La necessità di avere questi dati in tempi rapidi si giustifica anche in base al confronto in atto con il Governo e il Parlamento sul provvedimento atto 283 recante “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Nella giornata di ieri si è svolta la seduta della Conferenza Unificata alla presenza del Ministro Graziano Delrio in cui si è discusso il sopra citato provvedimento di revisione del Codice degli appalti, in cui l’UPI ha illustrato e depositato il documento di proposte ed emendamenti allegato.
Lo stesso documento è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per la redazione del parere sul Codice Appalti, cui l’Upi ha segnalato in particolare due proposte emendative finalizzate a rendere coerente il decreto legislativo con quanto previsto dalla legge delega che prevede che gli enti possano ricorrere “ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente” (punto dd) :
– Art. 37 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia dovranno necessariamente aggregarsi ricorrendo a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati o mediante unioni di comuni costituite e qualificate, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. L’emendamento proposto è volto ad inserire tra le centrali di committenza a cui ricorrere anche le stazioni appaltanti degli enti di area vasta ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge 56/14 che dovrebbero essere pertanto esplicitamente citate nell’articolo 37;
– Art. 38, comma 1, prevede l’inserimento di diritto nell’elenco dei soggetti qualificati come centrali di committenza e stazioni appaltanti aggregate “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane.” Tra questi rientrano senz’altro le Province che già si sono qualificate come soggetti aggregatori in base all’articolo 9 del decreto 24 aprile 2016 n. 66 e gli enti di area vasta che hanno attuato l’art. 1, comma 88 della legge 56/14. L’emendamento proposto dall’Unione delle Province d’Italia, sopprimendo la parola regionale, estende la qualificazione di diritto a tutti i soggetti aggregatori già compresi nell’elenco ANAC (regionali e locali) e, allo stesso tempo, prevede una coerente attuazione delle disposizioni della legge 56/14 che riconoscono in capo agli enti di area vasta funzioni di back-office e di stazione appaltante per tutto il sistema delle autonomie locali.
A tale scopo, al fine di potere supportare le proposte Upi con dati ed esperienze concrete, si sollecita la compilazione e la restituzione del questionario sulla Stazione Unica Appaltante scaricabile dal seguente link http://www.provincia.perugia.it/sua/questionario entro la scadenza prevista del prossimo 5 aprile.
Redattore: Claudia Giovannini