NOTA DELL’UNIONE PROVINCE D’ITALIA SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MARZO 2003 IN MATERIA DI RIFORMA DELLA SCUOLA
L’avvio della fase operativa per l’attuazione della recente legge n°53 del 2003, con la quale il Governo è stato delegato a definire norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, richiede all’Unione ed alle Province a livello regionale, un rilevante impegno, nei confronti dello Stato e delle Regioni, affinché i cambiamenti del sistema educativo italiano – resi necessari dalle esigenze della qualificazione delle risorse umane per lo sviluppo culturale, produttivo, economico e sociale, in parte indicati nei principi e nei criteri direttivi contenuti nella legge – si realizzino mediante l’adeguato apporto di tutti i soggetti istituzionali rappresentativi delle comunità comunali, provinciali, regionali e statali, in conformità ai ruoli ed ai compiti a ciascuno di essi affidati dalla Carta costituzionale, nelle sue più recenti riformulazioni, e dall’ordinamento.
Il contributo delle Province trova una sua particolare ragione – oltre che nella centralità e nell’importanza del sistema educativo per lo sviluppo del Paese ed per il suo pieno inserimento nella comunità internazionale e segnatamente in quella europea – nello specifico ruolo che, rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, tale livello istituzionale ha tradizionalmente svolto e che si è venuto ulteriormente rafforzando negli ultimi anni per effetto della rilocalizzazione, dal centro alla periferia, delle più importanti funzioni amministrative.
In particolare vengono in rilievo i nuovi compiti conferiti alle Province – accanto agli interventi strumentali e logistici concernenti le sedi e le attrezzature di tutte le scuole medie superiori – in materia di pianificazione dell’organizzazione della rete scolastica, in un quadro di proposte integrato con il sistema dell’offerta di formazione professionale, pure attribuito all’ente, e in stretta connessione con gli interventi, di cui la legge ha incaricato le Province, per le politiche attive del lavoro. Da tali elementi si ricava che l’ordinamento ha voluto attribuire alle istituzioni di livello provinciale un forte connotato di governo della programmazione e della realizzazione del sistema complessivo di qualificazione dei cittadini per il loro efficace inserimento lavorativo.
Tutto ciò va tenuto in debito conto in primo luogo nel processo di definizione, da parte del Governo, del contenuto dei decreti delegati con i quali deve essere data attuazione alla legge di riforma al sistema educativo.
Infatti la riforma a cui si sta lavorando, a prescindere dagli specifici contenuti delle proposte, non può più essere definita secondo metodi e canoni, con i quali sono state tradizionalmente impostate le riforme scolastiche del passato, diretti a disciplinare dal centro tutti gli spazi di un sistema educativo e di formazione, uniformemente attuato su tutto il territorio nazionale, magari senza prendere in alcun modo in considerazione le problematiche locali, anche solo connesse agli aspetti operativi e logistici delle innovazioni introdotte.
I limiti della delega che la legge n° 53 individua per il Governo, e cioè la definizione di regole generali e di livelli essenziali di prestazioni, richiede che questi attivi un serrato e continuo confronto con le Regioni, ma anche con tutti gli altri livelli delle autonomie istituzionali –territoriali e scolastiche – protagonisti nella completa attuazione del sistema; e ciò anche per fare in modo che la disciplina normativa elaborata dal Governo assicuri il coordinato ed armonico apporto di tutti i soggetti protagonisti nel ruolo rispettivamente definito dalla Costituzione e dall’ordinamento.
A tutto ciò consegue una prima concreta richiesta dell’UPI al Governo: la partecipazione di una propria rappresentanza alle commissioni ed ai gruppi di lavoro tecnici che elaborano il materiale destinato ai decreti delegati, in particolare per la parte di essi concernente il secondo ciclo relativo al sistema dei licei ed a quello dell’istruzione e formazione professionale.
In secondo luogo l’avvio del processo volto all’introduzione di una nuova disciplina del sistema istruzione suggerisce all’UPI un rinnovato impegno nei confronti delle Regioni, per la competenza legislativa loro attribuita dal nuovo testo dell’art.117 della Costituzione e quindi per un ruolo la cui rilevanza va ben oltre la tematica della definizione di una quota dei piani di studio, per riferirsi invece ad una disciplina organica di un sistema regionale di qualificazione complessiva delle risorse umane.
In particolare si richiede alle Regioni di farsi protagoniste di adeguate iniziative legislative ed amministrative volte a dare a tale sistema regionale le caratteristiche di un effettivo snodo del servizio educativo nazionale, attento alle esigenze delle singole comunità nell’ambito dei livelli prestazionali dell’istruzione definiti per tutto il Paese e in ogni caso capace di garantire, nei limiti necessari, il giusto spazio alle autonomie locali e a quelle scolastiche.
In tale quadro assume fondamentale importanza l’azione delle singole Unioni regionali delle Province per sollecitare le Regioni e confrontarsi con esse affinché venga delineato un quadro normativo che rispetti e garantisca il ruolo delle Province, in particolare per quanto riguarda la predisposizione dei piani di organizzazione della rete scolastica, compito ad esse attribuito già dall’art.139 del decreto legislativo n°112/98, in una logica di integrazione con tutta l’offerta formativa.
Numerosi sono gli aspetti per i quali i contenuti ed i confini della disciplina che il Governo intende approvare assumono rilevanza per il rispetto e l’esercizio delle attribuzioni provinciali relative, in particolare, al secondo ciclo dell’istruzione; e ciò sia direttamente, in quanto incidono su scelte, oneri ed interventi la cui attuazione riguarda le funzioni amministrative di cui le Province sono titolari, sia indirettamente, in quanto si riflettono sull’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni, modificando di conseguenza l’ambito dei possibili spazi di intervento delle Province nei confronti di esse.
Per gran parte di tali aspetti assume altresì rilievo l’auspicato esercizio – in misura più incisiva, ma rispettosa delle Autonomie locali – di compiti legislativi ed amministrativi da parte delle Regioni, al fine di assicurare la presenza di condizioni adeguate per lo svolgimento dei compiti affidati alle Province in materia scolastica.
Gli aspetti delle innovazioni legislative di Stato e Regioni che assumono rilevanza strategica per le Province possono essere individuati con riferimento alle seguenti problematiche:
• il rapporto scuola / istruzione e formazione professionale: i limiti costituzionali alla funzione legislativa dello Stato, per il quale la Costituzione (art. 117, comma 3) – al di là delle formulazioni contenute nella legge n°53 del 2003 – esclude interventi sull’istruzione e formazione professionale, attribuita alle Regioni; con riferimento a tali limiti risulta delicata la disciplina, in particolare, della parte del secondo ciclo di istruzione denominata ‘sistema dell’ istruzione e della formazione professionale’, nonché quella dei passaggi da e per il sistema dei licei;
• il tema della quota dei piani di studio riservata alle Regioni, per la quale finalità e dimensionamento devono necessariamente emergere da valutazioni coordinate tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, sia a livello nazionale che in quello locale, anche in considerazione del fatto che la norma riferisce il contenuto di tale quota agli interessi specifici delle Regioni ‘anche in collegamento con le realtà locali’ (art.2, comma 1,lett.’l’, della legge 53/03)
• il rispetto, da parte del contenuto dei decreti delegati, di un livello di disciplina delle singole articolazioni del sistema educativo che si configuri realmente in termini di regole generali e di livelli prestazionali, evitando, ad esempio, di ‘irrigidire’ nelle norme nazionali contenuti di dettaglio (da programma scolastico tradizionale), che potrebbero limitare gli spazi di autonoma elaborazione dell’offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche, i quali, a loro volta, devono tener conto della programmazione territoriale di tale offerta (art.3 del d.p.r.275/99);
• il rispetto, nelle norme da inserire nei decreti delegati ed in quelle delle leggi regionali, ma anche negli atti di programmazione del sistema formativo adottati dalle Regioni, dei compiti attribuiti alle Province in materia di organizzazione del servizio scolastico, evitando nella normativa statale l’introduzione di vincoli eccessivi a tale attività provinciale, ad esempio per quanto attiene all’impiego delle risorse umane nelle scuole( criteri e parametri di dotazioni organiche) ed assicurando nelle leggi regionali il collegamento, sin dal livello provinciale, con la programmazione di tutta l’offerta formativa;
• la necessità di assicurare il collegamento tra definizione – rimessa ai decreti delegati- dei contenuti degli indirizzi in cui si articolano le istituzioni del secondo ciclo di istruzione, da una parte, ed più articolata conoscenza del reale fabbisogno formativo, dall’altra, i cui connotati, in termini di contenuti e di quantità, sono demandati alla definizione del sistema territoriale decentrato, coinvolto – per le diverse realtà territoriali – anche negli aspetti relativi alla formazione professionale e alle politiche del lavoro;
• lo stretto collegamento tra le scelte di contenuto degli obiettivi formativi del sistema scolastico e delle modalità spazio-temporali con le quali si prevede che i medesimi siano perseguiti (tutti elementi che i decreti delegati devono in termini generali disciplinare) ed i rilevanti aspetti logistici necessari per l’operatività di tali scelte; sedi scolastiche, loro localizzazione, loro caratteristiche dimensionali e funzionali, connotati , tipicità e flessibilità dei singoli locali, da adibire alle attività didattiche ,normali e speciali di laboratorio, tipologia delle attrezzatura delle scuole, rappresentano altrettanti problemi che condizionano l’attuazione della riforma della scuola e che devono, per quanto possibile, essere affrontati contestualmente con i soggetti istituzionali ai quali sono attribuite le scelte per la loro realizzazione, se si vuole garantire il perseguimento degli obiettivi innovativi che ci si propone;
• anche con riferimento all’aspetto da ultimo trattato, ma più in generale per consentire di risolvere i diversi problemi operativi ed organizzativi connessi alla riforma complessiva dei cicli scolastici, occorre un’analisi puntuale con il concorso di tutti i soggetti interessati per definire in termini reali, congrui ed adeguati il piano programmatico degli interventi finanziari che il Ministro deve predisporre, secondo quanto previsti all’art.1, terzo comma, della legge 53/03; l’impegno finanziario necessario alla riforma del sistema educativo deve infatti considerare tutti gli aspetti funzionali e strutturali, di sedi e di attrezzature, che sono rilevanti per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge, indicando le risorse aggiuntive complessivamente necessarie e quindi anche quelle da attribuire agli altri enti territoriali, non solamente quelle per gli interventi cui provvede direttamente lo Stato.
Per l’approfondimento delle problematiche sopra indicate l’Unione delle Province d’Italia invita le singole Amministrazioni, in particolare nelle loro organizzazioni regionali, ad attivare incontri e ad elaborare specifiche proposte. Le risultanze di tale dibattito potranno trovare adeguata risonanza sia nel confronto con le singole Regioni, sia nelle iniziative dell’Unione relative alle prossime scadenze sull’iter della predisposizione dei decreti delegati in attuazione della legge n°53 del 2003.
Giugno 2003