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Il parere sul DPEF 2004-2007

Conferenza Unificata 24 luglio 2003

Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

(Parere ai sensi dell’art.1-bis, co.2. legge 5 agosto 1978, n.468 e s.m.i.)

PREMESSA

L’intesa interistituzionale siglata nel giugno 2002, prevedeva un percorso comune nella fase di elaborazione delle linee del Dpef, come pure l’avvio del processo di costruzione del federalismo fiscale in attuazione dell’art.119 Cost.

È evidente che il sistema della fiscalità locale come pure l’individuazione di strumenti efficaci che garantiscano un’autonomia finanziaria per gli enti locali e per le province in particolare (che sono, tra tutti, quelle che hanno a disposizione leve fiscali assai insufficienti rispetto alle spese necessarie a garantire un efficiente esercizio delle funzioni proprie e conferite), rappresentano i capisaldi di un assetto istituzionale che vede, in via equiordinata, assegnare pari dignità a Stato, Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane.

Va in questo senso sottolineato il fondamentale ruolo che le Province svolgono nelle politiche di sviluppo locale, sotto molteplici direzioni: programmazione e pianificazione del territorio, formazione e mercato del lavoro, tutela e salvaguardia dell’ambiente, costruzione e manutenzione rete viaria, ecc.A tal fine, nelle scorse settimane l’UPI aveva formulato alcune proposte al Governo relativamente a possibili contenuti del Dpef, sia rispetto a politiche settoriali sia  rispetto ai meccanismi del patto di stabilità interno, ribadendo più volte la necessità di procedere in maniera concertata allo sviluppo delle linee del Documento di Programmazione Economico-finanziaria.

Nello specifico l’UPI aveva sottolineato la necessità di reperire risorse rispetto a: edilizia scolastica, manutenzione e gestione della rete stradale provinciale, modernizzazione e innovazione tecnologica nonché dissesto idrogeologico e salvaguardia delle risorse idriche ed energetiche.

Attenzione particolare merita inoltre la fase di interlocuzione avuta nei mesi scorsi rispetto alla possibilità di modificare i meccanismi relativi al rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali, proposta avanzata dall’UPI e basata sulla consapevolezza di dover apportare un significativo e responsabile contributo al risanamento del debito pubblico attraverso regole più chiare ed eque rispetto a tutti i settori che compongono il comparto della Pubblica Amministrazione, oltre che più rispettose dell’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali.

I CONTENUTI DEL DPEF

Nel Documento in esame non vi sono elementi che corrispondono alle richieste dell’UPI, in nessuno dei settori considerati.

Non vi è peraltro cenno al ruolo, che invece è determinante nel raggiungimento degli obiettivi macroeconomici previsti, del sistema degli enti locali: se da un lato è stato, come è giusto, offerto uno spazio particolare alle misure a sostegno dello sviluppo nel Mezzogiorno, come pure alle grandi opere infrastrutturali che saranno funzionali per il Paese anche e soprattutto in un contesto europeo allargato ad est, non è chiaro il ruolo che viene assegnato al sistema degli enti locali (Province, Comuni e Comunità montane) rispetto alle prospettive di sviluppo locale per i prossimi anni.

Anche rispetto al patto di stabilità non ci sono riferimenti alle proposte avanzate nelle scorse settimane ma, al contrario viene fatto espresso riferimento ad un ulteriore giro di vite sugli acquisti di beni e servizi nonché ad una applicazione del patto di stabilità interno in coerenza con le prescrizioni europee. Viene così prefigurata una modifica alle attuali norme vigenti per il patto di stabilità interno per il 2004, senza che venga fatto cenno al fatto che fino ad ora, il sistema delle autonomie locali nel suo complesso ha sempre dimostrato un forte senso di responsabilità nei confronti degli impegni assunti dal  Paese nei confronti dell’UE, centrando sempre gli obiettivi previsti dalle leggi finanziarie.

L’Upi ritiene doveroso infine, porre l’accento sulla necessità di fare immediata chiarezza circa le risorse finanziarie essenziali per concludere la fase del rinnovo contrattuale (in ritardo di oltre 18 mesi) per il comparto Regioni-Enti locali: le rassicurazioni fatte in merito dal Governo non chiariscono se l’aumento dello 0.99% della retribuzione applicato al tabellare – alla stregua degli altri comparti dei dipendenti pubblici – sul quale l’UPI aveva espressamente richiamato la necessità che tale percentuale fosse esclusa dal calcolo utile ai fini del patto di stabilità, dovrà essere a carico degli enti locali oppure no.

Stante la premessa iniziale e valutata l’assenza di contenuti relativamente alla relazione che intercorre tra il rilancio dello sviluppo economico del territorio e il ruolo e le necessità economico finanziarie degli Enti locali, l’UPI non ritiene di poter esprimere un parere in merito al Documento di Programmazione economico-finanziaria 2004-2007.

Accordo per l’individuazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale

Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Unione delle Province d’Italia
Unione Nazionale Comuni Comunità Montane


 

DOCUMENTO SULL’ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 SUI MECCANISMI DEL FEDERALISMO FISCALE

 

VISTO l’articolo 3 della legge n.289 del 2002 “legge finanziaria 2003” istitutivo dell’Alta Commissione di studio per l’indicazione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117, co.3, 118 e 119 della Costituzione;

VISTA l’urgenza di sancire tale accordo al fine rimuovere il congelamento degli strumenti di autonomia finanziaria di Comuni e Regioni;

VISTI gli articoli 2, 3, 4 co.2, 23 e 53 della Costituzione che concorrono a definire un sistema di federalismo fiscale i cui elementi strutturali siano funzionali ai principi di uguaglianza, solidarietà e progressività della imposizione fiscale;

VISTA l’esigenza che il federalismo fiscale coniughi i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali, realizzando il giusto equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà,

VISTA l’esigenza che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti, secondo l’art.117, co.2, lettera m), siano determinati dallo Stato e integralmente finanziati ai sensi del comma 4 dell’art. 119 della Costituzione;

CONSIDERATO che il sistema dei tributi propri e delle compartecipazioni deve garantire il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e deve comunque determinare un accrescimento dell’attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale, ferma restando il rispetto del principio di invarianza della pressione fiscale;

CONSIDERATO che l’attuazione del federalismo fiscale dovrà rispettare i principi di razionalità e coerenza dei singoli istituti tributari e del sistema tributario nel suo complesso; di omogeneità dei tributi regionali e locali, intesa nel senso che detti tributi siano, pur nella loro diversità, tra loro conciliabili e si innestino armonicamente nel sistema tributario nel suo complesso; di stabilità e di unitarietà della finanza pubblica; le Regioni e le autonomie locali, inoltre, sottolineano la necessità che il federalismo fiscale debba essere sviluppato in parallelo alla riforma del sistema fiscale statale delineato dall’apposita legge delega e non già in progressione, per evitare il rischio di adattamenti successivi che potrebbero modificare il quadro appena costruito oppure essere costretti e compressi dentro un disegno ritenuto immodificabile e incompatibile con le esigenze delle Regioni e delle autonomie locali le quali, in questo senso, chiedono di essere preventivamente coinvolte nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega;

CONSIDERATO che l’attuazione della riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell’entrata a regime e che occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l’esercizio delle competenze spettanti alle Regioni, alle Province e ai Comuni, alla luce della novellata Costituzione, in maniera congrua, tempestiva e trasparente;

RICHIAMATA la necessità di fare salve le competenze attribuite a Regioni a statuto Speciale e Province Autonome ai sensi dell’art. 10 della Legge Costituzionale 3/2001;

RICHIAMATA la necessità che, in ogni caso, l’esercizio della autonomia impositiva delle Regioni e degli enti locali si accompagni ai principi della responsabilizzazione finanziaria, in modo da assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio;

CONFERMATA la validità dell’assetto istituzionale definito dall’art. 119 della Costituzione rispetto all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni e la necessità che in sede di Conferenza Unificata si sviluppi una preventiva intesa sulla impostazione della politica economica-finanziaria nazionale, anche in relazione alla predisposizione del Dpef, dei contenuti della legge finanziaria e del Patto di stabilità e crescita.

 

Tra Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane si conviene

il seguente accordo:

 

1. Il presente accordo ha ad oggetto l’individuazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale al fine di fornire indirizzi all’Alta Commissione di Studio prevista dall’art.3, co.1, lett.b) della legge 28 dicembre 2002, n.289 per l’elaborazione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che saranno oggetto della relazione al Governo.

2. L’Alta Commissione, incaricata di predisporre una relazione al Governo in cui indicare i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo quanto previsto dalla Costituzione, presenterà entro il 31 marzo 2004 la suddetta relazione. E comunque entro il 31 ottobre 2003, presenterà un documento sugli elementi per il coordinamento tra Patto di Stabilità, Legge finanziaria 2004 e federalismo fiscale.

3. Il documento dell’Alta Commissione conterrà le proposte di attuazione dell’art. 119 Cost.; in particolare tale documento si sostanzierà in una parte generale riguardante il sistema nel suo complesso, e in una parte contenente indicazioni specifiche per Regioni, Province e Comuni.

4. Contestualmente l’Alta Commissione elaborerà :

a) la ricognizione della finanza di ciascun livello di governo (ammontare delle risorse finanziarie complessive) Stato, Regioni, Province e Comuni, in rapporto alle funzioni esercitate.

b) la proiezione dei fabbisogni in ordine all’attuazione dei processi di decentramento amministrativo e di attuazione del Titolo V.

5. L’Alta Commissione individuerà i contenuti della legge statale di coordinamento della finanza pubblica rispetto a:

a) il riparto tra la competenza legislativa statale e regionale in merito ai tributi regionali e locali

La legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo quanto stabilito dall’art. 119, co.2, Cost. individua i tributi e le entrate proprie di Regioni ed enti locali, le sovrimposte e le addizionali ai tributi erariali nonché le compartecipazioni spettanti alle Regioni e agli enti locali, determinando anche l’ambito normativo e regolamentare autonomo riservato agli stessi, a partire dai livelli e dalle forme di autonomia finanziaria previsti nell’ordinamento vigente.

Le Regioni hanno competenza in materia di coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli enti locali, nell’ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, ovvero, se mancanti, desumibili dalle legge statali vigenti.

La legge regionale, nell’ambito delle proprie competenze, prevede i tributi locali, limitandosi a delineare i soli principi generali e lasciando agli enti locali la facoltà, nell’esercizio della propria autonomia tributaria, di istituirli ed applicarli.

Si richiama la necessità di far salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001.

b) L’autonomia normativa di Comuni, Province e Città Metropolitane in materia di finanza locale;

La legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario disciplina soltanto in via di principio i tributi e le entrate proprie nonché le forme di compartecipazione ai tributi erariali, lasciando alla autonomia regolamentare degli enti locali la disciplina applicativa dei tributi.

Allo stesso tempo la legge regionale che prevede tributi locali si limita a delineare i principi generali e lascia all’autonomia regolamentare degli enti locali la facoltà di istituirli nonché la disciplina di applicazione.

c) un’adeguata proporzione tra tributi propri e compartecipazioni a tributi erariali per ogni livello di governo;

Fermo restando che l’insieme delle fonti relative ai commi 2 e 3 dell’art. 119 Cost devono consentire a Regioni ed enti locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche a loro attribuite, si dovrà individuare la proporzione secondo la quale ripartire l’ammontare delle risorse a disposizione nell’ambito delle diverse fonti: tributi ed entrate proprie, compartecipazioni, perequazione, intendendosi in tal modo definitivamente conclusa l’esperienza della finanza derivata.

d) il sistema di perequazione

Tenuto conto che le disparità regionali sono molto profonde, il fondo perequativo di cui al comma 3 dell’art. 119 Cost. e altre risorse del bilancio dello Stato dovranno consentire di perequare le differenze dei territori con minore capacità fiscale per abitante, in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, proseguendo nell’azione di incentivare l’esercizio virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna realtà istituzionale.

I criteri per la definizione e l’attribuzione del fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale per abitante sono determinati dalla legge dello Stato con il concorso delle Regioni e degli enti locali. Il fondo, distinto per Comuni, Province, Città metropolitane Regioni, è attribuito direttamente dallo Stato.

In considerazione della struttura del federalismo fiscale proposto l’Alta Commissione dovrà prevedere un meccanismo di attribuzione del fondo perequativo teso a garantire i principi di solidarietà previsti dalla Costituzione. Entro tale meccanismo dovrà essere prevista la perequazione che le Regioni effettueranno a seguito della attribuzione agli Enti locali di entrate tributarie per il finanziamento delle funzioni loro assegnate direttamente dalle regioni medesime individuando nel Consiglio delle Autonomie ovvero, in analoghe sedi i luoghi di concertazione interistituzionale.

e) Fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive

Gli interventi di cui al comma 5, art. 119 Cost., dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità strutturali. (differenze di opportunità, arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali. Le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane concorrono con lo Stato a definire l’entità e i criteri di riparto di tale fondo.

6. L’Alta Commissione individuerà le modalità per garantire certezza di risorse finanziarie per ogni livello di governo in rapporto alle funzioni esercitate.

7. L’Alta Commissione individuerà le procedure di composizione dei conflitti tra Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché strumenti e procedure che garantiscono la ininfluenza diretta e/o indiretta sul gettito dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni, di modifiche dei sistemi tributari statali e regionali

La Conferenza Unificata è la camera arbitrale per dirimere i conflitti tra Stato, Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane; il Consiglio delle Autonomie locali, ovvero analoghe sedi istituzionali sono la camera arbitrale per dirimere i conflitti tra Regioni ed enti locali.

 

Roma, 18 giugno 2003

Documento Upi Istruzione

NOTA DELL’UNIONE PROVINCE D’ITALIA SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MARZO 2003 IN MATERIA DI RIFORMA DELLA SCUOLA


L’avvio della fase operativa per l’attuazione della recente legge n°53 del 2003, con la quale il Governo è stato delegato a definire norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, richiede all’Unione ed alle  Province a livello regionale, un rilevante impegno, nei confronti dello Stato e delle Regioni, affinché i cambiamenti del sistema educativo italiano – resi necessari dalle esigenze della qualificazione delle risorse umane per lo sviluppo culturale, produttivo, economico e sociale, in parte indicati nei principi e nei criteri direttivi contenuti nella legge – si realizzino mediante l’adeguato apporto di tutti i soggetti istituzionali rappresentativi delle comunità comunali, provinciali, regionali e statali, in conformità ai ruoli ed ai compiti a ciascuno di essi affidati dalla Carta costituzionale, nelle sue più recenti riformulazioni, e dall’ordinamento.


Il contributo delle Province trova una sua particolare ragione – oltre che nella centralità e nell’importanza del sistema educativo per lo sviluppo del Paese ed per il suo pieno inserimento nella comunità internazionale e segnatamente in quella europea – nello specifico ruolo che, rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, tale livello istituzionale ha tradizionalmente svolto e che si è venuto ulteriormente rafforzando negli ultimi anni per effetto della rilocalizzazione, dal centro alla periferia, delle più importanti funzioni amministrative.

 In particolare vengono in rilievo i nuovi compiti conferiti alle Province – accanto agli interventi strumentali e logistici concernenti le sedi e le attrezzature di tutte le scuole medie superiori – in materia di  pianificazione dell’organizzazione della rete scolastica, in un quadro di proposte integrato con il sistema dell’offerta di formazione professionale, pure attribuito all’ente, e in stretta connessione con gli interventi, di cui la legge ha incaricato le Province, per le politiche attive del lavoro. Da tali elementi si ricava che l’ordinamento ha voluto attribuire alle istituzioni di livello provinciale un forte connotato di governo della programmazione e della realizzazione del sistema complessivo di qualificazione dei cittadini per il loro efficace inserimento lavorativo.


Tutto ciò va tenuto in debito conto in primo luogo nel processo di definizione, da parte del Governo,  del contenuto dei decreti delegati con i quali deve essere data attuazione alla legge di riforma al sistema educativo.

Infatti la riforma a cui si sta lavorando, a prescindere dagli specifici contenuti delle proposte, non può più essere definita secondo metodi e canoni, con i quali sono state tradizionalmente impostate le riforme scolastiche del passato, diretti a disciplinare dal centro tutti gli spazi di un sistema educativo e di formazione, uniformemente attuato su tutto il territorio nazionale, magari senza prendere in alcun modo in considerazione le problematiche locali, anche solo connesse agli aspetti operativi e logistici delle innovazioni introdotte.

 I limiti della delega che la legge n° 53 individua per il Governo, e cioè la definizione di regole generali e di livelli essenziali di prestazioni, richiede che questi attivi un serrato e continuo confronto con le Regioni, ma anche con tutti gli altri livelli delle autonomie istituzionali –territoriali e scolastiche – protagonisti nella completa attuazione del sistema; e ciò anche per fare in modo che la disciplina normativa elaborata dal Governo assicuri il coordinato ed armonico apporto di tutti i soggetti protagonisti nel ruolo rispettivamente definito dalla Costituzione e dall’ordinamento.

A tutto ciò consegue una  prima concreta richiesta dell’UPI al Governo: la partecipazione di una propria rappresentanza alle commissioni  ed ai gruppi di lavoro tecnici che elaborano il materiale destinato ai decreti delegati, in particolare per la parte di essi concernente il secondo ciclo relativo al sistema dei licei ed a quello dell’istruzione e formazione professionale.


In secondo luogo l’avvio del processo volto all’introduzione di una nuova disciplina del sistema istruzione suggerisce all’UPI un rinnovato impegno nei confronti delle Regioni, per la competenza legislativa loro attribuita dal nuovo testo dell’art.117 della Costituzione e quindi per un ruolo la cui rilevanza va ben oltre la tematica della definizione di una quota dei piani di studio, per riferirsi  invece ad una disciplina organica di un sistema regionale di qualificazione complessiva delle risorse umane.

In particolare si richiede alle Regioni di farsi protagoniste di adeguate iniziative legislative ed amministrative volte a dare a tale sistema regionale le caratteristiche di un effettivo snodo del servizio educativo nazionale, attento alle esigenze delle singole comunità nell’ambito dei livelli prestazionali dell’istruzione definiti per tutto il Paese e in ogni caso capace di garantire, nei limiti necessari, il giusto spazio alle autonomie locali e a quelle scolastiche.

In tale quadro assume fondamentale importanza l’azione delle singole Unioni regionali delle Province  per sollecitare le Regioni e confrontarsi con esse affinché venga delineato un quadro normativo che rispetti e garantisca il ruolo delle Province, in particolare per quanto riguarda la predisposizione dei piani di organizzazione della rete scolastica, compito ad esse attribuito già dall’art.139 del decreto legislativo n°112/98, in una logica di integrazione con tutta l’offerta formativa.

Numerosi sono gli aspetti per i quali  i contenuti ed i confini della disciplina che il Governo intende approvare assumono rilevanza per il rispetto e l’esercizio delle attribuzioni  provinciali relative, in particolare, al secondo ciclo dell’istruzione; e ciò sia direttamente, in quanto incidono su scelte, oneri ed interventi la cui attuazione riguarda le funzioni amministrative di cui le Province sono titolari, sia indirettamente, in quanto si riflettono sull’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni, modificando di conseguenza l’ambito dei possibili spazi di intervento delle Province nei confronti di esse.

Per gran parte di tali aspetti assume altresì rilievo l’auspicato esercizio – in misura più incisiva, ma rispettosa delle Autonomie locali – di compiti legislativi ed amministrativi da parte delle Regioni, al fine di assicurare la presenza di condizioni adeguate per lo svolgimento dei compiti affidati alle Province in materia scolastica.

Gli aspetti delle innovazioni legislative di Stato e Regioni che assumono rilevanza strategica per le Province possono  essere individuati con riferimento alle seguenti problematiche:

• il rapporto scuola / istruzione e formazione professionale: i limiti costituzionali alla funzione legislativa dello Stato, per il quale la Costituzione (art. 117, comma 3) – al di là delle formulazioni contenute nella legge n°53 del 2003 – esclude interventi sull’istruzione e formazione professionale, attribuita alle Regioni; con riferimento a tali limiti risulta  delicata la disciplina, in particolare, della parte del secondo ciclo di istruzione denominata ‘sistema dell’ istruzione e della formazione professionale’, nonché quella dei passaggi da e per il sistema dei licei;

• il tema della quota dei piani di studio riservata alle Regioni, per la quale finalità e dimensionamento devono necessariamente emergere da valutazioni coordinate tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, sia a livello nazionale che in quello locale, anche in considerazione del fatto che la norma riferisce il  contenuto di tale quota agli interessi specifici delle Regioni ‘anche in collegamento con le realtà locali’ (art.2, comma 1,lett.’l’, della legge 53/03)

• il rispetto, da parte del contenuto dei decreti delegati, di un livello di disciplina delle singole articolazioni del sistema educativo che si configuri realmente in termini di regole generali e di livelli prestazionali, evitando, ad esempio, di ‘irrigidire’ nelle norme nazionali contenuti di dettaglio (da programma scolastico tradizionale), che potrebbero limitare gli spazi di autonoma elaborazione dell’offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche, i quali, a loro volta, devono tener conto della programmazione territoriale di tale offerta (art.3 del d.p.r.275/99);

• il rispetto, nelle norme da inserire nei decreti delegati ed in quelle delle leggi regionali, ma anche negli atti di programmazione del sistema formativo adottati dalle Regioni, dei compiti attribuiti alle Province in materia di organizzazione del servizio scolastico, evitando nella normativa statale l’introduzione di vincoli eccessivi a tale attività provinciale,  ad esempio per quanto attiene all’impiego delle risorse umane nelle scuole( criteri e parametri di dotazioni organiche) ed assicurando nelle leggi regionali il collegamento, sin dal livello provinciale, con la programmazione di tutta l’offerta formativa;

• la necessità di assicurare il collegamento tra  definizione  – rimessa ai decreti delegati- dei contenuti degli indirizzi in cui si articolano le istituzioni del secondo ciclo di istruzione, da una parte, ed  più articolata conoscenza del reale fabbisogno formativo, dall’altra, i cui connotati, in termini di contenuti e di quantità, sono demandati alla definizione del sistema territoriale decentrato, coinvolto – per le diverse realtà territoriali – anche negli aspetti relativi alla formazione professionale e alle politiche del lavoro;

• lo stretto collegamento tra le scelte di contenuto degli obiettivi formativi del sistema scolastico e delle modalità spazio-temporali con le quali si prevede che i medesimi siano perseguiti (tutti elementi che i decreti delegati devono in termini generali disciplinare) ed i rilevanti aspetti logistici necessari per l’operatività di tali scelte; sedi scolastiche, loro localizzazione, loro caratteristiche dimensionali e funzionali, connotati , tipicità e flessibilità dei singoli locali, da adibire alle attività didattiche ,normali e speciali di laboratorio, tipologia delle attrezzatura delle scuole, rappresentano altrettanti problemi che condizionano l’attuazione della riforma della scuola e che devono, per quanto possibile, essere affrontati contestualmente con i soggetti istituzionali ai quali sono attribuite le scelte  per la loro realizzazione, se si vuole garantire il perseguimento degli obiettivi innovativi che ci si propone;

• anche con riferimento all’aspetto da ultimo trattato, ma più in generale per consentire di risolvere i diversi problemi operativi ed organizzativi connessi alla riforma complessiva dei cicli scolastici, occorre un’analisi puntuale con il concorso di tutti i soggetti interessati per definire in termini reali, congrui ed adeguati il piano programmatico degli interventi finanziari che il Ministro deve predisporre, secondo quanto previsti all’art.1, terzo comma, della legge 53/03; l’impegno finanziario necessario alla riforma del sistema educativo deve infatti considerare tutti gli aspetti funzionali e strutturali, di sedi e di attrezzature, che sono rilevanti per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge, indicando le risorse aggiuntive complessivamente necessarie e quindi anche quelle da attribuire agli altri enti territoriali, non solamente quelle per gli interventi cui provvede direttamente lo Stato. 


Per l’approfondimento delle problematiche sopra indicate l’Unione delle Province d’Italia invita le singole Amministrazioni, in particolare nelle loro organizzazioni regionali, ad attivare incontri e ad elaborare specifiche proposte. Le risultanze di tale dibattito potranno trovare adeguata risonanza sia nel confronto con le singole Regioni, sia nelle iniziative dell’Unione relative alle prossime scadenze sull’iter della predisposizione dei decreti delegati in attuazione della legge n°53 del 2003.

 

Giugno 2003

 

Trasporto disabili scuole superiori

Parere UPI sul Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, l’Unione  Province d’Abruzzo, l’Associazione Regionale Comuni d’Italia e l’Unione Regionale Comunità montane sui servizi di trasporto e di assistenza scolastica qualificata agli studenti portatori di handicap che frequentano le scuole superiori e l’Università.
 

Ciascuna delle quattro province abruzzesi potrà valutare al meglio l’opportunità di aderire al percorso concertato proposto dalla Regione Abruzzo, previa eventuale introduzione di correzioni ed integrazioni al protocollo di cui all’oggetto, anche alla luce degli elementi di seguito illustrati.

 I °)

Come è noto, sulla questione relativa all’ente locale che deve provvedere al servizio di trasporto dei disabili alle scuole medie superiori, l’ANCI e l’UPI hanno sottoscritto il 18 ottobre 2002, in sede di Conferenza Stato-Città, un documento comune, al termine del quale è stata formulata la richiesta “che venga  colmato il vuoto legislativo sulla materia e che unitamente vengano individuate ed assegnate le risorse necessarie ai soggetti che le singole leggi regionali individueranno come competenti a fornire il servizio”.

L’iniziativa assunta dalla Regione Abruzzo, nella direzione di intervenire con una legge che stabilisca il riparto delle competenze tra provincia e comune, rappresenta un’importante ed utile risposta all’esigenza rappresentata in sede nazionale da ANCI ed UPI; la soluzione transitoria di una convenzione tra gli enti, in attesa della legge, può certamente costituire un valido strumento per eliminare nel frattempo i disagi dei cittadini interessati al servizio.

Tuttavia il contenuto del protocollo d’intesa opera una distinzione tra l’ente locale che eroga (predispone e gestisce) il servizio – individuato (articoli 2 e 3) correttamente nel comune, tenuto anche conto del quadro delle competenze delineato dalle norme (legge n° 328 del 2000) che definiscono il sistema integrato di interventi e servizi sociali  –  e quello che assume (oltre a compiti di promozione e di coordinamento, peraltro non meglio definiti), l’onere finanziario del medesimo, obbligando la provincia, insieme alla regione,  a mettere a disposizione una parte rilevante, il 50%,  delle risorse necessarie (articoli 4 e 5).

Tale impostazione – come risulta anche dalla nota regionale di trasmissione della proposta che configura l’intervento finanziario regionale in termini di sussidiarietà nei confronti delle province – sembrerebbe basarsi su di una competenza delle province in materia in base alle norme vigenti (presumibilmente con riferimento all’art .139 del d.lgs. n°112 del 1998). Questa Unione ha già illustrato in precedenti documenti come tale competenza non sussista e ciò trova riflesso nel citato documento ANCI/UPI, che richiede in merito un intervento legislativo da parte delle regioni.

Ma se non vi è attualmente una competenza provinciale in materia la soluzione proposta nella bozza di protocollo finisce per applicare nei confronti dei comuni, ma non nei confronti delle province, il principio secondo cui all’attribuzione di nuovi compiti deve corrispondere il contestuale trasferimento di congrue risorse.

Si ritiene che tale principio – spesso disatteso nel passato e affermatosi  solo nei processi di  decentramento a decorrere dalla fine degli anni novanta, in attuazione della legge n° 59 del 1997 e del d.lgs. n°112 del 1998, che lo hanno sancito espressamente  – debba trovare sempre applicazione nei confronti di tutti gli enti locali, non solo nei casi in cui l’attribuzione avvenga per mezzo di norme, statali o regionali, ma anche in quelli di assunzione convenzionale di nuovi compiti, salvo particolari e motivate ragioni.

Con il protocollo proposto – che per l’aspetto in esame si auspica in ogni caso non venga riprodotto nella successiva legge regionale – in sostanza si attribuisce alle province il compito di provvedere al finanziamento del 50% dei servizi considerati, senza mettere a disposizione di tali enti le risorse finanziarie necessarie.

II °)

La convenzione opera la distinzione tra i “servizi di assistenza qualificata” e quelli di “trasporto”(articoli 1, 2 e 3).

Tale distinzione è certamente corretta, ma sarebbe opportuno evitare ogni ambiguità in ordine alla delimitazione del contenuto dei servizi che sono compresi nell’espressione “assistenza qualificata”.

In proposito, come è noto, il riferimento è la circolare del Ministero dell’Istruzione 30 novembre 2001, che, in materia di assistenza agli alunni in situazione di handicap, ha precisato che spetta alle scuole l’assistenza di base, mentre gli enti locali provvedono all’ “assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato”; a tale circolare e alla terminologia in essa utilizzata sarebbe forse opportuno rifarsi espressamente, magari citandola nelle premesse del protocollo d’intesa, al fine di evitare ambiguità nell’applicazione.

Ma se questo è l’oggetto dei servizi che l’accordo vuole regolare oltre ai trasporti, attribuendone l’erogazione ai comuni ed il finanziamento del 50 % del loro costo alle province, occorre notare che una parte di tali interventi – e più precisamente quelli relativi ai servizi a favore dei soggetti in situazione di handicap che frequentano la scuola media superiore, diversi dai disabili sensoriali, ciechi e sordomuti – riguarda compiti aggiuntivi rispetto a quelli in precedenza svolti dalle province con mezzi già a propria disposizione; per cui si realizza anche per questo aspetto quanto sopra evidenziato per il servizio di trasporti, e cioè una nuova attribuzione senza la contestuale messa a disposizione delle risorse necessarie.

III °)

In relazione a quanto sopra emerge che, in base alle norme vigenti, l’onere finanziario a carico delle province per i servizi considerati nel protocollo d’intesa si giustifica solo con riferimento all’assistenza specialistica a favore degli allievi ciechi e sordomuti; tali interventi sarebbero infatti gli unici che, oggi di competenza provinciale, sarebbero invece svolti dai comuni a seguito dell’intesa proposta.

L’ulteriore importo per il quale l’accordo prevede invece il trasferimento di risorse ai  comuni dalle province, anziché dalla Regione, comporta l’assunzione di un compito senza contestuale attribuzione dei mezzi necessari a favore dei bilanci delle province stesse. Assunzione che semmai si giustificherebbe esclusivamente in virtù della libera scelta delle singole province abruzzesi rivolta a sostenere l’attività dei comuni per i servizi di cui si tratta. In relazione a tale scelta – che ovviamente sarebbe effettuata, al di fuori di ogni imposizione disposta con provvedimento regionale, a seguito delle autonome valutazioni dei singoli enti interessati – emerge tra l’altro l’esigenza che l’adesione all’atto convenzionale in oggetto avvenga tramite la diretta sottoscrizione del protocollo da parte delle singole province.

IV °)

Si evidenzia infine che nelle premesse del protocollo il richiamo agli articoli 42 e 45 del DPR 24 luglio 1977, n° 616 dovrebbe essere completato, al fine di assicurarne la corrispondenza al contenuto delle disposizioni citate e la coerenza con quanto viene concordato nella convenzione; infatti il primo comma dell’art.42 riferisce espressamente le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” – attribuita dall’art.45 ai comuni – non solo all’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma anche alla prosecuzione negli studi.


10 settembre 2003

 

Lettera di ANCI – UPI – UNCEM – Lega Autonomie

Dr. ENZO GHIGO

Presidente Conferenza dei Presidenti

delle Regioni e delle Province autonome

Roma

 

 

Egregio Presidente,

il 9 novembre 2001 entrerà definitivamente in vigore il nuovo testo del titolo V della Costituzione italiana, che è stato elaborato ed approvato dal Parlamento anche grazie al contributo unitario delle Regioni e delle Autonomie locali e che ha ricevuto una importante conferma dal Referendum del 7 ottobre scorso.

Raggiunto il traguardo dell’approvazione definitiva della riforma costituzionale, il sistema delle Regioni e delle Autonomie locali ha ora davanti il difficile impegno dell’attuazione delle nuove disposizioni del titolo V della Costituzione, sul quale dovremo procedere con sollecitudine ed in modo il più possibile unitario. A riguardo, alleghiamo alla presente una prima di riflessione sul tema.

Allo stesso tempo, un importante e strategico appuntamento per l’intero sistema delle autonomie territoriali è senza dubbio rappresentato dai nuovi Statuti regionali, che rappresentano una occasione storica per affermare la realizzazione di un forte e coerente sistema di governo dei territori, nel rispetto della pari dignità di ogni livello istituzionale. Per questo motivo, l’ANCI, l’UPI, l’UNCEM e la Lega Autonomie Locali, attraverso l’”Osservatorio sul federalismo e sul rapporto tra Regioni ed Enti locali”, con la collaborazione delle loro sezioni regionali, hanno elaborato un documento unitario, dal titolo “I NUOVI STATUTI REGIONALI – Linee guida per la valorizzazione delle Autonomie locali”.

Il Documento allegato, approvato dagli organi delle associazioni delle Autonomie locali, intende definire alcuni linee guida, sul ruolo delle Regioni e delle Autonomie locali e sulla necessaria collaborazione istituzionale, in vista della redazione degli Statuti regionali.

Sulle due questioni strettamente legate tra di loro intendiamo aprire un confronto serrato con le Regioni e richiediamo pertanto un incontro a breve.

Cordiali saluti

Il Presidente ANCI
Il Presidente UPI
Il Presidente UNCEM
Il Presidente Lega Autonomie locali

Documento ed emendamenti

Documento ed emendamenti al disegno di legge as 1826 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge finanziaria 2003)

Roma, 20 novembre 2002

 

L’Unione delle Province d’Italia, anche in occasione dell’Assemblea Generale delle Province, svoltasi a Milano nei giorni 11 e 12 novembre, ha confermato e ribadito il proprio giudizio negativo sulla manovra economica per l’anno 2003, per la parte relativa agli enti locali, così come approvata dalla Camera dei Deputati.

Tale manovra, infatti, comporta una forte penalizzazione all’azione e al ruolo delle Province.

L’UPI sottolinea da un lato la mancanza di un reale confronto finalizzato a concordare in modo costruttivo le reciproche responsabilità per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica generale in un clima di leale collaborazione e reciproco rispetto e, dall’altro, l’evidente contrasto dell’impianto complessivo delle norme per gli enti locali, in particolare di quelle relative al patto di stabilità interno, con i principi di autonomia riconosciuti a livello costituzionale, nonché con il processo attuativo dell’art. 119 così come concordato nell’Intesa interistituzionale siglata lo scorso 20 giugno.

Particolarmente lesive del ruolo e delle possibilità di intervento delle Province, ed in questo senso inaccettabili, sono le nuove regole per il patto di stabilità così come previste nel testo approvato alla Camera. Infatti, calcolare il saldo comprendendo le spese connesse all’esercizio di funzioni trasferite senza considerare le relative entrate, determinerà automaticamente l’impossibilità per le Province di osservare i vincoli per il 2003, bloccando la capacità di spesa delle Province per tutte le funzioni principali: centri per l’impiego, formazione professionale e orientamento, manutenzione edilizia scolastica, viabilità, nonché interventi di sviluppo economico, sociale e culturale dei territori d’intesa e a sostegno delle politiche dei comuni, in particolare quelli minori, anche nella forma di cofinanziamento di programmi europei e nazionali.

Ancor più gravi saranno le conseguenze per gli anni 2004 e 2005 allorché si prevede l’inserimento nella determinazione del saldo finanziario ai fini del patto di stabilità anche delle spese per investimento. Ciò determinerà una inaccettabile contrazione della capacità di investimento degli enti locali e quindi l’impossibilità di sostenere le politiche di sviluppo locale, in contrasto con la dichiarata volontà del Governo di rilanciare l’economia.

Allo stesso tempo, priva di alcun fondamento appare la scelta di un recupero coatto e retroattivo di finanziamenti pregressi per bilanci già definitivamente e correttamente chiusi sulla base delle normative vigenti, come pure il ricorso obbligatorio alla Consip per l’acquisto di beni e servizi, il blocco generalizzato e burocratico del turn over del personale, la particolare invadenza e centralismo dei controlli sia esterni che interni.

Infine, per quanto riguarda gli interventi di adeguamento delle scuole e la loro messa a norma ai sensi del dlg.626/94, si sottolinea ancora una volta la gravità della assoluta mancanza di concrete e adeguate dotazioni finanziarie.

 

EMENDAMENTI

 

Art. 14 (Acquisto di beni e servizi)

 

Al comma 1 sopprimere le parole anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro

 

Alla fine del comma 2, lettera b), dopo la parola n.488 aggiungere le parole ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui sopra come base d’asta al ribasso.

 

Sopprimere i commi 4 e 5

 

Scopo del primo emendamento è quello di innalzare la soglia del valore del contratto per cui diviene obbligatorio l’espletamento di procedure aperte o ristrette, in deroga alla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie. Ciò consente di snellire in maniera sostanziale le procedure di acquisto di materiali e/o servizi che ricorrono in maniera frequente.

L’emendamento al comma 2 permette alle Province di non ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip, utilizzando i prezzi di riferimento come base d’asta al ribasso.

La soppressione dei commi 4 e 5 risponde invece all’esigenza di contrastare la tendenza a instaurare meccanismi di evidente ingerenza da parte del Governo centrale, con i quali si intende dare un forte ruolo “inquirente” alla Corte dei Conti

 

Art. 15 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

 

Al comma 1 dopo le parole e delle finanze inserire le parole sentita la Conferenza Unificata.

 

L’emendamento serve a garantire un meccanismo di consultazione necessaria, in considerazione della materia trattata.

 

 

Art. 16 (Acquisizione di informazioni)

 

Sopprimere il comma 2

 Appare evidente la volontà del Ministero dell’Economia di stabilire rapporti univoci di controllo sulle attività di spesa degli enti locali.

 

Art. 17 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

 

Modificare i commi 4 e 5 nel modo seguente:

 

Al comma 4 sostituire le parole disavanzo finanziario con la parola saldo.

Al comma 4 sostituire le parole non può essere superiore a quello dell’anno 2001 con le parole “deve essere migliorato nella misura del 4,7% rispetto a quello dell’anno 2001”.

 

Al comma 5 sostituire le parole disavanzo finanziario con la parola saldo.

Al comma 5 aggiungere la lettera

e) le entrate e le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

 

Al comma 5, lett.d) dopo le parole le spese per interessi passivi aggiungere le parole le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno.

 

Va sottolineato che “l’impalcatura” della soluzione emendativa (commi 4 e 5) qui prospettata può essere considerata utile anche solo per le province, ferma restando la possibilità, per i Comuni, di mantenere la formulazione già approvata in prima lettura dalla Camera. Nel caso venga accolta la possibilità di prevedere soluzioni diverse all’interno del comparto, tenendo conto delle profonde differenze di incidenza finanziaria delle competenze trasferite, è evidente che tutto l’articolo dovrà essere opportunamente corretto. Nell’ambito di tale correzione il Governo potrebbe assumersi parte degli oneri necessari a finanziare le risorse sottratte alle Province anche rimodulando, se necessario, il carico degli effetti dell’emendamento già approvato alla Camera che oggi appare evidentemente sperequato a danno delle Province.

Peraltro è evidente che l’applicazione di questa norma, come da noi proposta, all’intero comparto permetterebbe di mantenere invariati i saldi finanziari previsti dal Governo.

 

Il comma 7 va così riformulato:

Il comma 5 dell’art.24 della l.n. 448 del 28.12.01 è soppresso.

Al comma 9 dell’art.24 della l.n.448 del 28.12.01 sopprimere da le parole Per l’anno 2002, qualora l’ente fino alla fine del comma.

Il comma 3 dell’art.24 della l.n.448 del 28-12-01 viene così modificato:

“sono escluse dall’applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

 

Con questo emendamento si richiede l’eliminazione della sanzione finanziaria per mancata osservanza dei limiti relativi ai pagamenti dell’anno 2002 sia per le difficoltà di applicazione sia per il contrasto con le direttive europee in materia di termini dei pagamenti rcepite con d.lgs.9-10-02 n.231 avente per oggetto attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Inoltre, si ritiene necessario eliminare un evidente problema posto dalla legge n.448/01 che, ai fini della determinazione del saldo finanziario (comma 1 art. 24), non aveva esplicitamente previsto l’esclusione delle spese relative alle nuove funzioni statali o regionali. Si evidenzia che, proprio nel 2002, tali oneri hanno determinato un incremento notevolissimo, che renderebbe assolutamente impossibile il raggiungimento dell’equilibrio finanziario da parte di tutte le province.

 

Al comma 8 sostituire le parole per l’anno 2004 con le parole per gli anni 2004 e 2005

Sopprimere commi 9 e 10

 

La soppressione dei commi 9 e 10 e la modifica del comma 8 risponde alla esigenza di non anticipare meccanismi di rispetto del patto di stabilità interno anche per gli anni 2004 e 2005, (ulteriormente penalizzanti visto che contemplano nel calcolo del disavanzo anche le risorse per investimenti), considerata inoltre l’esigenza di procedere all’attuazione del federalismo fiscale.

 

 

Al comma 11, dopo le dell’interno inserire le parole sentita la Conferenza Unificata,

 

Sopprimere il comma 13

 

La soluzione emendativa del comma 11 intende garantire la necessaria consultazione della Conferenza Unificata per la redazione degli strumenti di monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità.

La soppressione del comma 13 intende eliminare le sanzioni per chi non rispetta il patto per il 2003. Già lo scorso anno si sono avanzati forti dubbi sulla opportunità di inserire meccanismi punitivi oltre che incentivanti. Si ricorda che originariamente il patto di stabilità interno prevedeva solamente meccanismi premianti (e non c’erano sanzioni): ora la situazione è totalmente invertita.

 

Art. 18 (disposizioni varie per le regioni)

 

Sopprimere il comma 14

 

Si tratta di eliminare le sanzioni pecuniarie per gli amministratori che deliberino forme di indebitamento dell’ente per spese diverse da quelle di investimento.

 

Art. 19 (Disposizioni varie per gli enti locali)

 Sopprimere il comma 11

 La sottrazione, da parte dello Stato, dell’ammontare finora non riscosso a causa di insufficiente o inesistente trasferimento erariale, delle somme relative al passaggio del personale Ata allo Stato e al maggior gettito Enel e Ipt, attraverso il gettito Rca, appare assolutamente inaccettabile, perché introduce un principio assolutamente insostenibile dal punto di vista contabile, perché il recupero opererebbe su somme non più nella disponibilità di cassa degli enti, i quali, con tali risorse, hanno realizzato investimenti negli anni precedenti.

Inoltre, tale recupero, che per le Province ammonta a circa 800 milioni di euro, non risulta incidere sui saldi finanziari della manovra. Si sottolinea, infine, che tale recupero incide non solo su bilanci già chiusi nel passato, ma ha effetto anche per il futuro e quindi sulla programmazione pluriennale degli enti.

 Art.22 Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici

 Al comma 1, dopo le parole e successive modificazioni, inserire le parole esclusi Regioni ed enti locali,

 Al comma 4 dopo le parole vigili del fuoco inserire le seguenti ad esclusione delle regioni e degli enti locali

 Sopprimere il comma 9

 Gli emendamenti mirano ad escludere dal generalizzato blocco delle assunzioni, gli enti locali. Ciò in conformità dell’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti stessi, oltre alla necessità di garantire l’esercizio delle funzioni delegate e trasferite in maniera funzionale, soprattutto in questa delicata fase di riorganizzazione a seguito del decentramento amministrativo, che non ha garantito risorse finanziarie sufficienti per il personale trasferito.

 
Al comma 16 sostituire la parola municipali con la parola locali

e sostituire la parola municipali con le parole degli enti locali

 L’emendamento mira ad escludere dal blocco generalizzato delle assunzioni anche il personale delle polizie provinciali e municipali

 Emendamento Tabella 1

 Legge 362 del 1998: edilizia scolastica

Sostituire il numero 10.000 con 30.000

 L’Unione delle Province d’Italia ha più volte espresso la necessità inderogabile di risorse aggiuntive per la messa a norma degli edifici scolastici. Lo stanziamento presente in tabella che si riferisce a risorse in conto mutui, è assolutamente inadeguato per l’anno 2003.

Le Province esprimono la loro solidarietà

Il Consiglio Direttivo dell’Unione delle Province d’Italia, riunitosi oggi a Roma alla presenza dei Presidenti delle 100 Province italiane, esaminate le norme contenute nel disegno di legge finanziaria 2003, che attengono il sistema degli enti locali e delle Province in particolare, esprimono il loro giudizio negativo e rilevano una serie di criticità e preoccupazioni che attengono, da un lato la contrazione dell’autonomia e responsabilità finanziaria degli enti e, dall’altro, alla impossibilità di garantire un livello adeguato di investimenti in infrastrutture (scuole, sicurezza stradale e del territorio), nonché di servizi alle collettività nei territori amministrati.

“Rileviamo – ha denunciato il Presidente dell’UPI Lorenzo Ria, a nome di tutti i 100 Presidenti delle Province italiane – come il Governo non abbia messo in atto alcuna forma di effettivo confronto con gli enti locali, per concordare un meccanismo sostenibile per rispettare il patto di stabilità interno, e questo nonostante province e comuni abbiano osservato negli anni scorsi i vincoli dallo stesso imposti”.

“Il 31 dicembre 2004 – ha aggiunto Ria – scade il termine per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Corriamo il rischio, in mancanza di risorse, di avere gran parte dei nostri edifici scolastici fuori legge. Alla comprensione delle nostre ragioni, mille volte assicurata, ha corrisposto, nella finanziaria 2003, una totale assenza di fondi”.

In serata è prevista l’audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato in cui il Vicepresidente dell’UPI Forte Clò e il Presidente della Provincia di Brescia Alberto Cavalli, componente dell’Ufficio di Presidenza dell’UPI, rappresenteranno il documento unitario approvato all’unanimità e gli emendamenti conseguenti.

Ordine del giorno

VISTO il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2003-2006 presentato dal Governo al Parlamento il 9 luglio 2002;

VISTE le richieste dell’UPI più volte avanzate al Governo in sede di consultazioni precedenti alla stesura e diffusione del Dpef, in cui venivano sottolineate le esigenze delle Province in materia di federalismo fiscale, patto di stabilità interno e politiche settoriali per lo sviluppo del Paese;

VISTO l’art. 2 del d.l. 8 luglio 2002, n.138

 

CHIEDONO AL GOVERNO E AL PARLAMENTO

 

– che, in sede di esame ed approvazione del Dpef 2003-2006, venga indicata espressamente la necessità che le Province trovino spazi di concertazione adeguati ed immediati rispetto alla strutturazione e definizione del federalismo fiscale e alla attuazione dell’art.119 Cost.; nello specifico è indispensabile che tale sistema risponda a nuove esigenze di perequazione a sostegno delle aree deboli e svantaggiate del Paese; senza un sistema che a regime indichi e definisca compiti e funzioni di ogni livello di governo e la rispettiva autonomia impositiva, si rischia concretamente di assegnare la responsabilità di una crescente imposizione fiscale al sistema degli enti locali, senza che questo abbia avuto gli strumenti necessari per ottenere una copertura finanziaria rispetto a compiti e funzioni crescenti;

– che, in sede di esame ed approvazione del Dpef 2003-2006, venga indicata espressamente la necessità che le Province trovino spazi di concertazione adeguati ed immediati rispetto alla formulazione ed individuazione dei parametri necessari al rispetto del patto di stabilità interno, al fine di una condivisione piena ed effettiva delle scelte di politica economica nazionale, anche a fronte del forte senso di responsabilità in tal senso finora dimostrato dal sistema delle autonomie locali, e dalle province in particolare, nei confronti degli impegni nazionali in sede comunitaria. In particolare non si ritengono più ammissibili altri parametri che non siano quelli direttamente inerenti il disavanzo,

– che il Dpef 2003-2006 e la legge finanziaria per il 2003 contengano interventi diretti a realizzare un Piano Nazionale della Sicurezza, che investa diversi settori: evidente attenzione deve essere posta all’edilizia scolastica e alla connessa necessità di garantire funzionalità e fruibilità agli edifici destinati alle scuole, come pure alla sicurezza delle strade e la loro manutenzione; altro aspetto che va garantito è sicuramente quello della messa in sicurezza dei nostri territori, in particolar modo dal punto di vista del rischio idrogeologico; è evidente, inoltre, la necessità di garantire strumenti idonei alla efficacia ed efficienza di tutto il sistema delle politiche l’occupazione. Si sottolinea che tali settori, di evidente e strategica importanza per il Paese, sono tutti riconducibili a precisi compiti e funzioni delle Province.

Lettera aperta delle Province italiane al Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLO AZEGLIO CIAMPI
Presidente della Repubblica 

MARCELLO PERA
Presidente del Senato della Repubblica

PIERFERDINANDO CASINI
Presidente della Camera dei Deputati

SILVIO BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Caro Presidente,

oggi gli Assessori Provinciali con delega all’edilizia scolastica hanno sottoposto alla attenzione del Presidente dell’UPI Lorenzo Ria e del Vicepresidente Vicario Forte Clò i gravi problemi che attanagliano, ormai storicamente, gli edifici scolastici. Problemi peraltro già evidenziati nel documento prodotto dal forum tenutosi a Cagliari nello scorso 26 e 27 settembre.

È emerso, e non poteva essere diversamente, che la situazione, alla luce degli strazianti eventi di San Giuliano di Puglia, è ancora più grave se si volesse (e si dovrebbe) affrontare anche il problema dell’adeguamento sismico degli immobili. Infatti fino al “giovedì 31 ottobre” il confronto e la richiesta di finanziamento al Governo era quella di assicurare risorse finanziarie per ottemperare ai canoni della sicurezza i cui tempi di compimento sono fissati, dallo stesso Governo, al 31.12.04.

Oggi, sull’onda emotiva che coinvolge l’intera opinione pubblica e sulla responsabilità che qualcuno vorrebbe scaricare sugli enti locali, tra i quali le Province, non si può che chiedere con forza e determinazione che il Governo individui il problema della “sicurezza complessiva” sugli immobili scolastici come dato emergenziale, prioritario e straordinario nel contesto della discussione della legge finanziaria.

Occorre invertire una cultura “datata” che vede l’attenzione sui “contenuti” della scuola e spostare l’attenzione, in questo momento e finalmente, sui “contenitori”. La qualità dei contenuti sarà certamente garantita anche dalla sicurezza, in primo luogo, degli spazi e dalla funzionalità e vivibilità degli stessi. Dati oggi certamente assenti!

Francamente quando, a fronte di una esigenza di risorse già stimate dall’UPI in tre miliardi di euro per gli adempimenti sulla sicurezza in scadenza nel 2004 e solo per gli istituti di secondo grado, la proposta governativa di rifinanziare la legge 23/96 è di soli 10 milioni di euro per l’anno 2003, si stenta ad essere sereni.

L’UPI ritiene che la sola ed unica strada da percorrere sia quella della presa d’atto di una situazione non più accettabile ed affrontare in maniera “culturale” e “straordinaria” il problema della sicurezza delle scuole come scelta di “civiltà”. Non farlo è mancanza di rispetto per le 26 piccole vittime e per tutti noi genitori.

Questi gravi problemi saranno rappresentati, con ancora più forza, nell’Assemblea nazionale dell’UPI che si terrà a Milano l’11 e 12 novembre, auspicando che già in quella sede il Governo nazionale manifesti, e se ne è certi, doverosa e meritoria attenzione con concrete e credibili risposte in termini finanziari.

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Ria)

Nota su riunione

1.PREMESSA

 

L’apertura di un confronto istituzionale sulla realizzazione, in vista della legge finanziaria per il 2003, dei meccanismi di partecipazione del sistema Regioni e autonomie locali al patto di stabilità interno, non può che essere accolta con favore, poiché evidenzia la volontà da parte dello Stato come pure di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, di addivenire ad un impianto normativo quanto più concertato e condiviso possibile, proprio in virtù dello spirito di responsabile collaborazione che tutto il sistema ha espresso fin dal 1998.

Ciò sottolinea, peraltro, la consapevolezza comune che ogni intervento che, ora più che mai, investe il sistema della finanza locale, non può essere individuato e condiviso senza avere, come scenario di fondo, la coerente attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 119 Cost.

In questo senso l’UPI sottolinea l’importanza e il rilievo propri della intesa interistituzionale siglata il 20 giugno scorso, con cui si individuano i principi fondamentali cui l’azione del governo, delle regioni e degli enti locali dovranno fare riferimento per dare completa attuazione al nuovo titolo V della Costituzione.

Per quanto attiene specificamente il patto di stabilità, l’UPI intende fare esplicito riferimento alle risoluzioni parlamentari approvate dopo la discussione sul Dpef 2003-2006, laddove il Parlamento impegna il Governo a stabilire, nell’ambito della definizione delle regole del patto di stabilità interno meccanismi condivisi di compartecipazione e di corresponsabilizzazione al perseguimento degli obiettivi… attivando procedure idonee a consentire la conoscenza dell’andamento dei flussi di entrata e di spesa degli enti territoriali. In tali risoluzioni vi è anche il necessario riferimento alla concreta attuazione dell’art.119 Cost. sul federalismo fiscale.

Per ciò che concerne le norme riportate dalla legge 448/2001 l’UPI ha già espresso in più sedi la propria contrarietà rispetto a vincoli ulteriori rispetto a quello del disavanzo, come il tetto alla spesa o quant’altro mortifichi in maniera evidente l’autonomia degli enti locali.

Preme infatti ricordare che il patto di stabilità interno, nato appunto dalla volontà del sistema autonomistico di contribuire fattivamente al rispetto del sistema Italia dei vincoli imposti dall’appartenenza alla UE, non solo ha conseguito negli scorsi anni – attraverso il monitoraggio saldo finanziario – gli obiettivi fissati, ma si è sempre caratterizzato per i meccanismi incentivanti – e non sanzionatori – ad esso sottesi.

In particolare appare notevolmente penalizzante il vincolo di incremento posto al totale dei pagamenti di spesa corrente che in nessun modo tiene conto dell’esigenza di smaltimento dei residui di bilancio e del rispetto dei termini di pagamento anche disciplinati da specifiche direttive europee.

Infine l’UPI ritiene di dover sottolineare un’ultima questione che, seppure ‘tecnicamente’ fuori dal meccanismo del patto di stabilità, sembra potenzialmente prossima alla riproposizione (ed estensione agli enti locali) nella legge finanziaria, ossia il ricorso alla Consip per gli acquisti di beni e servizi: l’UPI continua a ritenere la Consip un’importante risorsa ed opportunità per gli enti locali, ma sottolinea l’indisponibilità a ricorrere, in via obbligatoria, a tale risorsa perché ciò rischierebbe di mortificare non solo l’autonomia gestionale degli enti ma anche il sistema imprenditoriale locale.

Nella riunione del 31 luglio il Ministero dell’Economia ha presentato una nota sintetica sulla quale riteniamo di dover ricordare quanto già espresso verbalmente durante l’incontro.

 

 

2.ELEMENTI DI ANALISI PUNTUALE

 

Nello specifico, rispetto ai 9 ‘punti’ di discussione offerti dal Governo durante la riunione del 31 luglio, si sottolinea quanto segue.

 

1. Per l’anno 2003 viene mantenuto il Patto di stabilità che predetermina i vincoli alla crescita del saldo finanziario (individuato in modo sostanzialmente analogo a quello considerato per il patto di stabilità 2002) nonché alla crescita egli impegni e dei pagamenti di natura corrente (base 2001 + tassi programmati di inflazione);

Per quanto attiene il vincolo riguardante il “saldo” finanziario vi è pieno accordo: l’U.P.I. ritiene che, a questo proposito, potrebbero essere individuate modalità volte ad ottenere un maggiore contenimento della crescita dei disavanzi e lo stimolo di comportamenti virtuosi, sulla base della necessità, come espresso verbalmente, di individuare parametri di riferimento che siano non indistinti per tutte le realtà provinciali, proprio in virtù del fatto che non tutti gli enti, in assenza di un funzionale sistema di perequazione, operano in base ad una stessa realtà finanziaria.

Al riguardo si rileva come, da un lato, le realtà comunali e provinciali appaiono profondamente diverse tra di loro e, dall’altro, tra le stesse province, anche a fronte di una diversa legislazione regionale di attribuzione di funzioni, emergono differenze di assetto finanziario che necessitano di orientamenti volti al controllo dei saldi finanziari ma nel contempo rispettosi dell’autonomia dei singoli enti.

Non si condivide, invece, il vincolo riferito al contenimento della spesa corrente riguardante gli “impegni ed i pagamenti”, in quanto ritenuto lesivo dell’autonomia degli enti e assolutamente sperequante con riferimento alla situazione di ogni singolo bilancio.

Al riguardo si ricordano le risoluzioni parlamentari già citate che stabiliscono, quale indirizzo per il “Documento di programmazione economico – finanziaria”, il contenimento dei disavanzi riferiti ai flussi finanziari di entrata e spesa.

Sempre con riferimento al blocco della crescita di impegni e pagamenti, l’U.P.I. ritiene che potrebbero essere comunque raggiunti con altrettanta efficacia gli stessi obiettivi che il vincolo si pone:
– il contenimento della pressione fiscale locale, che risponde a logiche che si fondano sulla responsabilità ed autonomia degli enti, ma che viene comunque vincolato dalla normativa;
– la ricerca di forme sempre più economiche di gestione ed il privilegio della spesa di investimento, che sono obiettivi prioritari per le stesse autonomie locali e possono comunque trovare altre forme di incentivo nella definizione della finanziaria.

 

2. Sono previste diverse esclusioni dalla base del riferimento soggetta ai vincoli di crescita (spesa per assistenza sanitaria, spese vincolate per eccezionali calamità, spese per funzioni trasferite o delegate) ed è riproposta la disciplina dell’anno in corso per le spese esternalizzate.

Si ribadisce la necessità di mantenere l’esclusione delle spese finanziate da correlativa entrata “con vincolo di destinazione” nonché le “spese per nuove funzioni” nella misura determinata dalla relativa entrata consolidata a carico degli enti che hanno trasferito le funzioni medesime.


 

3. A fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi è prevista la riduzione dei trasferimenti statali (50% dell’ultima rata del contributo ordinario per Province e Comuni e del mancato riconoscimento per le Regioni dell’integrazione prevista nell’accordo sanità).

L’U.P.I. propone l’abolizione delle sanzioni e, eventualmente, l’istituzione di “incentivi” a favore degli enti virtuosi, ciò anche in relazione alle risoluzioni parlamentari già citate.
Fa presente, inoltre, che il sistema delle “sanzioni / incentivi” può maggiormente funzionare quando tutti gli enti possono considerarsi su un piano di relativa omogeneità finanziaria; oggi, come già affermato, in assenza di un funzionale sistema di perequazione, questa condizione non sembra realizzata e si può correre il rischio di punire gli enti che si trovano in maggiori difficoltà dovute alla debolezza del proprio territorio.

 

4. Gli enti territoriali trasmettono trimestralmente un prospetto contenente i dati necessari per monitorare il perseguimento degli obiettivi del “Patto”.

Si sottolinea la necessità di creare un sistema “circolare” e non più unidirezionale, delle informazioni in cui sia possibile verificare, in modo trasparente, la posizione di ogni soggetto partecipante al “Patto”, compreso lo Stato.

 

5. Le spese per l’acquisto di beni e servizi restano contenute entro il livello del 2001.

L’imposizione di un “contingentamento” è fortemente lesiva dell’autonomia degli enti locali e potrebbe produrre inefficienze notevoli nella gestione (es. mancate manutenzioni, blocco di servizi ecc.). L’obiettivo di contenimento appare già contenuto nel punto “1”.

 

6. Applicazione delle medesime norme sul personale previste per la generalità delle amministrazioni statali.

Al riguardo sembra prefigurarsi un inaccettabile “blocco delle assunzioni” che potrebbe produrre effetti dannosi, simili a quelli citati nel punto precedente.

La norma, inoltre, non terrebbe conto dei risultati precedentemente raggiunti dagli enti che hanno mantenuto anche in passato comportamenti virtuosi, per cui questi verrebbero ulteriormente svantaggiati.
Circa l’onere del “personale” si ricorda, invece, che dovrebbe essere riconosciuta a favore degli enti locali la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’accordo riguardante il contratto di lavoro – definito con l’intervento dello Stato – valutato per il 2003 in circa il 5,5% dell’attuale spesa.

 

7. Si intende far confluire in un unico fondo i trasferimenti di parte corrente attualmente attribuiti alle Regioni attraverso una ricognizione da ultimare entro la metà del 2003. Tale operazione è propedeutica alla sostituzione dei predetti trasferimenti con la fiscalità.

Si fa presente che l’operazione potrebbe riguardare, negli stessi termini, anche la Province, come previsto nel punto successivo.

 

8. Per gli enti locali (Comuni e Province) si prevede per l’anno 2003 la sostituzione dei trasferimenti statali di parte corrente in compartecipazione all’IRPEF, aumentando la misura del 4,5% attualmente prevista per i Comuni e determinando la nuova misura per le Province, da attribuire sempre salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

L’UPI concorda pienamente con tale impostazione che dovrebbe riguardare, almeno in sede di prima applicazione, non solo la sostituzione degli attuali trasferimenti statali in compartecipazione Irpef, ma anche l’attuale assetto dell’I.P.T, che potrebbe essere riportata in ambito statale o, soppressa.

Allo stesso tempo va rilevato che tale trasformazione della finanza provinciale comporta, come logica conseguenza, un nuovo sistema di perequazione basato su un fondo nazionale alimentato da una quota di risorse statali e da una quota di risorse derivanti dalla compartecipazione provinciale al gettito erariale, ferma restando la garanzia della dotazione finanziaria da ciascuno acquisita all’inizio del processo di perequazione.

Il sistema di perequazione dovrà fondarsi, da un lato, sulla necessità di un riequilibrio territoriale delle risorse attribuite e, dall’altro, dalla attivazione di un sistema premiante in ordine a comportamenti virtuosi.

 


9.Norme in materia di squilibri finanziari per le Regioni a Statuto Ordinario e revisione di quelle previste per gli enti locali, in armonia con le modifiche introdotte dal nuovo dettato costituzionale (Legge Costituzionale 18. ottobre 2001, n.3).

Si condivide la proposta che sarà oggetto di approfondimenti per definire le nuove linee guida in materia.

osservazioni dell’UPI

1. L’APPLICAZIONE DEL TITOLO V E L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

La legge costituzionale n.3/01 di riforma del Titolo V della Costituzione rappresenta la chiave di volta del rinnovato sistema autonomistico in senso federalista. Con l’esplicito riconoscimento della pari dignità costituzionale tra Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato si realizza un nuovo assetto istituzionale, fondato sui princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e che trova nel riconoscimento dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa un elemento qualificante e innovativo delle modifiche costituzionali introdotte.

In questa prospettiva l’intesa interistituzionale siglata formalmente da Governo, Regioni ed Enti locali lo scorso 20 giugno, rappresenta la comune volontà di tutti gli attori coinvolti nel processo di attuazione costituzionale di impegnarsi per il superamento, in una logica di leale collaborazione, degli evidenti problemi applicativi fin qui emersi nonché per la risoluzione di altre questioni relative all’adeguamento dell’ordinamento al nuovo Titolo V.

Non a caso l’intesa riporta, per quanto concerne nello specifico il federalismo fiscale, un esplicito riferimento all’art.119 Cost. e alla necessità di prevedere nel DPEF una conferenza mista che definisca l’impianto complessivo del federalismo fiscale nonché l’avvio del trasferimento di parte delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze esclusive e per l’esercizio delle funzioni amministrative derivanti dal nuovo testo costituzionale.

Viene sostanzialmente ratificata l’evidente necessità che, nella predisposizione del DPEF prima, e nella legge finanziaria poi, si tenga opportunamente conto del nuovo quadro istituzionale procedendo all’attuazione dell’art. 119 della Cost., concretizzando così un vero federalismo fiscale. In questo senso le Province, ormai già da vari anni, avanzano, e lo ribadiscono con forza, la loro richiesta della previsione di una compartecipazione ad un grande tributo erariale (IRPEF).

Occorre infatti ricordare che la finanza provinciale è, a tutt’oggi, una finanza in parte derivata e in parte autonoma, poiché trae una sostanziosa parte delle proprie entrate da meccanismi impositivi che intervengono su uno specifico settore, quello automobilistico: imposta sulla RcAuto e Imposta Provinciale di Trascrizione. La natura prettamente settoriale delle leve fiscali a disposizione delle Province non appare assolutamente congruente ed idonea al ruolo che le Province stesse esercitano all’interno del sistema delle autonomie locali, ruolo che si esprime su diversi fronti (governo e gestione del territorio, tutela ambientale, strade, edilizia scolastica superiore, centri per l’impiego, solo per citare i più rilevanti) e che sostanzialmente definisce la Provincia quale ente a fini generali. Il recente provvedimento governativo che interviene, sospendendola per circa sei mesi, sulla Ipt è una prova evidente della improcrastinabilità dell’attivazione di un meccanismo che garantisca alle province strumenti certi e adeguati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il DPEF e la prossima legge finanziaria possono e devono dunque porre le basi per una graduale trasformazione della finanza provinciale prevedendo fin dal 2003 una compartecipazione all’IRPEF almeno per le funzioni trasferite.

 

2. PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Questione centrale è sicuramente quella relativa alla disciplina del patto di stabilità interno, che quest’anno ha fatto registrare alcune novità non propriamente condivisibili – come ad esempio il tetto alla spesa – che configurano un sistema dove viene limitata considerevolmente l’effettiva autonomia di spesa. Allo stesso tempo tale disciplina svilisce il senso di responsabilità che invece il sistema delle autonomie locali e quello delle Province in particolare hanno finora dimostrato, sin da quando è stato sottoscritto, nel 1999, l’accordo con il Governo per il concorso al rispetto dei parametri finanziari imposti dall’appartenenza alla Unione Europea, supportando così le scelte di politica economica nazionale.

A fronte di meccanismi sempre più stringenti, limitanti e mortificanti rispetto all’autonomia degli enti, nonostante l’evidente impegno con cui questi invece hanno sempre operato, l’UPI ritiene dunque imprescindibile attivare un meccanismo di vero confronto in sede di elaborazione di legge finanziaria annuale, laddove vengono definiti e predisposti i vincoli e i limiti per il sistema delle autonomie, che dovranno essenzialmente essere riferiti al disavanzo e non alla spesa.

 

3. POLITICHE SETTORIALI = UN PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA

A fronte della fondamentale importanza che il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria riveste per ogni settore economico e istituzionale, l’UPI ritiene possibile supportare l’azione del Governo affinchè realizzi proposte concrete per un Piano Nazionale della Sicurezza, piano che ovviamente investe e interessa più settori.

Innanzitutto l’edilizia scolastica: è evidente la necessità di impostare una riflessione circa la impossibilità di garantire funzionalità e fruibilità degli edifici adibiti a scuole senza sufficienti dotazioni finanziarie, capaci di far fronte agli interventi di messa a norma previsti dal d.lgs. 626/94 e dalla legge n.46/90.

In secondo luogo la sicurezza stradale. Come è noto nel 2000 circa 30 mila chilometri di strade Anas sono stati trasferiti alle Province, con tutte le difficoltà di gestione che una simile novità comporta. Sarebbe auspicabile poter rinvenire nel Dpef una linea che vada a sostegno degli interventi di manutenzione e sicurezza della rete viaria che le province hanno in dotazione, anche a fronte del taglio delle risorse predefinite operato dalla legge finanziaria per il 2002.

In stretta relazione con la sicurezza stradale, va sottolineata la necessità di valorizzare adeguatamente lo sviluppo dell’uso della bicicletta prevedendo, in particolare, il rifinanziamento della legge 366/98 sulla mobilità ciclistica e sulla sicurezza stradale degli utenti della bicicletta.

Infine, forte attenzione va prestata alle politiche di sicurezza dei territori: troppo spesso ormai il nostro Paese è oggetto di interventi di protezione civile a fronte di eventi alluvionali ovvero di emergenze dovute alla siccità. Le Province, per le loro specifiche competenze e funzioni, hanno conoscenza diretta delle peculiarità dei propri territori e sono altresì consapevoli che senza interventi strutturali nel settore della difesa del suolo, della tutela delle acque e dell’inquinamento atmosferico, si rischia di aggravare ulteriormente una situazione che, in termini di sostenibilità, è già evidentemente rischiosa.

Nello specifico il raggiungimento degli obiettivi di buona qualità e le scadenze connessi al recepimento della normativa comunitaria in materia di acque, contenuti nel d.lgs.152/99, sottolineano l’esigenza di operare con decisione nei confronti del grave problema dell’approvvigionamento idrico, divenuto in buona parte del Paese ormai un’emergenza quasi cronica.

Inoltre, con l’approssimarsi dell’appuntamento di Johannesburg, l’UPI ritiene necessario il rafforzamento di una politica di sostenibilità di area vasta (che trova come riferimento ottimale l’ambito provinciale proprio in virtù della trasversalità delle competenze in materia ambientale) che sia decisamente incisiva e destinata ad intervenire efficacemente sull’intero sistema della mobilità sostenibile, a tutela della qualità dell’aria; nello specifico le competenze in materia ambientale

 

4.POLITICHE DI SVILUPPO

Il Dpef, in uno scenario macroeconomico, non può non tener conto della valenza degli strumenti di programmazione negoziata. I patti territoriali e i contratti d’area, ora di fatto regionalizzati, ma che hanno saputo negli ultimi anni produrre sviluppo e occupazione soprattutto nel Mezzogiorno, sembrano aver subìto una battuta d’arresto, non ultima quella relativa alla indisponibilità dei fondi erogati dal Ministero dell’Economia. L’UPI ritiene che il Governo dovrebbe attivarsi, almeno per quanto riguarda i patti e i contratti già finanziati, affinchè si trovino le risorse per portarli a compimento.

Inoltre preme sottolineare la necessità di interventi puntuali per le politiche per l’occupazione. Negli ultimi due anni il Governo ha riconosciuto nella legge finanziaria la necessità di supportare l’avvio e la strutturazione dei centri per l’impiego, accogliendo la richiesta, avanzata dall’UPI, di risorse ad hoc destinate. Ferma restando la necessità che si costruisca una sistema concorrenziale dei luoghi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, è però necessario che il settore pubblico sia messo effettivamente in grado di stare sul mercato in maniera innovativa e competitiva, per svolgere in modo efficace compiti e funzioni attribuite alle Province direttamente dallo Stato.

Infine il Piano e_government: quest’anno le Province hanno dimostrato la loro progettualità rispetto alla innovazione tecnologica e alla modernizzazione dei servizi offerti alla comunità. Per questo motivo l’UPI torna a ribadire la necessità che interventi di questo tipo trovino un sistema di strutturazione nelle politiche di sviluppo attivate dal Governo, affinchè si possa mantenere al massimo livello possibile l’innovazione tecnologica competitiva, le sinergie e le progettualità che tutto il sistema locale ha saputo esprimere in occasione del primo bando per l’e_gov. È dunque necessario, in questo settore, reperire ulteriori risorse e attivare strumenti di più ampio respiro che non abbiano carattere di eccezionalità o sporadicità .

 

5. CONCLUSIONI

L’attuale Documento di Programmazione Economico – Finanziaria è il primo Dpef predisposto dopo l’approvazione della riforma federalista della Repubblica. Ad avviso dell’Unione delle Province d’Italia la struttura e i contenuti del documento non recepiscono le profonde innovazioni costituzionali e non rendono esplicita la scelta a favore di un modello federalista in cui Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, sono soggetti costitutivi della Repubblica con pari dignità, e che devono quindi cooperare in forma concertativa e responsabile sulle scelte fondamentali. Tutto ciò è particolarmente evidente nella impostazione riguardante le riforme della finanza pubblica (legge di stabilità, riforma del bilancio e federalismo fiscale).

D’altra parte la scelta operata dal Governo con il D.L. 138 dell’8 luglio 2002 sull’Imposta Provinciale di Trascrizione accentua gli elementi di forte preoccupazione sulla volontà di concertare le misure che contengono una responsabilità comune del governo centrale e dei governi locali.

Il Dpef non raccoglie le questioni fondamentali che avevamo già sottoposto alla valutazione del Governo negli incontri preliminari e che sono indicate nel presente documento.

In particolare, consideriamo con grande preoccupazione l’assenza di una esplicita previsione di una compartecipazione all’IRE per le Province ed in questo ambito la specifica previsione del finanziamento attraverso entrate tributarie almeno delle competenze già trasferite.

Per quanto attiene il patto di stabilità, non è chiarita la scelta del Governo relativamente agli strumenti di responsabile partecipazione degli enti locali al rispetto dei vincoli europei. In questo senso si ribadisce l’assoluta indisponibilità verso vincoli diversi da quello del disavanzo, che altrimenti sarebbero lesivi dell’autonomia. Allo stesso tempo, forte preoccupazione esprimiamo rispetto al rischio che, avendo il Governo deconsolidato la spesa di investimento, i nuovi vincoli previsti all’indebitamento netto alle Pubbliche Amministrazioni provochino un blocco della possibilità di investimento degli enti locali ancorché sul proprio patrimonio.

Nel merito degli specifici impegni programmatici, rileviamo positivamente la previsione del rinnovo del fondo nazionale di finanziamento delle iniziative locali relativamente ai progetti di e_government e la individuazione, tra le forme di incentivazione dello sviluppo del Mezzogiorno, del sostegno finanziario agli strumenti della programmazione negoziata, sia pure limitatamente al Mezzogiorno.

Tali previsioni raccolgono richieste avanzate dalle Province, e tuttavia consideriamo rilevante l’assenza di impegni espliciti per quanto riguarda la sicurezza del sistema scolastico e della viabilità, nonché della messa in sicurezza dei territori.

Sulla base di queste considerazioni non possiamo dare la nostra approvazione al Dpef 2003-2006, che seppur molto ampio in termini programmatici, risulta carente in termini di priorità e adeguate specificazioni.

Siamo naturalmente disponibili a rivedere il nostro giudizio se nel percorso di approvazione parlamentare sarà raccolta la sostanza delle nostre proposte. In questo senso nei prossimi giorni, anche d’intesa con le altre Associazioni delle Autonomie Locali, chiederemo un incontro ai gruppi parlamentari per rappresentare le nostre posizioni.

Documento su legge 27 dicembre 2002 n. 289

DOCUMENTO SU LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N.289 (LEGGE FINANZIARIA 2003)
Roma, 22 gennaio 2003


PREMESSA

Il giudizio negativo espresso dall’Unione delle Province d’Italia rispetto all’approvazione della legge finanziaria 2003, per le norme riguardanti gli enti locali, trova il suo fondamento nel fatto che numerose questioni che le Province e gli altri enti locali hanno sottoposto, più volte ed in più sedi, a Governo e Parlamento, non hanno trovato una adeguata soluzione.

Il presente documento focalizza le principali problematiche che hanno determinato il giudizio espresso dall’UPI e che, ancora oggi, non sembrano essere state attentamente valutate dal Governo, tanto da indurre Anci ed Upi a chiedere formalmente allo stesso di operare un confronto congiunto su tutto il complesso delle disposizioni finanziarie per gli enti locali, al fine di giungere alla definizione di un provvedimento correttivo delle norme più discriminanti contenute nella manovra per il 2003 anche a fronte dell’imminente costituzione dell’Alta Commissione e della necessità di lavorare in un clima di proficua collaborazione per raggiungere il risultato positivo che tutti auspichiamo.

PATTO DI STABILITA’  PER IL 2002

Preliminarmente alla analisi della legge finanziaria per il 2003, appare necessario formulare alcune osservazioni sul meccanismo di rispetto del patto per il 2002. Innanzitutto si ricorda che nello scorso mese di luglio l’UPI aveva sottolineato l’opportunità, attraverso un ordine del giorno, di suggerire alle Province la possibilità di detrarre nel prospetto di rilevazione per il monitoraggio del fabbisogno definito dal ministero dell’economia con decreto ministeriale 30 aprile 2002, le spese correlate a modifiche legislative, nei limiti della corrispondente entrata laddove si faceva riferimento alle spese con carattere di eccezionalità. Ciò al fine di non far pesare in maniera eccessiva le spese per l’esercizio di funzioni trasferite (che nel 2002 sono assai più ingenti rispetto all’anno 2000, anno di riferimento per il confronto). Il Ministero del Tesoro non ha finora aderito a tale interpretazione, ma l’UPI si impegna a far pervenire allo stesso entro pochi giorni, una nota in cui si sottolinea la necessità di convenire su tale impostazione contabile, senza la quale le Province si troverebbero in ogni caso già fuori dal patto di stabilità per il 2002, pur avendo rispettato gli altri due parametri imposti dalla legge. L’Unione delle Province d’Italia mantiene inalterata la propria posizione interpretativa e chiede nuovamente al Ministero dell’Economia una adeguata riflessione su quanto sopra esposto.

LEGGE FINANZIARIA 2003

Per quanto nello specifico attiene la legge finanziaria appena approvata si rileva quanto segue:

Art. 29 “Patto di stabilità interno per gli enti territoriali”

Al comma 17, ultimo capoverso, viene fatto esplicito riferimento al ruolo delle associazioni degli enti locali nel monitoraggio sull’andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Appare dunque opportuno che, in fase di predisposizione del decreto di cui al comma 13, venga esplicitamente fatto riferimento alla necessità che i prospetti relativi alla gestione di competenza e cassa, che trimestralmente vengono inviati al Ministero dell’Economia, vengano contestualmente inviati anche all’UPI in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . E’ altresì necessario che venga istituita una commissione mista con il compito di effettuare il monitoraggio previsto ed attivare i meccanismi informativi del caso.

Sempre in riferimento al comma 17, va chiarito che la previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario corrente non può essere predisposta entro febbraio, dal momento che la scadenza per il bilancio preventivo 2003 è slittata al 31.3.03.

Si sottolinea inoltre che devono essere escluse dal calcolo del disavanzo ai fini del patto di stabilità interno per il 2003 e seguenti,  qualsiasi somma erogata ad enti partecipanti al patto (comprese le restituzioni dovute allo Stato).

Art. 31 “Disposizioni varie per gli enti locali”

Evidenti preoccupazioni desta quanto contenuto nei commi 12, 13 e 14 che prevedono la riduzione della compartecipazione Irpef, ovvero riduzione della dEvoluzione del gettito RCauto nei confronti delle province sulle quali, a causa di inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali, lo Stato non è riuscito a recuperare le somme dovute a fronte del trasferimento del personale ATA (l.n. 124/99 del maggior gettito derivante dalla trasformazione dell’Apiet in Ipt  (d.lgs. 446/97) e dell’addizionale  Enel (l.n.133/99).

Durante la discussione in Parlamento del disegno di legge l’UPI ha più volte ed in più sedi fatto presente che, al di là della dubbia costituzionalità di una norma retroattiva che agisce su bilanci già chiusi in base a norme di legge allora vigenti , ed a fronte di pareri in tal senso espressi sia dalla Ragioneria Generale dello Stato sia dal Ministero dell’Interno, il recupero di somme pregresse dai bilanci provinciali, già costretti ad una forte contrazione delle spese a causa delle regole imposte dal patto di stabilità per il 2003, appare quanto mai difficoltoso e compromettente rispetto alla funzionalità degli enti stessi.

L’UPI ritiene utile sottolineare che tale operazione può innanzitutto essere compiuta senza l’ausilio del concessionario, in sede di devoluzione del gettito Rcauto: le Province si impegnano a versare direttamente al ministero dell’Interno le somme dovute per gli anni 99-00-01-02 concordando le opportune rateizzazioni, ferma restando la possibilità di inserire clausole di salvaguardia in caso di inadempienza degli enti. Non appare  infatti credibile ritenere percorribile la strada che comporti la restituzione di tali somme in un’unica tranche. È comunque necessario, in via preliminare, determinare l’entità delle somme da rimborsare, attraverso un debito conto che il Ministero dell’Interno dovrà elaborare, inserendo tutte le voci, in entrata e in uscita, che costituiscono la situazione creditoria/debitoria tra ministero e province, compresi anche i rimborsi dell’iva per il trasporto pubblico locale e per i servizi esternalizzati, per i quali questa Unione ha più volte, senza esito,  chiesto il reintegro.

Va altresì, ed in maniera chiara, ribadito che la restituzione del pregresso dovrà avvenire in dieci annualità e che tali somme non dovranno in alcun modo essere contabilizzate ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 24 “Acquisto di beni e servizi”

Tale articolo prevede sostanzialmente l’obbligo di ricorso alla Consip ovvero l’adozione dei prezzi stabilite dalle convenzioni Consip come base d’asta al ribasso anche nei casi in cui il contratto sia superiore ai 50 mila euro (abbassando così la soglia prevista dalla normativa comunitaria). In virtù dell’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, e soprattutto in mancanza di una esplicito riferimento in merito, l’Upi ritiene di dover sottolineare che gli acquisti effettuati secondo quanto previsto dai regolamenti economali provinciali, sotto la soglia dei 50 mila euro, mantengono la loro efficacia.

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