispetto del sistema Italia dei vincoli imposti dall’appartenenza alla UE, non solo ha conseguito negli scorsi anni – attraverso il monitoraggio saldo finanziario – gli obiettivi fissati, ma si è sempre caratterizzato per i meccanismi incentivanti – e non sanzionatori – ad esso sottesi.

In particolare appare notevolmente penalizzante il vincolo di incremento posto al totale dei pagamenti di spesa corrente che in nessun modo tiene conto dell’esigenza di smaltimento dei residui di bilancio e del rispetto dei termini di pagamento anche disciplinati da specifiche direttive europee.

Infine l’UPI ritiene di dover sottolineare un’ultima questione che, seppure ‘tecnicamente’ fuori dal meccanismo del patto di stabilità, sembra potenzialmente prossima alla riproposizione (ed estensione agli enti locali) nella legge finanziaria, ossia il ricorso alla Consip per gli acquisti di beni e servizi: l’UPI continua a ritenere la Consip un’importante risorsa ed opportunità per gli enti locali, ma sottolinea l’indisponibilità a ricorrere, in via obbligatoria, a tale risorsa perché ciò rischierebbe di mortificare non solo l’autonomia gestionale degli enti ma anche il sistema imprenditoriale locale.

Nella riunione del 31 luglio il Ministero dell’Economia ha presentato una nota sintetica sulla quale riteniamo di dover ricordare quanto già espresso verbalmente durante l’incontro.

 

 

2.ELEMENTI DI ANALISI PUNTUALE

 

Nello specifico, rispetto ai 9 ‘punti’ di discussione offerti dal Governo durante la riunione del 31 luglio, si sottolinea quanto segue.

 

1. Per l’anno 2003 viene mantenuto il Patto di stabilità che predetermina i vincoli alla crescita del saldo finanziario (individuato in modo sostanzialmente analogo a quello considerato per il patto di stabilità 2002) nonché alla crescita egli impegni e dei pagamenti di natura corrente (base 2001 + tassi programmati di inflazione);

Per quanto attiene il vincolo riguardante il “saldo” finanziario vi è pieno accordo: l’U.P.I. ritiene che, a questo proposito, potrebbero essere individuate modalità volte ad ottenere un maggiore contenimento della crescita dei disavanzi e lo stimolo di comportamenti virtuosi, sulla base della necessità, come espresso verbalmente, di individuare parametri di riferimento che siano non indistinti per tutte le realtà provinciali, proprio in virtù del fatto che non tutti gli enti, in assenza di un funzionale sistema di perequazione, operano in base ad una stessa realtà finanziaria.

Al riguardo si rileva come, da un lato, le realtà comunali e provinciali appaiono profondamente diverse tra di loro e, dall’altro, tra le stesse province, anche a fronte di una diversa legislazione regionale di attribuzione di funzioni, emergono differenze di assetto finanziario che necessitano di orientamenti volti al controllo dei saldi finanziari ma nel contempo rispettosi dell’autonomia dei singoli enti.

Non si condivide, invece, il vincolo riferito al contenimento della spesa corrente riguardante gli “impegni ed i pagamenti”, in quanto ritenuto lesivo dell’autonomia degli enti e assolutamente sperequante con riferimento alla situazione di ogni singolo bilancio.

Al riguardo si ricordano le risoluzioni parlamentari già citate che stabiliscono, quale indirizzo per il “Documento di programmazione economico – finanziaria”, il contenimento dei disavanzi riferiti ai flussi finanziari di entrata e spesa.

Sempre con riferimento al blocco della crescita di impegni e pagamenti, l’U.P.I. ritiene che potrebbero essere comunque raggiunti con altrettanta efficacia gli stessi obiettivi che il vincolo si pone:
– il contenimento della pressione fiscale locale, che risponde a logiche che si fondano sulla responsabilità ed autonomia degli enti, ma che viene comunque vincolato dalla normativa;
– la ricerca di forme sempre più economiche di gestione ed il privilegio della spesa di investimento, che sono obiettivi prioritari per le stesse autonomie locali e possono comunque trovare altre forme di incentivo nella definizione della finanziaria.

 

2. Sono previste diverse esclusioni dalla base del riferimento soggetta ai vincoli di crescita (spesa per assistenza sanitaria, spese vincolate per eccezionali calamità, spese per funzioni trasferite o delegate) ed è riproposta la disciplina dell’anno in corso per le spese esternalizzate.

Si ribadisce la necessità di mantenere l’esclusione delle spese finanziate da correlativa entrata “con vincolo di destinazione” nonché le “spese per nuove funzioni” nella misura determinata dalla relativa entrata consolidata a carico degli enti che hanno trasferito le funzioni medesime.


 

3. A fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi è prevista la riduzione dei trasferimenti statali (50% dell’ultima rata del contributo ordinario per Province e Comuni e del mancato riconoscimento per le Regioni dell’integrazione prevista nell’accordo sanità).

L’U.P.I. propone l’abolizione delle sanzioni e, eventualmente, l’istituzione di “incentivi” a favore degli enti virtuosi, ciò anche in relazione alle risoluzioni parlamentari già citate.
Fa presente, inoltre, che il sistema delle “sanzioni / incentivi” può maggiormente funzionare quando tutti gli enti possono considerarsi su un piano di relativa omogeneità finanziaria; oggi, come già affermato, in assenza di un funzionale sistema di perequazione, questa condizione non sembra realizzata e si può correre il rischio di punire gli enti che si trovano in maggiori difficoltà dovute alla debolezza del proprio territorio.

 

4. Gli enti territoriali trasmettono trimestralmente un prospetto contenente i dati necessari per monitorare il perseguimento degli obiettivi del “Patto”.

Si sottolinea la necessità di creare un sistema “circolare” e non più unidirezionale, delle informazioni in cui sia possibile verificare, in modo trasparente, la posizione di ogni soggetto partecipante al “Patto”, compreso lo Stato.

 

5. Le spese per l’acquisto di beni e servizi restano contenute entro il livello del 2001.

L’imposizione di un “contingentamento” è fortemente lesiva dell’autonomia degli enti locali e potrebbe produrre inefficienze notevoli nella gestione (es. mancate manutenzioni, blocco di servizi ecc.). L’obiettivo di contenimento appare già contenuto nel punto “1”.

 

6. Applicazione delle medesime norme sul personale previste per la generalità delle amministrazioni statali.

Al riguardo sembra prefigurarsi un inaccettabile “blocco delle assunzioni” che potrebbe produrre effetti dannosi, simili a quelli citati nel punto precedente.

La norma, inoltre, non terrebbe conto dei risultati precedentemente raggiunti dagli enti che hanno mantenuto anche in passato comportamenti virtuosi, per cui questi verrebbero ulteriormente svantaggiati.
Circa l’onere del “personale” si ricorda, invece, che dovrebbe essere riconosciuta a favore degli enti locali la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’accordo riguardante il contratto di lavoro – definito con l’intervento dello Stato – valutato per il 2003 in circa il 5,5% dell’attuale spesa.

 

7. Si intende far confluire in un unico fondo i trasferimenti di parte corrente attualmente attribuiti alle Regioni attraverso una ricognizione da ultimare entro la metà del 2003. Tale operazione è propedeutica alla sostituzione dei predetti trasferimenti con la fiscalità.

Si fa presente che l’operazione potrebbe riguardare, negli stessi termini, anche la Province, come previsto nel punto successivo.

 

8. Per gli enti locali (Comuni e Province) si prevede per l’anno 2003 la sostituzione dei trasferimenti statali di parte corrente in compartecipazione all’IRPEF, aumentando la misura del 4,5% attualmente prevista per i Comuni e determinando la nuova misura per le Province, da attribuire sempre salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

L’UPI concorda pienamente con tale impostazione che dovrebbe riguardare, almeno in sede di prima applicazione, non solo la sostituzione degli attuali trasferimenti statali in compartecipazione Irpef, ma anche l’attuale assetto dell’I.P.T, che potrebbe essere riportata in ambito statale o, soppressa.

Allo stesso tempo va rilevato che tale trasformazione della finanza provinciale comporta, come logica conseguenza, un nuovo sistema di perequazione basato su un fondo nazionale alimentato da una quota di risorse statali e da una quota di risorse derivanti dalla compartecipazione provinciale al gettito erariale, ferma restando la garanzia della dotazione finanziaria da ciascuno acquisita all’inizio del processo di perequazione.

Il sistema di perequazione dovrà fondarsi, da un lato, sulla necessità di un riequilibrio territoriale delle risorse attribuite e, dall’altro, dalla attivazione di un sistema premiante in ordine a comportamenti virtuosi.

 


9.Norme in materia di squilibri finanziari per le Regioni a Statuto Ordinario e revisione di quelle previste per gli enti locali, in armonia con le modifiche introdotte dal nuovo dettato costituzionale (Legge Costituzionale 18. ottobre 2001, n.3).

Si condivide la proposta che sarà oggetto di approfondimenti per definire le nuove linee guida in materia.

osservazioni dell’UPI

1. L’APPLICAZIONE DEL TITOLO V E L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

La legge costituzionale n.3/01 di riforma del Titolo V della Costituzione rappresenta la chiave di volta del rinnovato sistema autonomistico in senso federalista. Con l’esplicito riconoscimento della pari dignità costituzionale tra Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato si realizza un nuovo assetto istituzionale, fondato sui princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e che trova nel riconoscimento dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa un elemento qualificante e innovativo delle modifiche costituzionali introdotte.

In questa prospettiva l’intesa interistituzionale siglata formalmente da Governo, Regioni ed Enti locali lo scorso 20 giugno, rappresenta la comune volontà di tutti gli attori coinvolti nel processo di attuazione costituzionale di impegnarsi per il superamento, in una logica di leale collaborazione, degli evidenti problemi applicativi fin qui emersi nonché per la risoluzione di altre questioni relative all’adeguamento dell’ordinamento al nuovo Titolo V.

Non a caso l’intesa riporta, per quanto concerne nello specifico il federalismo fiscale, un esplicito riferimento all’art.119 Cost. e alla necessità di prevedere nel DPEF una conferenza mista che definisca l’impianto complessivo del federalismo fiscale nonché l’avvio del trasferimento di parte delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze esclusive e per l’esercizio delle funzioni amministrative derivanti dal nuovo testo costituzionale.

Viene sostanzialmente ratificata l’evidente necessità che, nella predisposizione del DPEF prima, e nella legge finanziaria poi, si tenga opportunamente conto del nuovo quadro istituzionale procedendo all’attuazione dell’art. 119 della Cost., concretizzando così un vero federalismo fiscale. In questo senso le Province, ormai già da vari anni, avanzano, e lo ribadiscono con forza, la loro richiesta della previsione di una compartecipazione ad un grande tributo erariale (IRPEF).

Occorre infatti ricordare che la finanza provinciale è, a tutt’oggi, una finanza in parte derivata e in parte autonoma, poiché trae una sostanziosa parte delle proprie entrate da meccanismi impositivi che intervengono su uno specifico settore, quello automobilistico: imposta sulla RcAuto e Imposta Provinciale di Trascrizione. La natura prettamente settoriale delle leve fiscali a disposizione delle Province non appare assolutamente congruente ed idonea al ruolo che le Province stesse esercitano all’interno del sistema delle autonomie locali, ruolo che si esprime su diversi fronti (governo e gestione del territorio, tutela ambientale, strade, edilizia scolastica superiore, centri per l’impiego, solo per citare i più rilevanti) e che sostanzialmente definisce la Provincia quale ente a fini generali. Il recente provvedimento governativo che interviene, sospendendola per circa sei mesi, sulla Ipt è una prova evidente della improcrastinabilità dell’attivazione di un meccanismo che garantisca alle province strumenti certi e adeguati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il DPEF e la prossima legge finanziaria possono e devono dunque porre le basi per una graduale trasformazione della finanza provinciale prevedendo fin dal 2003 una compartecipazione all’IRPEF almeno per le funzioni trasferite.

 

2. PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Questione centrale è sicuramente quella relativa alla disciplina del patto di stabilità interno, che quest’anno ha fatto registrare alcune novità non propriamente condivisibili – come ad esempio il tetto alla spesa – che configurano un sistema dove viene limitata considerevolmente l’effettiva autonomia di spesa. Allo stesso tempo tale disciplina svilisce il senso di responsabilità che invece il sistema delle autonomie locali e quello delle Province in particolare hanno finora dimostrato, sin da quando è stato sottoscritto, nel 1999, l’accordo con il Governo per il concorso al rispetto dei parametri finanziari imposti dall’appartenenza alla Unione Europea, supportando così le scelte di politica economica nazionale.

A fronte di meccanismi sempre più stringenti, limitanti e mortificanti rispetto all’autonomia degli enti, nonostante l’evidente impegno con cui questi invece hanno sempre operato, l’UPI ritiene dunque imprescindibile attivare un meccanismo di vero confronto in sede di elaborazione di legge finanziaria annuale, laddove vengono definiti e predisposti i vincoli e i limiti per il sistema delle autonomie, che dovranno essenzialmente essere riferiti al disavanzo e non alla spesa.

 

3. POLITICHE SETTORIALI = UN PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA

A fronte della fondamentale importanza che il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria riveste per ogni settore economico e istituzionale, l’UPI ritiene possibile supportare l’azione del Governo affinchè realizzi proposte concrete per un Piano Nazionale della Sicurezza, piano che ovviamente investe e interessa più settori.

Innanzitutto l’edilizia scolastica: è evidente la necessità di impostare una riflessione circa la impossibilità di garantire funzionalità e fruibilità degli edifici adibiti a scuole senza sufficienti dotazioni finanziarie, capaci di far fronte agli interventi di messa a norma previsti dal d.lgs. 626/94 e dalla legge n.46/90.

In secondo luogo la sicurezza stradale. Come è noto nel 2000 circa 30 mila chilometri di strade Anas sono stati trasferiti alle Province, con tutte le difficoltà di gestione che una simile novità comporta. Sarebbe auspicabile poter rinvenire nel Dpef una linea che vada a sostegno degli interventi di manutenzione e sicurezza della rete viaria che le province hanno in dotazione, anche a fronte del taglio delle risorse predefinite operato dalla legge finanziaria per il 2002.

In stretta relazione con la sicurezza stradale, va sottolineata la necessità di valorizzare adeguatamente lo sviluppo dell’uso della bicicletta prevedendo, in particolare, il rifinanziamento della legge 366/98 sulla mobilità ciclistica e sulla sicurezza stradale degli utenti della bicicletta.

Infine, forte attenzione va prestata alle politiche di sicurezza dei territori: troppo spesso ormai il nostro Paese è oggetto di interventi di protezione civile a fronte di eventi alluvionali ovvero di emergenze dovute alla siccità. Le Province, per le loro specifiche competenze e funzioni, hanno conoscenza diretta delle peculiarità dei propri territori e sono altresì consapevoli che senza interventi strutturali nel settore della difesa del suolo, della tutela delle acque e dell’inquinamento atmosferico, si rischia di aggravare ulteriormente una situazione che, in termini di sostenibilità, è già evidentemente rischiosa.

Nello specifico il raggiungimento degli obiettivi di buona qualità e le scadenze connessi al recepimento della normativa comunitaria in materia di acque, contenuti nel d.lgs.152/99, sottolineano l’esigenza di operare con decisione nei confronti del grave problema dell’approvvigionamento idrico, divenuto in buona parte del Paese ormai un’emergenza quasi cronica.

Inoltre, con l’approssimarsi dell’appuntamento di Johannesburg, l’UPI ritiene necessario il rafforzamento di una politica di sostenibilità di area vasta (che trova come riferimento ottimale l’ambito provinciale proprio in virtù della trasversalità delle competenze in materia ambientale) che sia decisamente incisiva e destinata ad intervenire efficacemente sull’intero sistema della mobilità sostenibile, a tutela della qualità dell’aria; nello specifico le competenze in materia ambientale

 

4.POLITICHE DI SVILUPPO

Il Dpef, in uno scenario macroeconomico, non può non tener conto della valenza degli strumenti di programmazione negoziata. I patti territoriali e i contratti d’area, ora di fatto regionalizzati, ma che hanno saputo negli ultimi anni produrre sviluppo e occupazione soprattutto nel Mezzogiorno, sembrano aver subìto una battuta d’arresto, non ultima quella relativa alla indisponibilità dei fondi erogati dal Ministero dell’Economia. L’UPI ritiene che il Governo dovrebbe attivarsi, almeno per quanto riguarda i patti e i contratti già finanziati, affinchè si trovino le risorse per portarli a compimento.

Inoltre preme sottolineare la necessità di interventi puntuali per le politiche per l’occupazione. Negli ultimi due anni il Governo ha riconosciuto nella legge finanziaria la necessità di supportare l’avvio e la strutturazione dei centri per l’impiego, accogliendo la richiesta, avanzata dall’UPI, di risorse ad hoc destinate. Ferma restando la necessità che si costruisca una sistema concorrenziale dei luoghi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, è però necessario che il settore pubblico sia messo effettivamente in grado di stare sul mercato in maniera innovativa e competitiva, per svolgere in modo efficace compiti e funzioni attribuite alle Province direttamente dallo Stato.

Infine il Piano e_government: quest’anno le Province hanno dimostrato la loro progettualità rispetto alla innovazione tecnologica e alla modernizzazione dei servizi offerti alla comunità. Per questo motivo l’UPI torna a ribadire la necessità che interventi di questo tipo trovino un sistema di strutturazione nelle politiche di sviluppo attivate dal Governo, affinchè si possa mantenere al massimo livello possibile l’innovazione tecnologica competitiva, le sinergie e le progettualità che tutto il sistema locale ha saputo esprimere in occasione del primo bando per l’e_gov. È dunque necessario, in questo settore, reperire ulteriori risorse e attivare strumenti di più ampio respiro che non abbiano carattere di eccezionalità o sporadicità .

 

5. CONCLUSIONI

L’attuale Documento di Programmazione Economico – Finanziaria è il primo Dpef predisposto dopo l’approvazione della riforma federalista della Repubblica. Ad avviso dell’Unione delle Province d’Italia la struttura e i contenuti del documento non recepiscono le profonde innovazioni costituzionali e non rendono esplicita la scelta a favore di un modello federalista in cui Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, sono soggetti costitutivi della Repubblica con pari dignità, e che devono quindi cooperare in forma concertativa e responsabile sulle scelte fondamentali. Tutto ciò è particolarmente evidente nella impostazione riguardante le riforme della finanza pubblica (legge di stabilità, riforma del bilancio e federalismo fiscale).

D’altra parte la scelta operata dal Governo con il D.L. 138 dell’8 luglio 2002 sull’Imposta Provinciale di Trascrizione accentua gli elementi di forte preoccupazione sulla volontà di concertare le misure che contengono una responsabilità comune del governo centrale e dei governi locali.

Il Dpef non raccoglie le questioni fondamentali che avevamo già sottoposto alla valutazione del Governo negli incontri preliminari e che sono indicate nel presente documento.

In particolare, consideriamo con grande preoccupazione l’assenza di una esplicita previsione di una compartecipazione all’IRE per le Province ed in questo ambito la specifica previsione del finanziamento attraverso entrate tributarie almeno delle competenze già trasferite.

Per quanto attiene il patto di stabilità, non è chiarita la scelta del Governo relativamente agli strumenti di responsabile partecipazione degli enti locali al rispetto dei vincoli europei. In questo senso si ribadisce l’assoluta indisponibilità verso vincoli diversi da quello del disavanzo, che altrimenti sarebbero lesivi dell’autonomia. Allo stesso tempo, forte preoccupazione esprimiamo rispetto al rischio che, avendo il Governo deconsolidato la spesa di investimento, i nuovi vincoli previsti all’indebitamento netto alle Pubbliche Amministrazioni provochino un blocco della possibilità di investimento degli enti locali ancorché sul proprio patrimonio.

Nel merito degli specifici impegni programmatici, rileviamo positivamente la previsione del rinnovo del fondo nazionale di finanziamento delle iniziative locali relativamente ai progetti di e_government e la individuazione, tra le forme di incentivazione dello sviluppo del Mezzogiorno, del sostegno finanziario agli strumenti della programmazione negoziata, sia pure limitatamente al Mezzogiorno.

Tali previsioni raccolgono richieste avanzate dalle Province, e tuttavia consideriamo rilevante l’assenza di impegni espliciti per quanto riguarda la sicurezza del sistema scolastico e della viabilità, nonché della messa in sicurezza dei territori.

Sulla base di queste considerazioni non possiamo dare la nostra approvazione al Dpef 2003-2006, che seppur molto ampio in termini programmatici, risulta carente in termini di priorità e adeguate specificazioni.

Siamo naturalmente disponibili a rivedere il nostro giudizio se nel percorso di approvazione parlamentare sarà raccolta la sostanza delle nostre proposte. In questo senso nei prossimi giorni, anche d’intesa con le altre Associazioni delle Autonomie Locali, chiederemo un incontro ai gruppi parlamentari per rappresentare le nostre posizioni.

Documento su legge 27 dicembre 2002 n. 289

DOCUMENTO SU LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N.289 (LEGGE FINANZIARIA 2003)
Roma, 22 gennaio 2003


PREMESSA

Il giudizio negativo espresso dall’Unione delle Province d’Italia rispetto all’approvazione della legge finanziaria 2003, per le norme riguardanti gli enti locali, trova il suo fondamento nel fatto che numerose questioni che le Province e gli altri enti locali hanno sottoposto, più volte ed in più sedi, a Governo e Parlamento, non hanno trovato una adeguata soluzione.

Il presente documento focalizza le principali problematiche che hanno determinato il giudizio espresso dall’UPI e che, ancora oggi, non sembrano essere state attentamente valutate dal Governo, tanto da indurre Anci ed Upi a chiedere formalmente allo stesso di operare un confronto congiunto su tutto il complesso delle disposizioni finanziarie per gli enti locali, al fine di giungere alla definizione di un provvedimento correttivo delle norme più discriminanti contenute nella manovra per il 2003 anche a fronte dell’imminente costituzione dell’Alta Commissione e della necessità di lavorare in un clima di proficua collaborazione per raggiungere il risultato positivo che tutti auspichiamo.

PATTO DI STABILITA’  PER IL 2002

Preliminarmente alla analisi della legge finanziaria per il 2003, appare necessario formulare alcune osservazioni sul meccanismo di rispetto del patto per il 2002. Innanzitutto si ricorda che nello scorso mese di luglio l’UPI aveva sottolineato l’opportunità, attraverso un ordine del giorno, di suggerire alle Province la possibilità di detrarre nel prospetto di rilevazione per il monitoraggio del fabbisogno definito dal ministero dell’economia con decreto ministeriale 30 aprile 2002, le spese correlate a modifiche legislative, nei limiti della corrispondente entrata laddove si faceva riferimento alle spese con carattere di eccezionalità. Ciò al fine di non far pesare in maniera eccessiva le spese per l’esercizio di funzioni trasferite (che nel 2002 sono assai più ingenti rispetto all’anno 2000, anno di riferimento per il confronto). Il Ministero del Tesoro non ha finora aderito a tale interpretazione, ma l’UPI si impegna a far pervenire allo stesso entro pochi giorni, una nota in cui si sottolinea la necessità di convenire su tale impostazione contabile, senza la quale le Province si troverebbero in ogni caso già fuori dal patto di stabilità per il 2002, pur avendo rispettato gli altri due parametri imposti dalla legge. L’Unione delle Province d’Italia mantiene inalterata la propria posizione interpretativa e chiede nuovamente al Ministero dell’Economia una adeguata riflessione su quanto sopra esposto.

LEGGE FINANZIARIA 2003

Per quanto nello specifico attiene la legge finanziaria appena approvata si rileva quanto segue:

Art. 29 “Patto di stabilità interno per gli enti territoriali”

Al comma 17, ultimo capoverso, viene fatto esplicito riferimento al ruolo delle associazioni degli enti locali nel monitoraggio sull’andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Appare dunque opportuno che, in fase di predisposizione del decreto di cui al comma 13, venga esplicitamente fatto riferimento alla necessità che i prospetti relativi alla gestione di competenza e cassa, che trimestralmente vengono inviati al Ministero dell’Economia, vengano contestualmente inviati anche all’UPI in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . E’ altresì necessario che venga istituita una commissione mista con il compito di effettuare il monitoraggio previsto ed attivare i meccanismi informativi del caso.

Sempre in riferimento al comma 17, va chiarito che la previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario corrente non può essere predisposta entro febbraio, dal momento che la scadenza per il bilancio preventivo 2003 è slittata al 31.3.03.

Si sottolinea inoltre che devono essere escluse dal calcolo del disavanzo ai fini del patto di stabilità interno per il 2003 e seguenti,  qualsiasi somma erogata ad enti partecipanti al patto (comprese le restituzioni dovute allo Stato).

Art. 31 “Disposizioni varie per gli enti locali”

Evidenti preoccupazioni desta quanto contenuto nei commi 12, 13 e 14 che prevedono la riduzione della compartecipazione Irpef, ovvero riduzione della dEvoluzione del gettito RCauto nei confronti delle province sulle quali, a causa di inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali, lo Stato non è riuscito a recuperare le somme dovute a fronte del trasferimento del personale ATA (l.n. 124/99 del maggior gettito derivante dalla trasformazione dell’Apiet in Ipt  (d.lgs. 446/97) e dell’addizionale  Enel (l.n.133/99).

Durante la discussione in Parlamento del disegno di legge l’UPI ha più volte ed in più sedi fatto presente che, al di là della dubbia costituzionalità di una norma retroattiva che agisce su bilanci già chiusi in base a norme di legge allora vigenti , ed a fronte di pareri in tal senso espressi sia dalla Ragioneria Generale dello Stato sia dal Ministero dell’Interno, il recupero di somme pregresse dai bilanci provinciali, già costretti ad una forte contrazione delle spese a causa delle regole imposte dal patto di stabilità per il 2003, appare quanto mai difficoltoso e compromettente rispetto alla funzionalità degli enti stessi.

L’UPI ritiene utile sottolineare che tale operazione può innanzitutto essere compiuta senza l’ausilio del concessionario, in sede di devoluzione del gettito Rcauto: le Province si impegnano a versare direttamente al ministero dell’Interno le somme dovute per gli anni 99-00-01-02 concordando le opportune rateizzazioni, ferma restando la possibilità di inserire clausole di salvaguardia in caso di inadempienza degli enti. Non appare  infatti credibile ritenere percorribile la strada che comporti la restituzione di tali somme in un’unica tranche. È comunque necessario, in via preliminare, determinare l’entità delle somme da rimborsare, attraverso un debito conto che il Ministero dell’Interno dovrà elaborare, inserendo tutte le voci, in entrata e in uscita, che costituiscono la situazione creditoria/debitoria tra ministero e province, compresi anche i rimborsi dell’iva per il trasporto pubblico locale e per i servizi esternalizzati, per i quali questa Unione ha più volte, senza esito,  chiesto il reintegro.

Va altresì, ed in maniera chiara, ribadito che la restituzione del pregresso dovrà avvenire in dieci annualità e che tali somme non dovranno in alcun modo essere contabilizzate ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 24 “Acquisto di beni e servizi”

Tale articolo prevede sostanzialmente l’obbligo di ricorso alla Consip ovvero l’adozione dei prezzi stabilite dalle convenzioni Consip come base d’asta al ribasso anche nei casi in cui il contratto sia superiore ai 50 mila euro (abbassando così la soglia prevista dalla normativa comunitaria). In virtù dell’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, e soprattutto in mancanza di una esplicito riferimento in merito, l’Upi ritiene di dover sottolineare che gli acquisti effettuati secondo quanto previsto dai regolamenti economali provinciali, sotto la soglia dei 50 mila euro, mantengono la loro efficacia.

Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri

Prot. N. 92

 
On.le SILVIO BERLUSCONI


Presidente Consiglio dei Ministri

Roma


Illustre Presidente,

mi permetto di inviarLe la seguente nota, a seguito della decisione unanime del Consiglio direttivo dell’UPI e dell’Assemblea dei Presidenti di Provincia del 19 febbraio scorso.

L’approvazione della legge finanziaria 2003, come Lei certamente saprà, ha determinato l’apertura di numerosi problemi sul fronte della finanza provinciale.

L’Unione delle Province d’Italia è intervenuta, nel corso dell’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione definitiva della legge, più volte ed in più sedi, al fine di rappresentare le forti difficoltà che la manovra di bilancio avrebbe determinato del sistema delle autonomie locali, e delle Province in particolare. Tali difficoltà sono da ultimo state riassunte in un documento di osservazioni sulla legge finanziaria 2003, elaborato insieme all’ANCI, che Le abbiamo già inviato.

In questa occasione, Le segnaliamo 3 questioni che meritano una sua particolare attenzione.

1. In via preliminare, la questione relativa al patto di stabilità 2002, che riteniamo assai lesiva della dignità di tutte le Province. E’ rimasto immutato il meccanismo di calcolo del disavanzo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2002: lo scorso anno le Province hanno dovuto calcolare l’equilibrio dei loro bilanci includendo le spese correnti dovute a nuove funzioni trasferite e/o delegate, ed escludendo invece i relativi trasferimenti statali e/o regionali. Nonostante i tentativi di far comprendere l’assurdità di tale meccanismo, l’emendamento da noi proposto non è stato accolto. Il risultato è il seguente: mentre nel 2001 il 90% circa delle Province ha certificato la propria virtuosità, la stessa percentuale si trova ora, per l’esercizio 2002, sostanzialmente fuori dal patto di stabilità interno, pur avendone formalmente rispettato la ratio. L’evidente errore di impostazione contabile si evidenzia, peraltro, verificando che solo le Province delle Regioni a statuto speciale (che hanno conosciuto un processo di decentramento amministrativo risibile rispetto a quelle delle regioni ordinarie) hanno potuto formalmente dichiararsi virtuose.

2. In secondo luogo, per quanto riguarda il patto di stabilità 2003 relativamente sui costi contrattuali che su di esso avranno effetto, ci preme ricordare l’accordo che il Governo ha siglato con le Organizzazioni Sindacali nel febbraio 2002, con il quale si è sostanzialmente determinato un innalzamento della base iniziale di contrattazione per tutti i comparti, con il risultato di far pesare sui bilanci degli enti locali accordi presi da altri. Ritengo opportuno che il Governo si faccia carico di questo ulteriore incremento (pari allo 0.99% solo per il 2003) e garantisca alle Province l’esclusione di tali costi dal calcolo del disavanzo.

3. Infine, ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione quanto stabilito dall’art. 31, comma 12, lett. b) della legge 289/02, con cui il Governo interviene retroattivamente su bilanci già chiusi, recuperando somme finora non recuperate per incapienza o insufficienza di trasferimenti erariali. Ferma restando la dubbia legittimità di tale operazione, ci preme sottolinearLe che il recupero non rateizzato di tali ingenti somme determinerà senza dubbio la paralisi delle Province interessate da tale manovra.

E’ di tutta evidenza che se queste questioni, che per le Province rivestono importanza vitale, non troveranno adeguata attenzione da parte del Governo nazionale, non potranno essere assolutamente garantiti il livello e l’efficienza di servizi finora erogati dalle Province.

Confidiamo, ancora una volta, nella Sua sensibilità ed attenzione e restiamo fiduciosi di poter avere da Lei, finalmente, un cenno di riscontro a questa nostra lettera.

 Roma, 28 febbraio 2003 

Lorenzo Ria

La dichiarazione del Presidente dell’UPI, Lorenzo Ria, all’indomani dell’incontro con il Governo, che avrebbe dovuto aprire il confronto sul Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

“L’incontro di ieri si è rivelato una farsa, con il Governo pronto a sfoderare tabelle sullo stato di crisi del Paese, e Comuni, Province e Regioni esclusi dalla possibilità di interloquire, perché convocati senza aver ricevuto nemmeno un’ora prima il testo della proposta”.Questo il commento del Presidente dell’Unione delle Province d”Italia, Lorenzo Ria, all’indomani dell’incontro con il Governo, che avrebbe dovuto aprire il confronto sul Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.”E’ sbagliato il metodo – prosegue Ria – perché taglia fuori le istituzioni locali da ogni possibilità di concorrere positivamente e in modo convinto al processo di risanamento del Paese. Oltretutto, questo metodo non è coerente con il ruolo e la funzione che la Costituzione riconosce alle autonomie locali. Ma è sbagliato anche il merito, perché il governo ci ha detto che farà tagli per 5.5 milioni di euro. Non ha chiarito, però, su chi ricadranno e in quale misura. Non ha risposto a nessuna delle proposte presentate dalle istituzioni locali un mese fa, in Conferenza Unificata, in merito alle priorità degli investimenti essenziali per lo sviluppo del Paese e ai criteri da introdurre per assicurare il rispetto del patto di stabilità.”

La dichiarazione del Presidente dell’UPI, Lorenzo Ria, a poche ore dalla convocazione a Palazzo Chigi per la presentazione del Dpef.

“Siamo stati convocati per discutere di un documento che non conosciamo, che si preannuncia molto vago, e i cui tempi di discussione in Parlamento sono strettissimi. Dove sono finite le rassicurazioni che il Governo ci aveva fatto in Conferenza Unificata, della volontà di aprire sul DPEF un dibattito costruttivo, un percorso condiviso, una vera concertazione con le istituzioni locali?L’unica elemento che ci sembra di potere cogliere, dalle anticipazioni apparse sulla stampa, è che il documento predisposto dal Ministro dell’Economia prevede una forte contrazione delle risorse, che non potrà che penalizzare le istituzioni locali, ledendone fortemente l’autonomia e la capacità di spesa. Ci auguriamo, comunque, che le proposte presentate dalle Province in Conferenza Unificata, con la richiesta al Governo di prevedere fondi per assicurare ai cittadini sicurezza delle scuole, delle strade e del territorio, siano state accolte. Altrimenti, il dibattito sulla Finanziaria si farà davvero aspro.”

Si è svolto, nella sede dell’Anci, un incontro tra Cgil, Cisl e Uil e Anci, Upi e Conferenza delle Regioni. Le dichiarazioni dei Presidenti Ria, Cavalli e Nunes.

Aprire un tavolo di lavoro tra Regioni, Province, Comuni e sindacati sulle priorità da definire nel prossimo DPEF, per lo sviluppo del Paese. Questa la proposta lanciata dall’Upi nell’incontro che si è svolto oggi con i Segretari Generali dei sindacati confederali, e nei quali sono stati illustrati i punti del patto di competitività siglato tra CGIL CISL e UIL e Confindustria. “Un documento – ha detto il Presidente dell’Upi, Lorenzo Ria – che condividiamo, perché considera fondamentali per lo sviluppo del Paese, le tematiche che più sono vicine agli enti locali: ricerca, innovazione, formazione, infrastrutture, mezzogiorno e ambiente. Vorremmo però che le forze economiche e sociali non considerassero prioritarie solo le grandi opere, come il ponte sullo stretto di Messina, quanto piuttosto le infrastrutture di interesse regionale e locale, che sono la base per tutte le politiche di sviluppo. Tra queste ribadiamo la necessità di porre in primo piano la scelta della messa in sicurezza degli edifici scolastici, delle strade, nonché la difesa del suolo”. Parere condiviso anche dal Presidente della Provincia di Brescia, Alberto Cavalli, che ha sottolineato la necessità di aprire un tavolo di confronto comune sui temi del DPEF. “Le politiche di sviluppo – ha commentato – muovono prioritariamente dalle istituzioni regionali e locali, ed in questo senso le Province, sono parte attiva dello sviluppo del paese.” “ Il patto di competitività – ha detto il Presidente della Provincia di Pisa, Gino Nunes – è ampiamente condivisibile, perché si fonda sul trincio che lo sviluppo del Paese sia determinato dalla valorizzazione delle risorse umane, culturali e dall’innovazione. Con questo incontro – ha concluso – i sindacati aprono un confronto articolato che rispecchia il nuovo assetto federalista del paese, dove Regioni, Comuni, Province e Stato sono soggetti istituzionali di pari livello.”

Conferenza unificata del 3 luglio 2003






Provvedimenti:


1) Schema di decreto legislativo per l’attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro ai sensi
della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI). Parere ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.


L’UPI ha presentato un documento in cui subordina il parere favorevole
all’accoglimento di specifici emendamenti sul provvedimento in esame (cfr. parere
UPI
): gli emendamenti sono stati parzialemente accolti.


2) Schema di decreto legislativo recante recepimento delle
direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazione),
2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale),
recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto
concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica. (COMUNICAZIONI).
Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.


L’ANCI e l’UPI hanno presentato un documento in cui subordinano il parere
favorevole all’accoglimento di specifici emendamenti sul provvedimento in esame
(cfr. parere
ANCI-UPI
): gli emendamenti sono stati parzialemente
accolti.

Link:

Sito della Segreteria della Conferenza unificata

Documenti allegati:

Audizione in Senato sulla riforma del titolo V

Prima Commissione permanente – Senato della Repubblica

Indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del titolo V della parte II della Costituzione

 Audizione del 16 gennaio 2001

1. La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione rappresenta per il sistema delle autonomie locali e regionali una importante attuazione dei principi fondamentali dell’articolo 5 e sancisce definitivamente l’assetto policentrico della Repubblica e un modo nuovo di coniugare unità del sistema e ruolo delle autonomie.

Ulteriore vigore e attualità assumono i principi fondamentali dell’articolo 5 della Costituzione: il riconoscimento delle Autonomie locali, la loro compartecipazione a pieno titolo all’unità e alla indivisibilità della Repubblica, ma anche l’obbligo per la legislazione repubblicana di adeguare i suoi principi e metodi alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Questi principi trovano un più pregnante inquadramento nel riconoscimento, ai sensi del nuovo art. 114, della pari dignità costituzionale di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, quali elementi costitutivi della Repubblica.

L’attuazione della riforma costituzionale comporta un impegno di tutti i livelli istituzionali riconosciuti dalla Costituzione e può essere realizzata solo dalla valorizzazione delle sedi di concertazione tra tutti questi soggetti interessati. Essa deve avvenire il più sollecitamente possibile, a prescindere dalla pendenza di ipotesi di ulteriori “devoluzioni” di competenze al sistema delle autonomie, così come ipotizzato da ultimo nel progetto del Ministro per le riforme istituzionali.

In ogni modo la riforma costituzionale deve considerarsi, per quanto possibile, immediatamente operativa e applicabile dai diversi soggetti e organi istituzionali coinvolti, anche perché comporta alcune conseguenze assai significative e profondamente innovative nella conformazione del potere normativo e del sistema amministrativo dell’ordinamento italiano, a partire dalla piena e corretta attuazione del principio di sussidiarietà.

Discorso a parte, ma altrettanto fondamentale, va riferito ai nuovi Statuti regionali (che devono essere “in conformità della Costituzione!), rispetto ai quali va segnalata la preoccupazione delle Associazioni delle autonomie nei confronti delle prime bozza circolanti che sembrano non tenere in adeguata considerazione (ed in alcuni casi per nulla) le novità introdotte nel nuovo titolo v cost.

 

2. Per quanto riguarda il potere normativo , l’entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione produce immediate conseguenze in ordine al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle caratteristiche di leggi di principio nelle quali, di norma, esse devono tradursi, ed al nuovo assetto del potere normativo nel nostro ordinamento, considerando il riconoscimento dato al potere statutario e regolamentare degli enti locali.

Lo Stato perde capacità legislativa generale: la potestà legislativa dello Stato è limitata alle materie di cui all’art. 117, 2° co., nonché alla determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’art. 17, 3° co.; oltre ad altre materie contemplate in altre norme della Costituzione. Questa affermazione deve essere tuttavia in parte corretta dal rilievo che alcune delle materie dell’art. 117, 1° co., (come “la determinazione dei livelli essenziali” o la “tutela della concorrenza” o “le funzioni fondamentali degli enti locali”, etc.) hanno un contenuto tale, che sicuramente consente allo Stato un’ampiezza di interventi legislativi assai cospicua e di carattere “generale”.

La potestà legislativa regionale non solo acquista un contenuto generale e residuale in virtù dell’art. 117, 4° co., ma in tutte le materie di cui all’art. 117, 3° co., di competenza concorrente, acquista a sua volta un contenuto generale limitato soltanto dall’area di principi fondamentali; ribaltando la precedente impostazione dei rapporti Stato regioni nelle materie di legislazione concorrente.

Nel nuovo contesto Stato e Regioni possono adesso vantare, a titolo proprio, ciascuno per la propria parte, la competenza legislativa, secondo le indicazioni contenute prevalentemente nell’articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la stessa potestà legislativa statale e regionale deve sempre più orientarsi verso una legislazione di principio. Essa si deve esercitare senza invasioni (e con la conseguente cedevolezza delle disposizioni di dettaglio) nei confronti dell’autonomia normativa degli Enti locali. Infatti, la potestà statutaria e regolamentare risulta adesso distribuita su tutti e tre i livelli di governo, comprese dunque le autonomie locali (correttamente si deve parlare a tale proposito di potestà normativa ripartita ).

Più ampio è lo spazio di sviluppo e di promozione dell’autonomia degli enti locali, sotto il profilo statutario, regolamentare, finanziario e organizzativo. L’autonomia locale si svolgerà, nelle Regioni a statuto ordinario, secondo l’ordinamento delineato dalle potestà legislative di principio dello Stato, al quale spetta anche il compito di fissarne le funzioni fondamentali, anche sulla base della prassi sin acquisita dagli enti locali.

 

3. Per quanto riguarda il sistema amministrativo, fra le novità del Titolo V della Costituzione è unanimemente riconosciuto che il baricentro dell’amministrazione si è spostato verso l’amministrazione locale (art. 118 cost.). L’art.114 cost. ed il principio di sussidiarietà rappresentano il cardine di interpretazione e di attuazione dell’intero Titolo V per quanto riguarda l’amministrazione.

Viene definitivamente superata ogni forma di parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa e ciò richiede comportamenti coerenti da parte del legislatore statale e regionale nel riparto delle funzioni amministrative.

I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione dell’ art. 118 cost. guidano il riconoscimento dell’attività amministrativa ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed, in via residuale, alle Regioni ed allo Stato. In ogni caso, va coerentemente osservato ed attuato il principio dell’art. 118 Cost. 1 co., che stabilisce l’attribuzione, secondo un criterio di generalità, delle funzioni amministrative ai Comuni, singoli ed associati, salvo che, per assicurare l’unitarietà di esercizio, siano conferite a Province, Città metropolitane e, solo residualmente, alle Regioni e allo Stato centrale. Per questi motivi lo spostamento verso l’alto della funzione amministrativa deve trovare adeguate motivazioni (elencazione tassativa), che possono essere sottoposte anche alla verifica della Corte Costituzionale.

Fondamentale, soprattutto nella fase di prima attuazione, è la questione delle garanzie relative alla corretta e coerente attuazione di queste disposizioni sia in sede statale che regionale, nonché la questione della tutela in sede costituzionale ed amministrativa delle prerogative dei Comuni e Province. In questa prospettiva, in attesa di successive ed urgenti riforme costituzionali anche integrative dell’art. 134, è necessario, sin da ora, prevedere che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale possa essere promossa dal Governo anche su iniziativa e stimolo della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e, dall’altro lato, prefigurare la possibilità che il Consiglio regionale delle autonomie possa proporre alla giunta regionale la proposizione di un ricorso nei confronti di una legge dello Stato.

 

4. La pari dignità costituzionale dei diversi livelli istituzionali, quali elementi costitutivi della Repubblica, trova conferma nella scelta del legislatore costituzionale di abrogare le disposizioni relative ai Commissari di governo e agli organi regionali di controllo e, più in generale, ai controlli di legittimità sugli atti degli Enti locali.

L’abrogazione degli articoli 124, 125 (comma 1) e 130 della Costituzione del 1947 trova giustificazione nel fatto che non vi è più una sovraordinazione gerarchica dello Stato nei confronti delle autonomie territoriali (quindi delle Regioni nei confronti degli enti locali) per la quale esso debba esercitare una funzione di tutela: ogni livello istituzionale citato nell’art. 114 cost. è titolare di piena autonomia politica e normativa, ed ha piena legittimazione nella cura degli interessi generali della comunità territoriale rappresentata.

L’abrogazione delle disposizioni costituzionali relative ai controlli è pertanto anche un’abrogazione sostanziale. Vengono meno le disposizioni di legge ordinaria che disciplinano tali controlli, nonché gli organi fino ad oggi deputati a questa funzione e il legislatore ordinario (statale e regionale) non può più riproporre lo stesso sistema, sia pure sotto forme diverse anche indirette, di controlli basato su una logica di gerarchia e tutela.

Il superamento inequivocabile di ogni forma di controllo preventivo tende a valorizzare gli strumenti e le procedure di controllo interno, i controlli di gestione, la trasparenza dell’attività amministrativa e della gestione contabile. Nel nuovo sistema policentrico, alla logica del controllo – sospetto si sostituisce la trasparenza amministrativa, la funzione di controllo delle minoranze e lo scambio di informazioni tra i diversi livelli istituzionali: ciò consente ad ogni potere pubblico di rendere conto della propria attività istituzionale.

 

5. La complessità della riforma costituzionale ha come snodo centrale la ricerca di un nuovo equilibrio e di nuovi rapporti istituzionali tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali.

In questa prospettiva, innanzitutto, vanno individuate le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane , ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p).

L’attuazione delle nuove previsioni costituzionali sull’assetto delle funzioni amministrative (superamento del parallelismo tra competenze legislative e amministrative e radicamento dell’amministrazione anzitutto a livello locale) pone con urgenza l’esigenza di individuare e riconoscere (anzitutto) il quadro delle competenze che qualificano in modo essenziale ed inderogabile il ruolo di Comuni, Province e Città metropolitane, in modo da poter ridefinire (in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) il nuovo quadro generale di riferimento delle funzioni (e delle connesse risorse) spettanti ai vari soggetti amministrativi del sistema, entro il quale si potranno poi sviluppare (eventuali) scelte autonome e differenziate delle regioni e degli enti locali.

In sostanza, per attuare con pienezza, con razionalità ed effettività le previsioni del nuovo Titolo V sulle funzioni degli enti locali, la determinazione delle funzioni fondamentali consente, sia al legislatore statale, sia a quello regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, di procedere alla individuazione e al conferimento di ulteriori funzioni (in base ai ricordati principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione), ferma restando ovviamente la possibilità degli enti autonomi di autoassumere funzioni (libere) non assegnate ad altri soggetti del sistema.

L’individuazione delle funzioni fondamentali consente perciò:

a) di mettere in moto un processo legislativo e politico che impegna anche le Regioni, perché l’attribuzione con legge statale delle funzioni nelle materie di competenza regionale vincola anche il legislatore regionale;

b) di correggere in senso migliorativo, già sotto i profili del buon andamento, efficienza ed efficacia, le disposizioni dei decreti attuativi della legge 59/97 (specialmente il d. lgs. 112/98) con le conseguenti ricadute sul piano dell’assegnazione delle relative risorse e personale;

 

6. Un altro punto essenziale e prioritaria è l’attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione, che deve imprimere un più certo e garantito sviluppo della fiscalità locale, avviato in particolare con il d. lgs. 56/00, dove l’autonomia di prelievo e di spesa degli Enti locali sia accompagnata da efficaci interventi di perequazione, che assicurino la disponibilità di adeguate risorse e opportunità di crescita anche ai Comuni di minore dimensione demografica. Per essi e comunque per tutti gli Enti locali, vanno subito consolidati interventi a sostegno delle politiche di investimento infrastrutturale.

Un punto essenziale di attuazione della riforma costituzionale, al fine di rendere coerente l’ordinamento finanziario con l’assetto costituzionale di impronta federale, riguarda la questione delle risorse finanziarie proprie , al fondo perequativo e alla promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale. Sono queste tutte materie che debbono vedere protagoniste, insieme ad altri, le Autonomie locali sia nella fase di ideazione e progettazione della legislazione che in quella della sua concretizzazione. I nuovi principi ordinamentali della finanza e della fiscalità vanno, pertanto, interpretati e attuati in una direzione coerente ai principi di autonomia e di sussidiarietà contenuti nel Titolo V.

 

7. L’attuazione della riforma costituzionale implica inoltre un impegno diretto delle Regioni, innanzitutto relativamente alla formulazione ed implementazione degli Statuti regionali, alla disciplina degli elettivi Consigli delle Autonomie locali, alla generale attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, singoli o asociati, e di quelle spettanti alle Province, alle Città metropolitane, nell’ottica indicata dall’art. 118 Cost.. Ciò richiederà una fase di concertazione tra Stato e d Enti locali, nonché tra Regioni ed Autonomie locali, da fissare attraverso un protocollo di intenti che stabilisca procedure e garanzie e che possa fungere da parametro per un corretto svolgimento dell’intero processo di decentramento/autonomia.

 

8. Le finalità, i contenuti e i metodi formulati nel presente documento sono altresì terreno di iniziativa anche verso le Regioni a Statuto speciale, che sono chiamante, dalla legge costituzionale n. 2/2001, a predisporre le loro ” leggi statutarie “, in vista di una riformulazione costituzionale dei loro Statuti, che comunque dovrà aprire una nuova pagina della loro esperienza, che si qualifichi per una forte e sicura tutela delle garanzie, delle funzioni e delle risorse che spettano alle Autonomie locali anche in quelle realtà.

In tal senso si ritiene che quanto finora previsto dalla legislazione di grado costituzionale sul potere di ordinamento degli enti locali da parte delle regioni a statuto speciale debba essere armonizzato con la nuova normativa costituzionale, specie laddove si sono sanciti – a partire dal principio di sussidiarietà – criteri volti a rafforzare il ruolo e le funzioni proprie degli enti locali: in sostanza, si ritiene che i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto speciale non possono essere tenuti fuori da quanto previsto dal Titolo V Cost. e che ad essi debbano essere necessariamente riconosciute le stesse funzioni considerate in via generale come fondamentali per tutte le Autonomie locali della Repubblica. La fase di adattamento degli Statuti delle Regioni “speciali” previsto dalla legge cost. n. 2/2000 dovrà, pertanto, tenere conto in modo coerente di quanto disposto dal titolo V Cost.

 

9. Un ultimo punto importante nell’attuazione del titolo V è quello relativo all’ulteriore intervento sull’assetto costituzionale, al fine di completare il processo di riforma costituzionale.

Un momento molto delicato riguarda l’eventuale modifica o correzione delle disposizioni contenute nel nuovo titolo V, parte II, della Costituzione.

In sede di ulteriore revisione, comunque, dovrà essere affrontato il tema delle garanzie costituzionali da offrire alle Autonomie locali di fronte ad invasioni della legislazione statale e regionale lesive della loro autonomia istituzionale riconosciuta a livello costituzionale e del principio di sussidiarietà. Come è noto questa è una lacuna grave della riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, alla quale va posto rimedio.

Un altro punto essenziale riguarda la riforma del sistema parlamentare e l’istituzione di una Camera delle autonomie territoriali.

 

10. In questa prospettiva va vista anche la celere attivazione della Commissione Parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali. Pur con tutti i limiti, è questa una soglia minima di compartecipazione del sistema delle autonomie alle decisioni che vengono prese nel cuore della Repubblica. Tale adempimento da solo e per la visibilità che ad esso si vorrà dare, è in grado di esibire la quantità e soprattutto la qualità del nuovo orientamento autonomistico che adesso si avvia. Su questo punto le Associazioni delle autonomie locali si riservano di presentare un proprio documento.

 

Costituzione della Repubblica Italiana

UPI: “Il Governo continua a lavorare da solo”

“Nella definizione della finanziaria il Governo continua a lavorare in perfetta solitudine, senza tenere minimamente conto del nuovo quadro istituzionale creato dalle modifiche costituzionali. Un atteggiamento chiuso ed insensibile, che, nel metodo, ricalca in pieno quello già adottato negli anni precedenti, e continua ad escludere Regioni, Province e Comuni dalla prima fase di definizione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. A conferma di questo clima, continuiamo a non ricevere dal Governo alcun segnale sulla piena attuazione del federalismo fiscale e i ritardi con cui stanno procedendo i lavori dell”Alta Commissione per il federalismo fiscale, ci lasciano, purtroppo, dedurre che non sarà possibile concludere questo processo nemmeno con la prossima finanziaria”.

Lo ha detto Lorenzo Ria, Presidente dell”Upi, intervenendo ai lavori della Conferenza Unificata, entrando poi nel merito delle proposte presentate al Governo dalle Province, che riguardano, in particolare, nuove dotazioni per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, delle strade, del territorio e un fondo dedicato allo sviluppo dell”e-governament.

I fondi di annualità per l”edilizia scolastica richiesti dall”Upi, a partire dal 2004, serviranno a finanziare un piano nazionale di interventi che consenta l”adeguamento, il recupero e la messa in sicurezza delle scuole, senza i qual, a causa del degrado in cui versano gli immobili, si arriverà a provvedimenti estremi come la chiusura temporanea di scuole, con il conseguente blocco dell”istruzione.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, nel documento l”Upi sottolinea l”assoluta inadeguatezza delle risorse assegnate alle Province per la manutenzione, con fondi del tutto insufficienti rispetto alle condizioni di degrado e insicurezza delle strade. Un intervento statale in annualità consentirebbe di attivare un programma di opere in grado di ridurre al minimo la pericolosità della rete stradale.

Per completare il processo di pianificazione territoriale e intervenire a ridurre i rischio idrogeologico per frane per alluvioni, che interessa circa 7,1 per cento della superficie italiana e oltre 5500 comuni italiani, l”Upi richiede una apposita dotazione, che permetta di programmare interventi a breve e a medio lungo termine.

Ed infine, nel documento di proposte, l”Upi evidenzia la necessità di creare un fondo annuale e pluriennale, a partire dal 2004, per agli investimenti per l”innovazione e per la diffusione delle nuove tecnologie delle Regioni e degli Enti Locali.

Roma, 19 giugno 2003

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