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Chiesto un Piano Nazionale per la sicurezza per strade, scuole, territorio

Il giudizio delle Province sulla volontà del governo di concertazione sul Dpef si misurerà sull’atteggiamento che il governo avrà sull’Ipt: se interverrà sull’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli o la abolirà addirittura, senza la previsione di una compensazione Irpef, il governo sa che la nostra risposta è già un chiaro no.

Gli impatti di questa misura, è stato abbondantemente provato, sono minimi sull’economia ma devastanti sul bilancio delle Province. Un simile modo di procedere del governo dimostrerebbe solo la volontà di mortificare l’autonomia finanziaria e impositiva delle Province e di bloccare il federalismo fiscale.

Noi, oggi, abbiamo ribadito i termini del problema: ora sta all’esecutivo mostrare il proprio grado di sensibilità e di coerenza. Non si può affermare dei principi quando ci si siede al tavolo della Conferenza Stato Autonomie e poi contraddirli quando ci si siede al tavolo del confronto sul Dpef.

Ma nell’incontro con il governo abbiamo invece chiesto che nel Dpef venga inserito un Piano Nazionale per la sicurezza che riguardi strade, edifici scolastici e prevenzione di calamità del territorio, nonché il sostegno alle politiche del lavoro e di sviluppo locale, anche attraverso il finanziamento degli strumenti di programmazione negoziata.

Per quanto riguarda il Patto di stabilità interno vogliamo definirne criteri e modalità di applicazione: riteniamo inutili e inaccettabili i vincoli sulla spesa corrente mentre consideriamo appropriati vincoli che si riferiscano esclusivamente al disavanzo.

Una lettera al Presidente Berlusconi e al Ministro Moratti

Anci e Upi oggi hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Istruzione per attivare da subito un confronto in merito all’edilizia scolastica nel nostro Paese.

Questo incontro si rende urgente per verificare le iniziative da prendere prossimamente, a maggior ragione dopo i drammatici fatti del terremoto.

Un’intesa sofferta ma soddisfacente

“Un’intesa sofferta, che poteva dare qualche frutto in più, ma che riteniamo comunque soddisfacente”. E’ questo il giudizio che esprime il Presidente dell’U.P.I., Lorenzo Ria, mentre sottoscrive, con i rappresentanti del governo, delle regioni e delle autonomie locali, l’intesa interistituzionale per l’attuazione delle legge costituzionale n. 3/2001.

“Il disegno di legge La Loggia – dichiara il Presidente dell’UPI – ha già realizzato parte di questa intesa. Vi sono in esso delle lacune che cercheremo di far colmare dalle aule parlamentari, confidando sulla più robusta cultura autonomista del nostro Parlamento. Ci ripromettiamo di realizzare il secondo punto dell’intesa, che concerne la definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali, attraverso una forte collaborazione col ministro Scajola.”

“Quanto ai contenuti del federalismo fiscale – conclude il presidente Ria- che resta il punto meno approfondito dell’intesa, abbiamo fissato i tre cardini fondamentali su cui esso deve essere costruito. L’autonomia, l’eguaglianza, la solidarietà. Questo risultato dimostra che aveva torto chi vedeva nella legge n. 3 la fonte d’ogni disgregazione. Abbiamo fatto sinora un buon lavoro e possiamo fare ancora meglio”.

rilanciare il ruolo e le funzioni della Conferenza Stato Città


Consideriamo centrale il ruolo che la Conferenza Stato Città può svolgere come sede privilegiata del confronto istituzionale tra Governo e Enti Locali nell”ottica dei nuovi principi Costituzionali di pari dignità fra Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato: questo il messaggio rivolto questa mattina dal presidente dell”Unione delle Province d”Italia, Lorenzo Ria, al ministro degli Interni Giuseppe Pisanu, in occasione della prima riunione della Conferenza Stato Città a Palazzo Chigi.

Per quanto riguarda i temi prioritari di lavoro ha aggiunto Ria noi puntiamo alla concreta attuazione delle riforme costituzionali e all”approvazione urgente del ddl sulle “funzioni fondamentali”. Si tratta di un ddl già pronto ma ancora in attesa di emanazione, che stabilisce prerogative e funzioni degli enti locali: uno strumento fondamentale per continuare a garantire lo sviluppo dei nostri territori.

Infine, ha concluso Ria “In un momento di grande difficoltà per gli enti locali, alle prese con una Finanziaria che rischia di minarne prerogative e funzioni, ci auguriamo di poter trovare nel Ministro dell”Interno un interlocutore sensibile e attento”.

 

Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

VISTO l”articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che prevede accordi tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane al fine di coordinare l”esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

CONSIDERATA la necessità di garantire un processo armonico di adeguamento dell”ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

CONSIDERATO che la riforma del Titolo V della Costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze, essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle Regioni e riconoscendosi a Comuni, Province e Città metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall’articolo 114 della Costituzione.

RITENUTA la necessità di individuare i principi informatori comuni dell”azione dei soggetti istituzionali.

RITENUTA l”esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione concertata dei più delicati temi e profili istituzionali.

Tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane si conviene il seguente accordo:

 

I) Finalità

1 Tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare, nell”ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di armonizzazione dell”ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale, nel rispetto del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sancito, dell”articolo 5 della Costituzione.

2. Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell”unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste dalla riforma costituzionale del Titolo V

3. In tale ottica, è auspicabile che sia quanto prima attuata l”integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali, come consentito dall”articolo 11 della legge costituzionale n.3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate e rese operative le altre sedi di confronto, quali la Conferenza unificata di cui all”articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.281 del 1997 ed i Consigli regionali delle Autonomie, previsti dal nuovo articolo 123 della Costituzione.

 

II) Principi dell”azione comune ed argomenti di approfondimento

1. Costituiscono principi essenziali dell”azione comune:

privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge costituzionale, la più aderente alla logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma costituzionale;

considerare il principio di sussidiarietà, elemento fondante della riforma, unitamente ai principi di differenziazione ed adeguatezza;

garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di continuità e completezza dell”ordinamento giuridico.

2. In relazione ai poteri legislativi assegnati, lo Stato e le Regioni individuano e delimitano i rispettivi ambiti di competenza per un corretto esercizio delle funzioni legislative. Tale delimitazione si rende necessaria anche al fine di dare certezza dell”ambito delle materie rimesse in competenza residuale regionale e per l’individuazione di soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzionale.

3. Lo Stato e le Regioni, nell”esercizio delle loro potestà legislative, assumono, altresì, l”impegno di verificare, in fase di predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella costituzionale. La verifica riguarda anche i provvedimenti già in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la modifica o il ritiro. A questi fini i Presidenti delle Regioni si impegnano ad orientare, in ogni sede ed in ogni fase, l’iniziativa legislativa delle Giunte regionali. Il Presidente del Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti i Ministri per orientare l’iniziativa legislativa del Governo, in ogni sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto costituzionale.

4. Per l’attuazione del federalismo fiscale, si conviene sulla necessità di introdurre nel DPEF la previsione:

di una conferenza mista per definire l’impianto complessivo del federalismo fiscale;

dell’avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statali.

5. Per quanto riguarda l”esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle Istituzioni locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione. In tale fase, vanno determinate le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. p), e vanno osservati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell”attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio e organizzazione compete ai Comuni, singoli o associati, anche nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, e qualora lo richiedano esigenze di unitarietà, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso la revisione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, quale intervento necessario, accanto all’adozione di ulteriori leggi statali e di leggi regionali, per attuare gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.

6. Modalità operative di coordinamento e di collaborazione tra il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata saranno individuate al fine di realizzare le opportune sinergie tra i medesimi organismi.

 

III) Modalità organizzative

1. La sede istituzionale di confronto è individuata nella Conferenza unificata. Le riunioni della Conferenza hanno cadenza periodica e costituiscono il momento di confronto politico, di valutazione, di indirizzo e di verifica per l”attuazione della presente intesa. L”approfondimento degli specifici argomenti individuati è affidata a tavoli tecnici.

2. I soggetti firmatari si impegnano, altresì, a ricercare ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.

Le dichiarazioni del Comitato di settore.

Soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della direttiva del personale del Comparto Regioni-Autonomie locali e’ stata espressa dal. Presidente del Comitato di settore, Giancarlo Gabbianelli.

Nel dare atto allo stesso Comitato ‘’di aver lavorato in maniera collegiale in un momento di profonda revisione delle competenze e del ruolo delle Autonomie locali, tale da giungere alla redazione di una direttiva condivisa da tutti i soggetti istituzionali coinvolti e che da’ risposte in termini di individuazione unitaria delle soluzioni a tutti’’, Gabbianelli sottolinea che essa ‘’consente agli Enti del Comparto di modulare la propria azione amministrativa nel modo migliore per poter raggiungere le finalita’ politiche prefissate e che offre al personale nuove opportunita’ in termini di professionalita’’’.

Nel ribadire la soddisfazione per l’adozione della direttiva da parte del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Comitato sottolinea anche ‘’la stringente opera portata avanti in questi sette mesi di attesa per giungere al varo della direttiva, pur tenendo presente la necessita’ che il Comparto abbia effettiva autonomia senza dover ricorrere all’approvazione Governativa prevista dal D.Lgs 165/2001’’.

Dal canto suo, il vice presidente del Comitato di settore, Alessandra Speranza (Assessore alla Provincia di Torino), rileva infatti come ‘’tutta questa vicenda, finalmente conclusa, dimostri comunque l’inefficienza di un sistema ancorato ad una concezione delle istituzioni locali ormai superata’’.  Speranza auspica quindi che ‘’alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo Titolo V della Costituzione sia riconosciuto un ruolo diverso a Regioni, Comuni e Province in quanto non e’ piu’ immaginabile che la direttiva per il comparto Regioni e autonomie locali sia condizionata in via preventiva e successiva da indicazioni vincolanti da parte del Governo’’.

‘’L’equiordinamento costituzionale delle autonomie – spiega – deve infatti consentire una piena espressione della volonta’ delle stesse, in una materia fondamentale, quale quella delle politiche per il personale’. ‘’Resta aperto il problema del costo del rinnovo contrattuale – afferma ancora Speranza – sul quale auspichiamo un intervento del Governo a suo sostegno. Non e’ infatti da dimenticare il fatto che esso costituira’ comunque un aggravio per i bilanci degli Enti Locali‘’.

Gabbianelli e Speranza auspicano infine che adesso venga aperta al piu’ presto la trattativa negoziale per il Comparto Regioni-Autonomie locali in modo da arrivare, entro la fine di quest’anno, alla sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale, ‘’ribadendo – sottolinea Gabbianelli – la esclusione del costo dello 0,99% del Contratto dai parametri per il calcolo del Patto di stabilita’ interno’’.

 

Dichiarazione del presidente dell’Unione delle Province d’Italia, Lorenzo Ria

Si dà ormai per certo che allo studio del governo ci sia la modifica all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT). Ma una modifica all’IPT, in particolare la riduzione ad una quota fissa di € 50 (o addirittura la sua abolizione), indipendentemente dai riflessi sul mercato automobilistico, risulterebbe fortemente dannosa per le Province – per le quali a tutt’oggi è la seconda entrata per importanza e volume – qualora il gettito non venisse adeguatamente coperto da un’altra e diversa entrata tributaria.

E allora il governo non può solo limitarsi a tagliare risorse: per questo chiediamo che l’eventuale modifica all’IPT venga compensata mediante la definizione di una compartecipazione provinciale all’IRPEF oppure con nuove entrate tributarie escludendo qualsiasi forma di assegnazione di trasferimenti statali aggiuntivi.

Chiediamo infine che l’eventuale compartecipazione all’IRPEF o l’assegnazione di una diversa entrata tributaria sia effettuata tenendo conto delle attuali modalità di riscossione dell’IPT, della sua flessibilità e discrezionalità in ordine alla fissazione delle tariffe nonché della costante liquidità che crea presso le Tesoreria delle Province.

Si rischia la polverizzazione del territorio

“Di fronte all’irrefrenabile tendenza a chiedere e sollecitare l’istituzione di nuove Province è necessario ribadire con forza che una eccessiva polverizzazione del territorio è controproducente per tutto il sistema amministrativo e si ripercuote negativamente sia contro le ‘vecchie’ che contro le ‘nuove”: lo ha dichiarato il presidente dell’Unione delle province d’Italia, Lorenzo Ria, intervenendo a Roma al Convegno organizzato da An dal titolo “Governare il territorio”.

“Noi – ha proseguito Ria – in linea generale non condividiamo tali richieste che rischiano di svuotare il ruolo di governo, di regia e di coordinamento del territorio che le Province hanno conquistato con fatica e dimostrando sul campo le capacità di buon governo.

Ci sono altri strumenti per aiutare la crescita del territorio e in questo senso apprezziamo e incoraggiamo la previsione delle Città metropolitane e il forte incentivo alle unioni di Comuni: riteniamo queste risposte rigorose e opportune.

Se l’obiettivo da raggiungere – ha concluso Ria – è l’ottimizzazione dei servizi ai cittadini, ogni sostegno alla moltiplicazione delle Province è una scelta errata, che danneggia complessivamente il sistema delle autonomie”.

Ordine del giorno

Premesso che:

– le notizie di stampa danno per certo che sia allo studio, da parte dei competenti Ministeri, una modifica all’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT).

– L’IPT colpisce l’acquisto dei veicoli nuovi e il passaggio di proprietà di quelli usati, sulla base di tariffe previste dallo specifico decreto ministeriale, sulle quali le Province possono applicare un aumento che può raggiungere una percentuale massima del 20%.

– Una modifica all’IPT, in particolare la riduzione della stessa ad una quota fissa di € 50 (o addirittura la sua abolizione), indipendentemente dal significato di natura economica e sociale e dai riflessi sul mercato automobilistico, risulterebbe fortemente dannosa per le Province qualora il gettito non venisse adeguatamente coperto da un’altra e diversa entrata tributaria.

 

Rilevato che l’IPT, oltre che essere, per importanza e volume delle riscossioni, il secondo tributo delle Province, rappresenta il segnale più evidente dell’autonomia impositiva e del prelievo fiscale locale in quanto le tariffe di base possono essere variate fino al 20%, permettendo una manovra di bilancio progressiva utile anche per la programmazione degli investimenti.

Considerato che la sostituzione parziale o totale dell’IPT con trasferimenti statali, magari rigidamente vincolati al volume delle riscossioni del precedente esercizio, sarebbe enormemente penalizzante e lesivo dell’autonomia di tutte le Province.

Considerato inoltre che l’attuale procedura di riscossione, tramite l’ACI-PRA, prevede un versamento quotidiano di risorse presso le casse delle Province che confluiscono nella “giacenza libera” gestita dal Tesoriere dell’ente.

Si chiede

 

1. che l’eventuale modifica all’IPT venga compensata mediante la definizione di una compartecipazione provinciale all’IRPEF oppure con nuove entrate tributarie escludendo qualsiasi forma di assegnazione di trasferimenti statali aggiuntivi,

2. l’eventuale compartecipazione all’IRPEF o l’assegnazione di una diversa entrata tributaria dovrà essere effettuata tenendo conto delle attuali modalità di riscossione dell’IPT, della sua flessibilità e discrezionalità in ordine alla fissazione delle tariffe nonché della costante liquidità che crea presso le Tesoreria delle Province.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pruniennale dello Stato

PREMESSA

Le Province italiane, esaminate le norme contenute nel disegno di legge finanziaria 2003, che attengono il sistema degli enti locali e delle Province in particolare, esprimono il loro giudizio negativo e rilevano una serie di criticità e preoccupazioni che attengono, da un lato la contrazione dell’autonomia e responsabilità finanziaria degli enti e, dall’altro, la necessità di garantire un livello adeguato di investimenti in infrastrutture (scuole, sicurezza stradale e del territorio), nonché di servizi alle collettività nei territori amministrati.

A tal proposito si rammenta quanto contenuto nella risoluzione parlamentare che ha approvato il Dpef ossia la necessità che nella definizione delle regole del patto di stabilità interno si individuino “meccanismi condivisi di compartecipazione e di corresponsabilizzazione al perseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità e crescita”.

Si rileva, invece, come il Governo non abbia messo in atto alcuna forma di effettivo confronto con gli enti locali, tale da determinare un meccanismo concordato e sostenibile per il rispetto del patto di stabilità interno. In questa prospettiva si sottolinea come Province e Comuni abbiano osservato, nel 2000 e 2001, i vincoli imposti dal patto di stabilità interno effettuando un notevole sforzo di riorganizzazione al loro interno per il miglioramento delle performance e contraendo all’essenziale il livello degli interventi per i servizi rivolti ai cittadini.

Per altro verso, non emerge dalla lettura delle norme della legge finanziaria una chiara volontà di attuare un compiuto federalismo fiscale, caratterizzato dalla valorizzazione della dinamicità economica dei territori e da un riequilibrio solidale e coerente con quanto disposto dall’art. 119 Cost., sulla base del percorso concordato nell’intesa interistituzionale firmata lo scorso giugno per l’attuazione del Titolo V della Costituzione.

Infatti le Province, pur comprendendo la complessità che tale materia reca, rilevano come la previsione dell’istituzione dell’Alta Commissione come pure alcuni riferimenti ai principi di federalismo contenuti nel disegno di legge sono tuttavia radicalmente contraddetti da altre disposizioni contenute nel medesimo articolato.

Entrando nel merito delle valutazioni che si avanzano al disegno di legge finanziaria -ed a fronte del fatto che già nella legge finanziaria 2002 si è stabilito un taglio ai trasferimenti per il 2003 pari al 2% e del 3% per il 2004-, si segnala innanzitutto che si determina una contrazione delle risorse destinate sia al fondo per il rimborso Iva per il trasporto pubblico locale (244 milioni di euro) che al fondo per il rimborso Iva per l’esternalizzazione dei servizi (263 milioni di euro). Si evidenziano comunque le seguenti principali criticità:

 

1. Patto di stabilità

Se da un lato vengono accolte le richieste avanzate nelle scorse settimane circa l’eliminazione del tetto alla spesa e viene predisposto solo un vincolo riferito al disavanzo (non maggiore del 3,6% rispetto al 2001), computato per cassa e per competenza, si evidenzia che in realtà, tra le spese che non vengono conteggiate ai fini del disavanzo rientrano anche quelle relative ad acquisto di beni e servizi, con la precisazione che non dovranno essere superiori, nel 2003, a quanto sostenuto nel 2001, realizzando in questo modo un evidente blocco della spesa che comporta anche l’impossibilità di utilizzo di eventuali risparmi effettuati.

Ulteriore considerazione in merito ai meccanismi di calcolo del disavanzo, deve essere fatta in riferimento agli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale: l’inclusione di tale voce di spesa tra quelle utili per il calcolo del disavanzo finanziario, rischia di portare automaticamente oltre il 3,6% la misura dell’aumento del disavanzo stesso, anche a fronte degli accordi stipulati dal Governo con le OO.SS lo scorso febbraio che determinano il 5,56% di incremento delle retribuzioni.

Da ultimo, va segnalato che dal combinato disposto delle norme sanzionatorie per il mancato rispetto del patto, consegue un “provocato dissesto” degli enti, dovuto al contemporaneo effetto della riduzione del 10% delle spese, del blocco dei mutui e conseguentemente degli investimenti, e del blocco delle assunzioni.

 

2. Acquisti centralizzati

Viene reso obbligatorio il ricorso a procedure pubbliche anche per acquisti inferiori alla soglia comunitaria (oltre i 50.000 euro) ovvero il ricorso alla Consip. Viene dunque sostanzialmente reso obbligatorio ciò che nella scorsa legge finanziaria era invece una possibilità o una opportunità in più; in questo modo, complicando la procedura, viene espropriato il tessuto economico locale dalla possibilità di fornire beni, con il rischio di acquistare prodotti di qualità inferiore a prezzi maggiori, come già verificatosi in passato. A fronte di questo obbligo sono previste altresì responsabilità amministrative per il dipendente che stipulerà qualsivoglia contratto (automaticamente nullo) al di fuori di queste norme.

L’obbligo di stipulare contratti con la Consip, società del Ministero dell’Economia, evidenzia una forte natura centralistica di tutta l’impalcatura delle norme relative agli enti locali, come pure il forte, o meglio rafforzato ruolo della Corte dei Conti in qualità di organo “inquirente” dell’attività finanziaria degli enti.

 

3. Compartecipazione Irpef

Venendo incontro ad una annosa richiesta dell’UPI circa la compartecipazione, anche per le Province, ad un grande gettito erariale, viene prevista la compartecipazione all’Irpef pari al 1%. Si rileva però che il meccanismo individuato è sostitutivo dei trasferimenti erariali già corrisposti a circa 70 province. Non si prefigura quindi, almeno per ora, un gettito autonomo e dinamico legato alla redditività dei territori, bensì un mero ‘cambio di nome’ agli attuali trasferimenti erariali, rimanendo comunque fuori gli enti che attualmente non ricevono più spettanze dal ministero dell’Interno.

 

4. Sottrazione del pregresso

Per le Province (così come per i Comuni) si configura un meccanismo di sottrazione, da parte dello Stato, dell’ammontare finora non riscosso a causa di insufficiente o inesistente trasferimento erariale, delle somme relative al decentramento amministrativo, al passaggio del personale Ata allo Stato e al maggior gettito Enel, attraverso il gettito Rca, che verrebbe trattenuto direttamente dal concessionario.

Per quanto riguarda altre somme a qualunque titolo dovute verranno operate decurtazioni sulla compartecipazione Irpef.

Con tali disposizioni si mette in atto, in modo illegittimo, una manovra con effetto retroattivo su bilanci compiutamente approvati (a partire dal 1999) in condizioni di pieno rispetto del quadro normativo allora vigente.

Tale sottrazione oltre a causare un danno di natura finanziaria, notevolissimo per alcune Province, introduce un principio assolutamente inaccettabile dal punto di vista contabile, perché il recupero opererebbe su somme non più nella disponibilità di cassa degli enti, i quali con tali risorse hanno, negli anni precedenti, realizzato investimenti.

 

5. Blocco del personale

Si configura un sostanziale blocco delle assunzioni, con invarianza della spesa e impossibilità di superare il numero dei posti in organico al 29 settembre.

Gli enti locali che hanno rispettato il patto nel 2002 possono effettuare assunzioni entro la misura massima del 50% delle cessazioni avvenute nel corso dell’anno. Minore percentuale (al massimo del 20%) può essere prevista per quegli enti che hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello previsto dal dlgs 77/95, al limite maggiorato del 30% per gli enti la cui percentuale di spesa di personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

Vengono congelati al 31.12.2003 le trasformazioni dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato previste per l’anno 2002 e 2003.

Si evidenzia, da un lato, la profonda illegittimità di una norma che praticamente blocca con effetto retroattivo (al 29.9.02) la pianta organica degli enti e le assunzioni effettuate anche attraverso concorsi già banditi, pur entrando in vigore il 1^ gennaio 2003 e, dall’altro, che tale procedura incide rispetto a previsioni di spesa (assunzioni e oneri conseguenti) già coerenti con le norme, contenute nella precedente legge finanziaria, che disciplinano il patto per il 2002.

In termini più generali si sottolinea come, in un contesto di autonomia degli enti costituzionalmente esaltata dal Titolo V, il raggiungimento dell’obiettivo di rispetto del patto può e deve essere raggiunto attraverso le scelte che ogni singolo ente ritiene più adeguate.

L’Upi, in ogni modo, conferma la propria disponibilità a concordare criteri da porre a base di norme finalizzate a qualificare e razionalizzare le spese complessive di personale. Si sottolinea, comunque, che il trend del numero del personale e dell’incidenza della relativa spesa sui bilanci è in costante calo, anche a fronte delle crescenti funzioni amministrative assunte dagli enti locali.

 

6. Scuola ed edilizia scolastica

Si evidenzia la totale mancanza di fondi destinati a questo settore per il 2003. Stante l’imminente scadenza (dicembre 2004) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici rispetto alle norme del d.lgs.626/94, le Province richiedono con forza le risorse necessarie a rendere funzionali ed efficienti i locali destinati alle scuole medie di secondo grado.

Già a partire dalla legge n.23/96 è stata più volte evidenziata l’esiguità dei fondi messi a disposizione, fino all’azzeramento degli stessi per gli anni 2002 e 2003.

In questo senso, sottolineando come l’istruzione e l’innovazione siano punti qualificanti del programma di Governo, si evidenzia altresì la necessità che gli edifici scolastici siano ristrutturati e funzionalmente adeguati alle nuove esigenze delle collettività scolastiche, anche in termini di realizzazione di interventi di cablaggio, di laboratori scientifici, tecnologici, artistici, multimediali e quant’altro la didattica richieda.

 

 

ESAME ARTICOLATO ED EMENDAMENTI PUNTUALI

 

 

Art. 12

Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio

Il comma 4 rinvia le modalità di razionalizzazione delle spese degli enti territoriali all’art. 16, mentre il successivo comma 5 prevede che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche vengano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti.

 

Emendamenti

Ipotesi A (principale)- eliminare comma 5.

Ipotesi B (subordinata) – al comma 5, dopo le parole comma 2, inserire le seguenti esclusi gli enti locali,

 

 

Art. 13

Acquisto di beni e servizi

Per ragioni di trasparenza e concorrenza, alle amministrazioni devono procedere all’espletamento di procedure aperte o ristrette anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro, in deroga alla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie.

Nel secondo comma viene data la possibilità di non ricorrere a procedure pubbliche, sempre che ci si avvalga delle convenzioni con la Consip.

In più, al comma 4, si prevede la nullità di ogni contratto stipulato in violazione delle norme precedenti, con relativa responsabilità amministrativa per danno erariale del dipendente che ha stipulato il contratto.

Solo in casi eccezionali (comma 5) e solo con preventiva indagine di mercato, previa comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti, si può derogare dalle norme previste dall’articolo in questione.

 

Emendamenti

 

Ipotesi A (principale) – al comma 2 sostituire la lettera a) con le seguenti parole i Comuni e le Province

Sopprimere i commi 4 e 5.

 

Ipotesi B (subordinata) – al comma 1 sopprimere le parole anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

al comma 2, lettera b), dopo le parole Consip spa aggiungere le parole “ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d’asta al ribasso,”.

Sopprimere i commi 4 e 5

 

 

Art.14

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

Si dispongono le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pa.

 

Emendamento

 

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole delle finanze, inserire le seguenti parole sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281,

 

 

Art. 15

(Acquisizione di informazioni)

Viene attivato un meccanismo di acquisizione di ogni informazione utile sul comportamento degli enti ed organismi pubblici in ordine al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Emendamento

 

Sopprimere il comma 2.

 

 

Art. 16

Patto di stabilità interno per gli enti territoriali

Al comma 1 vengono richiamati gli obblighi al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

l commi 4 e 5 regolano il disavanzo finanziario, che non dovrà essere superiore a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6% e che dovrà essere computato sia per gestione di competenza che per gestione di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Il disavanzo non dovrà tenere conto di:

– trasferimenti da parte di altri enti partecipanti al patto

– entrate derivanti dalla compartecipazione irpef

– entrate da dismissioni immobili e riscossione crediti

– entrate e spese derivanti da trasferimento di funzioni

– spese acquisto di beni e servizi (che nel 2003 non potranno essere superiori a quelle sostenute per lo stesso motivo nel 2001 – impedendo in questo modo anche l’utilizzo di eventuali risparmi effettuati)

– spese per interessi passivi e spese sostenute sulla base di vincoli di destinazione come pure entrate derivanti da calamità naturali

Il comma 8 prevede, per gli anni 2004 e 2005, il contenimento del disavanzo nei limiti di quello registrato nell’anno precedente incrementato del tasso d’inflazione.

Al comma 9 i criteri di monitoraggio e i relativi prospetti vengono definiti ed emanati attraverso decreti del ministero, senza concertazione con il sistema degli enti locali.

Per le Province che non conseguiranno gli obiettivi previsti dai commi 4 e 5 è previsto (comma 11) il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo e l’impossibilità di ricorrere all’indebitamento per investimento, con l’obbligo di riduzione del 10 per cento delle spese per acquisto di beni e servizi (misure che entrano in vigore l’anno successivo all’accertamento del mancato conseguimento degli obiettivi)

Stesse sanzioni si applicano anche alle amministrazioni che non inviano le certificazioni previste al comma 12, certificazioni in cui il responsabile del servizio finanziario, dopo aver acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, dichiara di aver raggiunto gli obiettivi dei commi 4 e 5.

Anche qui le modalità di tale certificazione viene stabilita con decreto ministeriale senza consultazione con gli enti locali.

 

Emendamenti

 

Al comma 4, sostituire la parola disavanzo con la parola saldo

Al comma 4, sostituire le parole non può essere superiore a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6 per cento, con le parole non può essere superiore in caso di disavanzo, o inferiore in caso di avanzo, a quello dell’anno 2001 variato nella misura del 3,6%.

Al comma 5 sostituire le parole disavanzo finanziario con le parole saldo finanziario

Al comma 5, lettera d) riformulare la lettera nel modo seguente: le entrate e le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all’esercizio delle funzioni stesse, nonché le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all’art.24 della legge n.448 del 2001.

Al comma 5 sopprimere la lettera e)

Al comma 5, lettera f) sopprimere le parole derivanti esclusivamente da calamità naturali.

Al comma 11 aggiungere un ultimo capoverso: il secondo e terzo periodo del comma 9 dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono abrogati.

Al comma 12, dopo le parole e delle finanze inserire le parole sentite Anci ed Upi.

 

 

Art. 17

Disposizioni varie per le regioni.

Nel comma 12 si parla di enti territoriali: nel caso ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, si profila una violazione dell’art. 119 della Costituzione, con conseguente nullità dei relativi atti e contratti. Viene prevista una sanzione per gli amministratori che assumono relativa delibera, di importo pari ad un minimo di cinque fino a un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita.

 

 

Emendamento

Al comma 12 eliminare il secondo capoverso.

 

 

Art. 18

Disposizioni varie per gli enti locali

Il comma 1 fa esplicito riferimento al taglio dei trasferimenti già previsto nella precedente legge finanziaria (riduzione del 2% per il 2003 pari circa a 400 miliardi di lire), prevedendo l’incremento di 151 milioni di euro per l’applicazione del tasso di inflazione programmato.

Il comma 2 prevede un contributo per il 2003 di 300 milioni di euro (l’anno scorso tale contributo era di circa 600 milioni di euro) destinato per metà all’incremento del fondo ordinario e per la restante parte per le finalità di cui all’art.31, co 11 della l.n. 448/98 (enti sottodotati).

Il comma 4 prevede un incremento di 60 milioni di euro a favore del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Il comma 7 introduce la compartecipazione Irpef per le Province pari all’1 per cento del riscosso in conto competenze affluito allo Stato per l’esercizio 2002. Le modalità di riparto sono le stesse che valgono per i comuni (secondo stime informali del Ministero dell’interno si tratta di circa 1000 miliardi di lire – rimangono fuori circa 300 miliardi. Tale meccanismo non si applicherebbe alle province che non godono di trasferimenti erariali).

Il meccanismo attivato per i comuni prevede una ripartizione in proporzione all’ammontare dell’imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria.

Il comma 9 prevede una modalità di determinazione del fondo sviluppo investimenti che potrebbe celare una riduzione dello stesso (va verificato se in realtà non si tratti di risparmi sui mutui pari a circa 500 miliardi di lire a favore dello Stato)

Il comma 10 prevede il recupero, da parte dello Stato, dell’ammontare finora non riscosso a causa di insufficiente o inesistente trasferimento erariale, delle somme relative al passaggio del personale Ata allo Stato e al maggior gettito Enel, attraverso il gettito Rca, che verrebbe distolto dalle tesorerie provinciali direttamente dal concessionario.

Il comma 11 prevede ancora un decreto di applicazione di quanto previsto al comma precedente, decreto non concertato con gli enti interessati.

Il comma 12 prevede ancora la possibilità di recupero, da parte dello Stato, delle somme di cui sopra o a qualunque altro titolo dovute attraverso una decurtazione della compartecipazione all’Irpef.

Nell’ultimo comma si specifica che fino a quando non viene costituita l’Alta commissione di cui all’art. 3, vengono bloccate le assunzioni di mutui per il risanamento di enti locali dissestati.

 

Emendamento

 

Sopprimere i commi 10, 11 e 12

 

 

Art.21

Organici e assunzioni di personale

I commi da 1 a 3, prevedono una serie di blocchi e limitazioni che interessano anche gli enti locali:

– il comma 1 prevede una rideterminazione delle piante organiche;

– il comma 2 prevede invarianza della spesa e comunque impossibilità di superare il numero dei posti di organico al 29 settembre;

il comma 3 fissa le dotazioni di organico come individuate al 29 settembre anche tenendo conto dei posti per i quali ci siano procedure in corso per il reclutamento, mobilità o riqualificazione.

Il comma 4 prevede il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003.

Il comma 8 è in particolare rivolto agli enti locali: per coloro che hanno rispettato il patto per il 2002 si possono effettuare assunzioni in maniera contenuta entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni verificatesi nell’anno 2002; non si può comunque stabilire una percentuale superiore al 20 per cento per gli enti che hanno un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello previsto dal dlgs77/95, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

Per gli enti che non hanno rispettato il patto per il 2002 si conferma la disciplina prevista nella precedente legge finanziaria.

È possibile effettuare assunzioni connesse al trasferimento di funzioni e competenze sempre che il relativo onere sia stato coperto da trasferimenti erariali compensativi.

Il comma 11 permette agli enti che non hanno rispettato il patto nel 2002, l’assunzione a tempo determinato solo nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001.

Il comma 12 congela fino al 31.12.2003 le trasformazioni dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato.

Il comma 16 prevede che le amministrazioni pubbliche, adeguando le proprie politiche di reclutamento al principio di contenimento della spesa, comunichino al ministero dell’economia, i propri fabbisogni di personale.

 

Emendamenti

 

Al comma 1, dopo le parole e successive modificazioni, inserire le parole esclusi Regioni ed enti locali,

Al comma 4 dopo le parole vigili del fuoco inserire le seguenti ad esclusione delle regioni e degli enti locali

Sopprimere il comma 8

Al comma 16 eliminare il terzo capoverso

 

 

Emendamento Tabella F

Importi da iscrivere in bilancio in relazione

alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

 

Legge 362 del 1998: edilizia scolastica

Prevedere 30 milioni di euro per il 2003

Organizzato per il personale di Province e Comuni

Nei giorni 7 e 8 maggio presso gli Horti Sallustiani in Roma (P.zza Sallustio 21) si terrà una manifestazione dedicata all’approfondimento del tema degli strumenti volontari (Agenda 21 e EMAS) e rivolta al personale delle Amministrazioni provinciali.

Il governo sostenibile del territorio è un processo complesso che richiede lo sviluppo di competenze articolate e integrate su molte problematiche della salvaguardia dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dello sviluppo socioeconomico. La riforma dell’Amministrazione dello Stato attribuisce alle Province un ruolo chiave nella ridefinizione degli assetti territoriali nel rispetto del diritto di partecipazione e condivisione delle comunità locali alle grandi scelte per il decollo socioeconomico delle proprie comunità.

Agenda 21 ed EMAS si stanno dimostrando strumenti efficienti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali del governo del territorio. Le Province di Viterbo e di Potenza hanno avviato, con la collaborazione dell’ENEA, esperienze pilota di adozione di tali strumenti ottenendo risultati incoraggianti per la creazione di sistemi interni di gestione ambientale presso i propri uffici di Assessorato dell’Ambiente. L’esperienza sviluppata viene messa a disposizione delle altre Amministrazioni attraverso gli uffici di coordinamento dell’UPI, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro UPI-ENEA del 99 per lo sviluppo di programmi congiunti a favore della salvaguardia dell’ambiente e per l’uso sostenibile dell’energia.

Le due giornate di approfondimento scaturiscono dal Convegno svoltosi il 18 Dicembre 2001 a Viterbo “Le Province a Confronto” sul tema “Per una Politica Ecocompatibile del Territorio”, in occasione del quale è stato siglato un accordo tra UPI, ENEA, Comitato Emas, Coordinamento Agenda 21 locale, le Province di Potenza e Viterbo per la diffusione delle buone prassi ad altre realtà effettuate dalle Province di Viterbo (che presiede per il primo anno il comitato di gestione del suddetto procollo), e Potenza attraverso giornate Seminariali e/o di Studio.

L’UPI, in considerazione della rilevanza strategica dell’adozione di simili strumenti volontari nel processo di governo sostenibile del territorio e del loro carattere innovativo, ha ritenuto opportuno chiedere la collaborazione degli Organismi regolatori della materia ovvero i vertici del Ministero dell’Ambiente, dell’ANPA, del Comitato Emas Italia e del Coordinamento Italiano Agenda 21 locali. All’incontro parteciperà anche la Direzione Generale della Commissione Ambiente dell’Unione Europea.

Il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS – Environmental Management and Audit Scheme), varato con apposito regolamento Comunitario n. 761/2001 (EMAS II) ed entrato in vigore il 27 Aprile 2001, costituisce il nuovo orientamento della politica ambientale comunitaria.

Le novità essenziali del nuovo Regolamento (EMAS II) riguardano l’estensione del campo di applicazione ai settori non industriali, ed il passaggio dal concetto di sito al concetto di organizzazione come base di riferimento. È di particolare interesse la proposta dell”Italia, accolta dalla Commissione UE, di considerare, per l”adesione ad EMAS, anche entità più complesse rispetto alla singola impresa (aree e distretti industriali).

Accanto a questa possibilità, EMAS II consente le registrazione delle autorità locali (Amministrazioni comunali e provinciali) e le imprese di servizio (turismo, commercio, reti di distribuzione, ecc.), rivelandosi un mezzo particolarmente utile per attuare le politiche di sviluppo sostenibile del territorio.

Grande importanza potrà infine assumere l’impiego di EMAS in connessione con l’Agenda 21, la cui diffusione nel nostro paese appare sempre più ampia, soprattutto in ragione della sinergia che può attivarsi attraverso il contestuale utilizzo dei due strumenti volontari. Agenda 21 ed Emas raggiungono gli stessi obiettivi di miglioramento della qualità ambientale del territorio, attraverso procedimenti tra loro speculari: dalla comunità verso l’amministrazione nel primo caso, dalle amministrazioni verso i soggetti che operano sul territorio nel secondo.

Gli organizzatori del convegno auspicano una sinergia degli sforzi degli attori che partecipano alla diffusione delle politiche territoriali locali che può essere possibile attraverso il contestuale utilizzo dei due strumenti volontari.

In quest”ottica ENEA, UPI, Comitato Emas, Coordinamento Agenda 21 locale, Provincia di Potenza e Provincia di Viterbo hanno promosso il Convegno del 7-8 Maggio 2002.

Il Convegno è aperto anche ad amministratori pubblici – Sindaci, Assessori all”Ambiente, all”Urbanistica, all”Industria, ai capi degli Uffici Tecnici, alle articolazioni territoriali della Pubblica Amministrazione, Province, Comuni, Comunità Montane, Circondario, ATO, Enti di Bonifica, AUSL, ovvero a tutti gli Enti che hanno uno stretto collegamento con il territorio, così come ai rappresentanti delle categorie economiche e produttive, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e a tutte le imprese operanti sul territorio interessate ad impegnarsi volontariamente a difesa della qualità dell”ambiente, anche alla luce delle recenti normative che hanno stanziato fondi per la gestione ambientale nelle piccole e medie imprese.

In particolare nell’attuale fase di evoluzione del mercato dei servizi pubblici e nella previsione di notevoli modificazioni normative nel settore dell’igiene ambientale, dell’acqua e dell’energia, anche le aziende fornitrici di servizi si troveranno sempre più impegnate nello sviluppo di politiche di qualità ambientale, e potranno trovare nel convegno importanti stimoli per operare più proficuamente in questa direzione.

Intesa giunte e consigli regionali con ANCI e UPI sollecitano istituzioni a fare presto

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali hanno raggiunto un’intesa per la designazione dei 22 rappresentanti regionali e delle Province autonome di Trento e  Bolzano nella Commissione Bicamerale per le questioni regionali.

Per tale motivo Enzo Ghigo e Riccardo Nencini hanno inviato una richiesta di incontro al Presidente del Senato Marcello Pera ed al Presidente della Camera Pierferdinando Casini, al fine di sollecitare una rapida attuazione del disposto costituzionale del riformato Titolo V (art. 11 della legge 3/2001) e rendere operativa la “Bicamerale” nel pieno della sua rappresentatività.

Insieme ai Presidenti  di ANCI e di UPI Leonardo Domenici e Lorenzo Ria, il Presidente della Conferenza delle Regioni ed il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, hanno ribadito che ormai i tempi sono maturi per adeguare le funzioni del Parlamento ad importanti esigenze di raccordo tra Stato, Regioni e Enti locali sul versante legislativo con l’integrazione dei quaranta rappresentanti degli Enti territoriali. Concetti che sono stati anche espressi nel corso degli incontri che i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno avuto con il Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali Carlo Vizzini.

Infatti, solo con l’apporto delle istituzioni regionali, comunali e provinciali all’interno del Parlamento, potranno essere migliorati sia i procedimenti legislativi che attengono il trasferimento di funzioni e competenze dal centro alla periferia, sia il completamento della riforma federalista dello Stato .

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