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I rilievi del Servizio Bilancio dello Stato sul DDL Delrio con i tanti nodi da chiarire.

Nell’analisi, le segnalazioni del Servizio Bilancio ai deputati rispetto alla necessità di acquisire chiarimenti, a partire dall'impatto della norma sul Patto di stabilità interno.

Istituzioni e Riforme    3/12/2013

Questi le criticità sollevate nel testo del Servizio Bilancio dello Stato, che alleghiamo integralmente.

1.    In caso di subentro solo parziale delle città metropolitane alle province, per la mancata opzione di parte dei comuni del corrispondente territorio, non risultano del tutto chiari i criteri di riparto di oneri, risorse e obiettivi del patto di stabilità interno tra gli enti subentranti. In particolare, non risultando più previsto il riparto degli obiettivi del patto precedentemente assegnati alle province tra gli enti subentranti, andrebbe confermato se i predetti obiettivi gravino interamente sulla città metropolitana. Andrebbe inoltre chiarito se i comuni, tenuti a farsi carico, nella fase transitoria, degli oneri della gestione commissariale della provincia, possano avvalersi delle risorse allo scopo destinate nel bilancio della stessa. Più in generale andrebbe chiarito se, anche successivamente alla fase transitoria, la duplicazione degli apparati amministrativi  sia suscettibile di assorbire risorse altrimenti destinabili all’esercizio delle funzioni;

2.    in merito alla gratuità degli incarichi politici delle città metropolitane, delle province e delle unioni di comuni, in quanto ricoperti da membri di diritto già retribuiti in ragione di altri incarichi politici sovrapponibili (sindaco o consigliere comunale), andrebbe chiarito se sia parimenti esclusa la possibilità di percepire, in ragione dei predetti incarichi, emolumenti di natura non retributiva, a titolo ad esempio di rimborsi spese. Con riferimento ai possibili risparmi prefigurati dalla relazione tecnica, si segnala che la norma non prevede, in
corrispondenza agli attuali compensi spettanti ai predetti organi politici e destinati a venir meno, conseguenti tagli nei trasferimenti spettanti agli enti subentranti. Pur non trattandosi di maggiori oneri, potrebbe configuarsi, in merito a tale aspetto, la rinuncia a un potenziale risparmio che la relazione stessa quantifica, con riferimento alle sole province, in 111 mln di euro annui, cui dovrebbero aggiungersi le spese per il personale di diretto supporto degli organi politici provinciali. Analoga considerazione appare riferibile alla mancata riduzione di trasferimenti in ragione dei risparmi per minori spese elettorali, rispetto alle quali la relazione tecnica quantifica un importo complessivo di 318,7 milioni di euro (di cui 118,4 milioni a
carico dello Stato);
3.    in merito al meccanismo di premialità nei confronti delle regioni che attuino i provvedimenti di riordino delle funzioni delle province, andrebbe valutato se possano configurarsi eventuali effetti di cassa, con conseguenti oneri per interessi (benché di carattere infrannuale), connessi all’anticipo nell’erogazione delle risorse, cui corrisponderebbe, presumibilmente, un anticipo nella tempistica dei pagamenti delle regioni beneficiarie;
4.    andrebbero inoltre meglio chiariti i profili finanziari della disposizione che prevede l’irrilevanza, ai fini del patto di stabilità interno e di altri vincoli di finanza pubblica, degli effetti derivanti dal trasferimento a regioni e comuni di funzioni precedentemente di spettanza delle province. Andrebbe valutata la coerenza di tale principio, benché da attuarsi nell’ambito di variazioni compensative, anche tra diversi livelli di governo, con quello che prevede il mantenimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, precedentemente
attribuiti alle province, in capo alle città metropolitane subentranti o in capo alle province superstiti, benché con funzioni ridotte. Il mantenimento in capo a tali ultimi enti degli obiettivi loro spettanti in precedenza potrebbe infatti non risultare compatibile con la riduzione dei relativi bilanci che si determinerebbe nel caso del trasferimento di risorse e funzioni in capo a comuni e regioni;
5.    in merito alla soppressione della disposizione che prevede l’assoggettamento delle unioni di comuni al patto di stabilità interno a decorrere dal 2014, andrebbe chiarito preliminarmente se, benché non fossero stati inizialmente scontati effetti finanziari positivi a tale titolo, siano stati successivamente aggiornati gli andamenti tendenziali al fine di tenere conto dei presumibili risparmi derivanti dall’estensione della platea di enti soggetti a vincolo. In tal caso infatti occorrerebbe tener conto dell’esigenza di compensare i minori risparmi recati dalla disposizione. In caso contrario invece, gli effetti derivanti dalla norma si configurerebbero
esclusivamente come rinuncia agli ulteriori risparmi, rispetto a quelli scontati negli andamenti tendenziali, che sarebbero comunque derivati dall’implementazione della normativa vigente;
6.    in merito alla disposizione che prevede che, in caso di fusioni di comuni, il comune risultante possa utilizzare i margini di indebitamento consentiti a ciascuno dei comuni confluiti nella fusione, si segnala che la disposizione non prevede un limite temporale al beneficio. Andrebbe pertanto chiarito come si determini, negli esercizi successivi al primo conseguente all’unificazione del bilancio, lo spazio finanziario per l’indebitamento di ciascuno dei comuni confluiti;
7.     in merito alla disposizione che prevede che, ai fini del patto di stabilità interno, nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni non siano computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche e le entrate e le relative uscite per rimborsi all’ente capofila delle spese gestite in convenzione, andrebbe chiarito se la norma possa determinare una riduzione di risparmi scontati nei tendenziali con riferimento alle convenzioni in essere.

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Redattore: Redazione Upi
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