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Virtuosità dell’ente: come considerare le somme restituite allo Stato

Virtuosità dell'ente: come considerare le somme restituite allo Stato

News    7/03/2005

Si riporta di seguito la chiarificazione del Ministero dell’Economia circa il calcolo della spesa media procapite, elemento utile ai fini della virtuosità dell’ente, nel caso in cui la Provincia abbia restituito allo Stato somme non recuperate sui trasferimenti statali a vario titolo.

“Codesta Provincia, con e-mail del 14 febbraio 2005, ha sollevato alcune problematiche nell’applicazione del patto di stabilità interno per l’anno 2005 relativamente alla individuazione della “virtuosità” dell’ente e alle spese per le elezioni del Consiglio Provinciale da restituire ai comuni.
In particolare, per il primo quesito, viene segnalato che nel determinare la spesa media pro-capite del triennio 2001-2003 – basata sui pagamenti correnti sostenuti dall’ente in tale periodo (art. 1, comma 22 della legge n. 311 del 2004) – tra le spese erogate nel 2003 sono registrati pagamenti per circa € 67,6 milioni a favore del Ministero dell’interno per la restituzione di somme non recuperate sui trasferimenti statali a titolo di maggiori gettiti per addizionale ENEL, per imposta RC Auto e per Imposta Provinciale di trascrizione nonché per il costo del personale ATA, in applicazione dell’articolo 31, commi 12, 13 e 14, della legge n. 289 del 2002.
Tale consistente quota di pagamenti correnti a favore dello Stato fa crescere la spesa media pro-capite del triennio 2001-2003 della Provincia che, quindi, risulta essere superiore alla spesa media pro-capite per la propria classe di riferimento stabilita dal D. M. del 26 gennaio 2005
. Ciò determina, sulla base di quanto disposto dal comma 22 della legge finanziaria 2005, che l’obiettivo programmatico 2005 di codesta Provincia viene determinato incrementando il complesso delle spese, di cui al comma 24 della citata legge finanziaria, del 10% anziché dell’11,5% qualora i pagamenti in questione non fossero stati considerati nella base di calcolo.
Al riguardo, si ritiene che
, data la particolare natura della spesa che è stata erogata sulla base della norma sopra citata, le erogazioni in questione possono non essere considerate ai fini dell’applicazione del comma 22 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005.


In ordine alla seconda problematica relativa alle spese per l’elezione del Consiglio Provinciale da restituire ai Comuni, non risulta chiaro se la richiesta di sterilizzazione di tali spese sia rivolta per l’applicazione del comma 22 o del comma 24.
Qualora fosse il primo caso
, la richiesta non può trovare un accoglimento positivo in quanto non ha rilevanza il trasferimento verso AA.PP. mentre, nel secondo caso, le spese possono essere portate in detrazione se figurano – come rilevabile dalla lett. d) del comma 24 – quali trasferimenti.

   

 



Redattore: Luisa Gottardi
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