Categoria: Istituzioni e Riforme

Esplora tutte le news

Dall’Upi no alle nuove province

L’Assemblea dei Presidenti e il Direttivo Upi hanno voluto ribadire il proprio parere negativo, già espresso in più occasioni a Governo, durante le riunioni interistituzionali,  e al Parlamento, nelle audizioni con le Commissioni di Senato e Camera, alla istituzione di nuove Province.

Per questo, nella riunione di Roma, gli amministratori hanno votato l’ Ordine del giorno che vi alleghiamo.

Documenti allegati:

Alta commissione

Le associazioni rappresentative delle Regioni e degli Enti locali chiedono al Ministro La Loggia di iscrivere all’odg della Conferenza unificata il punto relativo all’accordo per definire gli indirizzi dell’Alta Commissione per l’attuazione dell’art. 119 Cost. sul federalismo fiscale.

Documenti allegati:

Conferenza Unificata del 19 dicembre 2002

Provvedimenti:
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 28 novembre 2002
    
2. Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)

Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note e osservazioni: Parere favorevole
Esito: Parere favorevole, con raccomandazione delle Regioni

4. Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)

Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note e osservazioni:
Parere negativo
Esito: Parere negativo di Regioni ed Enti locali

4. Schema di decreto del Ministro delle attività produttive concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota del restante 30% del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, i attuazione dell’art. 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della legislazione nazionale sul turismo”. (ATTIVITA’ PRODUTTIVE)

Parere ai sensi degli articoli 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135
 
Note e osservazioni: Parere favorevole
Esito: Parere favorevole

5. Delibera della Conferenza Unificata di definizione degli standard minimi organizzativi nei micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (PARI OPPORTUNITA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

Delibera ai sensi dell’art. 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

Note e osservazioni:  Si chiede rinvio
Esito:  Rinvio

6. Designazione di un rappresentante della Conferenza Unificata in seno al Consiglio di amministrazione dell’ Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), in applicazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36.

(DESIGNAZIONE)
Acquisizione di designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note e osservazioni: Si chiede rinvio
Esito: Rinvio

7. Approvazione del calendario dei lavori della Conferenza (gennaio – giugno 2003)
   Approvato
8. Proposta di accordo tra lo Stato e le Autonomie regionali e locali per la definizione degli indirizzi per la sperimentazione dei programmi di riqualificazione della rete commerciale. (ATTIVITA’ PRODUTTIVE)

Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note e osservazioni:
 Si chiede rinvio
Esito: Rinvio

9. Schema di delibera CIPE sul Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP)

Parere ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note e osservazioni:  Parere favorevole
Esito: Parere favorevole

Le Regioni e gli Enti locali hanno, altresì, evidenziato il mancato rispetto da parte del Governo dell’intesa interistituzionale, relativamente all”approvazione della legge finanziaria 2003.

Infine, il Ministro La Loggia ha annunciato l’istituzione da parte dell’ONU della giornata internazionale della montagna.

Testo completo

La legge d’attuazione del Titolo V

La definitiva approvazione della legge per l’attuazione del Titolo V, rappresenta un passaggio positivo per le Province italiane e per l’intero sistema delle autonomie locali.

Il provvedimento ha il merito fondamentale di essere stato condiviso e concordato con tutto il sistema delle Autonomie locali, Regioni, Province e Comuni, e di individuare un percorso di applicazione concertata della riforma costituzionale. L’approvazione della legge dimostra che, quando si sceglie la strada della concertazione tra i livelli istituzionali, si raggiunge quella condivisione politica, necessaria per riforme di questa
portata, che porta anche a percorsi più rapidi nell’iter parlamentare.

In particolare, si segnalalo le disposizioni relative alla delega al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane, al potere normativo degli enti locali, e alla disciplina di attuazione dell’art.118 della Costituzione, che sancisce il passaggio di competenze da Regioni a Province e Comuni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

Per consultare la legge clicca qui

Il decentramento amministrativo

A partire dalla scorsa legislatura si è avviata un complesso processo di decentramento dallo Stato alle Regioni, alle Province e ai Comuni, che ha trovato il definitivo coronamento nella riforma costituzionale del 2001.

La banca dati completa sul federalismo amministrativo,  per avere accesso alle informazioni relative ai diversi provvedimenti di decentramento,  è consultabile nella pagina ad esso dedicata sul sito del CESDAL, Centro Studi e Documentazione Autonomie Locali con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica.

– Link banca dati sul federalismo amministrativo

Nasce il CESDAL

L”Unione delle Province Italia, con ANCI, UNCEM, LEGAUTONOMIE, FORMEZ, SSPAL, ha dato vita al “Centro studi e documentazione per le autonomie locali” (CESDAL), con l”obiettivo di fornire servizi al sistema delle autonomie locali e agli utenti nel quadro del nuovo ordinamento federalista, nonché informazioni e approfondimenti sulle numerose ed estese materie di interesse.

Nell”ambito dell”attività del CESDAL particolare attenzione è posta alla documentazione di carattere normativo e giuridico.

Per la documentazione sulla legislazione cliccare qui.

Sito del CESDAL: www.cesdal.it

Titolo V: l’intesa inter-istituzionale

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che prevede accordi tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

CONSIDERATA la necessità di garantire un processo armonico di adeguamento dell’ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

CONSIDERATO che la riforma del Titolo V della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze, essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle Regioni e riconoscendosi a Comuni, Province e Città metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall’articolo 114 della Costituzione.

RITENUTA la necessità di individuare i principi informatori comuni dell’azione dei soggetti istituzionali.

RITENUTA l’esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione concertata dei più delicati temi e profili istituzionali.

Tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane si conviene il seguente accordo:


I) Finalità

1 Tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare, nell’ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione dell’ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel rispetto del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sancito, dell’articolo 5 della Costituzione.

2. Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell’unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste dalla riforma costituzionale del Titolo V

3. In tale ottica, è auspicabile che sia quanto prima attuata l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali, come consentito dall’articolo 11 della legge costituzionale n.3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate e rese operative le altre sedi di confronto, quali la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.281 del 1997 ed i Consigli regionali delle Autonomie, previsti dal nuovo articolo 123 della Costituzione.


II) Principi dell’azione comune ed argomenti di approfondimento

1. Costituiscono principi essenziali dell’azione comune:

privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge costituzionale, la più aderente alla logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma costituzionale;

considerare il principio di sussidiarietà, elemento fondante della riforma, unitamente ai principi di differenziazione ed adeguatezza;

garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di continuità e completezza dell’ordinamento giuridico.

2. In relazione ai poteri legislativi assegnati, lo Stato e le Regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti di competenza per un corretto esercizio delle funzioni legislative. Tale delimitazione si rende necessaria anche al fine di dare certezza dell’ambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e per l’individuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale.

3. Lo Stato e le Regioni, nell’esercizio delle loro potestà legislative, assumono, altresì, l’impegno di verificare, in fase di predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale. La verifica riguarda anche i provvedimenti già in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la modifica o il ritiro. A questi fini i Presidenti delle Regioni si impegnano ad orientare, in ogni sede ed in ogni fase, l’iniziativa legislativa delle Giunte regionali. Il Presidente del Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti i Ministri per orientare l’iniziativa legislativa del Governo, in ogni sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto costituzionale.

4. Per l’attuazione del federalismo fiscale, si conviene sulla necessità di introdurre nel DPEF la previsione:

di una conferenza mista per definire l’impianto complessivo del federalismo fiscale;

dell’avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statali.

5. Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle Istituzioni locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione. In tale fase, vanno determinate le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. p), e vanno osservati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell’attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio e organizzazione compete ai Comuni, singoli o associati, anche nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, e qualora lo richiedano esigenze di unitarietà, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso la revisione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, quale intervento necessario, accanto all’adozione di ulteriori leggi statali e di leggi regionali, per attuare gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.

6. Modalità operative di coordinamento e di collaborazione tra il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata saranno individuate al fine di realizzare le opportune sinergie tra i medesimi organismi.


III) Modalità organizzative


1. La sede istituzionale di confronto è individuata nella Conferenza unificata. Le riunioni della Conferenza hanno cadenza periodica e costituiscono il momento di confronto politico, di valutazione, di indirizzo e di verifica per l’attuazione della presente intesa. L’approfondimento degli specifici argomenti individuati è affidata a tavoli tecnici.

2. I soggetti firmatari si impegnano, altresì, a ricercare ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.

Conferenza Unificata del 6 febbraio 2003

Provvedimenti:

1) Approvazione dei verbali delle sedute del 12 e 19 dicembre 2002.

2) Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all”attraversamento stabile dello Stretto di Messina, predisposto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell”art. 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI).

Parere ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Note e osservazioni: Parere favorevole
Esito: Parere favorevole

3) Schema di decreto del Ministro della salute relativo alla “Determinazione del criterio della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo istituito dall”articolo 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174 concernente la sterilizzazione degli animali di affezione”. (SALUTE).

Parere ai sensi dell”articolo 4 della legge 30 luglio 2002, n.174.
Note e osservazioni: Parere favorevole
Esito: Parere favorevole

4) Emendamento al disegno di legge recante: “Disposizioni per l”adeguamento dell”ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3″ (A.S. n. 1545), relativo alla delega al Governo per l”attuazione dell”art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l”adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3/2001. (INTERNO).

Richiesta dell”ANCI.

Note e osservazioni: Cfr. Nota ANCI – UPI
Esito: Viene acquisita la volontà di ANCI ed UPI di riproporre l”originaria proposta di delega in materia di funzioni fondamentali

5) Designazione di due rappresentanti delle Regioni e di due rappresentanti degli Enti locali quali componenti l”Alta Commissione di studio di cui all”articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). (DESIGNAZIONE).

Acquisizione della designazione ai sensi dell”articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note e osservazioni: Le Regioni chiedono rinvio al fine di chiarire le finalità della Commissione
Esito: Rinvio

6) Proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell”economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, istituito ai sensi dell”articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l”anno finanziario 2003. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI).

Intesa ai sensi dell”articolo 46, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Note e osservazioni: Si chiede Rinvio
Esito: Rinvio

Di fronte alla protesta di ANCI ed UPI, per il mancato inserimento all”ordine del giorno della seduta del punto relativo alla valutazione delle conseguenze della legge finanziaria 2003 e all”adozione di eventuali provvedimenti correttivi, il Ministro La Loggia ha affermato la disponibilità del Governo e del Presidente del Consiglio di fissare quanto prima un incontro con i rappresentati delle Regioni e degli Enti locali (cfr. Comunicato)

Cerca