L’UPI ribadisce che, secondo quanto stabilito dall’art.1, comma 116, per gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2004, non esistono restrizioni sulle assunzioni a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Allo stesso tempo, si sottolinea che il comma 42 impone particolare attenzione agli incarichi di studio o ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, incarichi che devono essere adeguatamente motivati con espresso riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
Tale precisazione nasce dalla necessità di fugare ogni dubbio circa la diversità degli incarichi di studio o ricerca dalle cosiddette co.co.co., che si configurano come prestazioni di servizi, che richiedono azioni ripetitive nel tempo e sono funzionali ad integrare, qualificare o sviluppare le attività proprie della struttura responsabile della realizzazioni di prodotti/servizi ben definiti, sia nel risultato che nelle modalità di attuazione, facendo riferimento a quanto previsto nella circolare della funzioni pubblica n.4/04 del 20 luglio 2004.